Il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
La carenza del benché minimo interesse del distaccante, rende illegittimo il distacco e quindi configurabile la fattispecie della interposizione vietata di manodopera, con conseguente costituzione del rapporto di lavoro in capo alla società distaccataria, nel medesimo livello contrattuale posseduto .
Durata del distacco
La legge indica solo ” temporaneamente “, senza prevedere un termine minimo o massimo; il concetto di temporaneità coincide quindi con quello di non definitività , indipendentemente dalla durata del distacco, purché funzionale alla persistenza dell’interesse del distaccante. Il distacco (purché non definitivo) è lecito anche per lunghi periodi , purché legato a una data certa o al compimento di un’opera o servizio.
Se manca la temporaneità, si è in presenza di trasferimento . In buona sostanza, la durata è connessa all’interesse del datore distaccante con il quale si trova a coincidere, senza che abbia particolare importanza il decorso di un lasso di tempo più o meno lungo .
Se viene meno l’interesse del datore di lavoro distaccante, cessa la motivazione del distacco, con conseguente diritto e dovere del distaccante di revocare il provvedimento anche ove sia stata comunicata al lavoratore una durata (prevista) maggiore. In questo caso deve prevalere la tutela della posizione aziendale: in caso contrario si avrebbe un distacco illecito . Il venir meno dell’interesse per fatti ascrivibili al distaccatario agisce come “causa di forza maggiore” nei confronti del lavoratore, bloccandone qualsiasi contestazione .
Licenziamento e distacco
Nel caso in cui il distacco cessi (perché viene meno l’interesse del datore di lavoro o per la soppressione del posto presso la società distaccataria), non può considerarsi automaticamente sussistente il giustificato motivo oggettivo di licenziamento ma il datore di lavoro distaccante ha l’onere di dimostrare l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni presso la propria sede (o mediante un altro distacco lecito), configurandosi il recesso come extrema ratio .
Trattamento economico del distacco
Il datore distaccante rimane responsabile, per tutta la durata del distacco, del trattamento economico e normativo (si applica il CCNL del distaccante) a favore del lavoratore distaccato .
Poiché il lavoratore ha diritto al trattamento economico connesso alle mansioni, se presso il distaccatario gli vengono attribuite mansioni superiori a quelle abitualmente disimpegnate, spetta la retribuzione (maggiore) corrispondente . Spettano tutte le indennità contrattuali legate a particolari attività (es. di cassa) finché permane la situazione che vi dà diritto. La norma non prevede nulla in tema di eventuali spese sostenute dal lavoratore per l’esecuzione del distacco: occorre quindi che le parti trovino un accordo ad hoc.
L’erogazione di un contributo mensile per le spese di viaggio, che il datore riconosca a un dipendente in ragione di un distacco presso altra sede dell’impresa, ma che continui a corrispondere anche dopo la cessazione del distacco (e fino alla fine del rapporto di lavoro) vale a farlo considerare come normale elemento della retribuzione .
Specializzati in Gestione del Personale con i corsi e master Intrapresa in :
>> “Selezione e Amministrazione del Personale”