Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi senza necessità di alcuna motivazione (art. 19 co. 1 D.Lgs. 81/2015).
Il contratto può avere una durata superiore (non oltre i 24 mesi) solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni (come modificato dal D.L. 87/2018)
1) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; (art. 19, co.1, lett. a), D.Lgs. 81/2015).
2) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria (art. 19, co.1, lett. b), D. lgs. 81/2015). In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle causali, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi (art. 19 co.1bis D.Lgs. 81/2015).
3) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di qualsiasi livello (nazionale, territoriale, aziendale) (art. 19, co. 1, lett. b-bis, D.lgs. 81/2015, come modificato dall’art. 41 bis, del D.L. 73/2021 durante la conversione in L. 23 luglio 2021, n.106. La norma opera per i contratti e per le proroghe e rinnovi stipulati dal 23 luglio 2021 ed entro il 30 settembre 2022, anche qualora il contratto sia destinato a svolgersi oltre la data del 30 settembre 2022.
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