
Poiché il contratto a tempo indeterminato rappresenta la forma comune del rapporto di lavoro, la stipula di contratti a termine è regolamentata da un determinato limite quantitativo. L’instaurazione di un contratto a termine è infatti ammessa (art. 23 D.Lgs. 81/2015) se il numero complessivo dei contratti a termine non supera il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1°gennaio dell’anno di assunzione.
Per le attività iniziate durante l’anno, la verifica va fatta alla data di assunzione del primo lavoratore a termine. Nella verifica del 20% anno sono esclusi:
i rapporti di natura autonoma o di lavoro accessorio;
i lavoratori parasubordinati e gli associati in partecipazione;
i lavoratori a chiamata a tempo indeterminato privi di indennità di disponibilità (per coloro per i quali è prevista l’indennità il computo avviene secondo la disciplina di cui all’art. 39, D.Lgs. 276/2003).
Nella verifica del 20% anno sono inclusi:
– i lavoratori part-time;
– i dirigenti a tempo indeterminato;
– gli apprendisti.
Nel calcolo della percentuale è previsto l’arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
Per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è ammissibile stipulare un contratto a tempo determinato. I contratti collettivi (anche di 2° livello) possono individuare limiti diversi.
La verifica dei lavoratori a tempo indeterminato va effettuata in relazione al totale dei lavoratori complessivamente in forza, a prescindere dall’unità produttiva dove gli stessi sono occupati, ferma restando la possibilità di destinare i lavoratori a tempo determinato presso una o soltanto alcune unità produttive facenti capo al medesimo datore di lavoro.
Allo scadere di un contratto a termine in corso d’anno sarà possibile stipularne un altro sempreché sia rispettata la percentuale massima di lavoratori a tempo determinato pari al 20%. In caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.
Tale limite va armonizzato con quello più complessivo introdotto, dal 12.8.2018, dalla L. 96/2018, in base al quale per legge, fermo restando il 20% per i contratti a termine, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti.
Sono esenti da limiti quantitativi i contratti a termine stipulati:
– con lavoratori disabili;
– a fronte di acquisizioni di personale nelle ipotesi di trasferimenti d’azienda o di rami di azienda;
– università private ed enti di ricerca (con alcuni limiti) .
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