Bilancio esercizio : fondo manutenzione ciclica

Caratteristiche fondo manutenzione ciclica

A fronte delle spese di manutenzione ordinaria svolte periodicamente dopo un certo numero di
anni o ore di servizio maturate in più esercizi su certi grandi impianti, tipicamente navi ed
aeromobili, viene iscritto nello stato patrimoniale un fondo manutenzione ciclica o periodica.

Questo fondo non intende coprire costi per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o
rinnovamenti che si concretizzino in un incremento significativo e tangibile di capacità o di
produttività o di sicurezza dell’impianto, da rilevarsi come immobilizzazioni materiali.

Gli accantonamenti a tale fondo hanno l’obiettivo di ripartire fra i vari esercizi, secondo il
principio della competenza, il costo di manutenzione che, benché effettuata dopo un certo numero
di anni, si riferisce ad un’usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui
la manutenzione viene eseguita.
Pertanto, accantonamenti periodici a questo fondo si effettuano se ricorrono le seguenti
condizioni:
a. trattasi di manutenzione, già pianificata, da eseguirsi ad intervalli periodici;
b. vi è la ragionevole certezza che il bene continuerà ad essere utilizzato dalla società almeno
fino al prossimo ciclo di manutenzione;
c. la manutenzione ciclica non può essere sostituita da più frequenti, ma comunque sporadici,
interventi di manutenzione ovvero sostituita dagli annuali interventi di manutenzione
ordinaria, i cui costi vengono sistematicamente addebitati all’esercizio.

Il costo totale stimato dei lavori di manutenzione ciclica sarà pari a quello che si sosterrebbe se
detta manutenzione fosse interamente effettuata alla data di chiusura dell’esercizio, tenendo però
conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno
essere sostenuti per svolgere la manutenzione. Pertanto, non si anticipano gli effetti di eventuali
incrementi dei costi sulla base di proiezioni future di tassi inflazionistici.
L’accantonamento annuale è effettuato suddividendo, in base ad appropriati parametri che
riflettono il principio della competenza, la spesa complessiva prevista per l’intervento di
manutenzione ciclica.
La congruità del fondo, stimato per categorie omogenee di beni, è riesaminata periodicamente per
tenere conto di eventuali variazioni nei tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione e del costo
stimato dei lavori stessi.

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Bilancio esercizio : trattamento fine rapporto

Caratteristiche fondo TFR

Il trattamento di fine rapporto  rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha
diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 2120 codice civile
“Disciplina del trattamento di fine rapporto”.

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nella voce C del passivo. Il relativo
accantonamento è effettuato nel conto economico alla voce B9 c) “trattamento di fine rapporto”.

Il TFR spettante al personale dipendente in forza di legge o di contratto (articolo 2120 codice
civile) al momento di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, costituisce onere retributivo
certo da iscrivere in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
L’indennità relativa al preavviso non è inclusa nella voce “Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato”.

Il TFR è determinato in conformità al disposto dell’articolo 2120 codice civile e dei contratti
nazionali ed integrativi in vigore alla data di bilancio per le categorie di lavoro subordinato e
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

La passività relativa al trattamento di fine rapporto è congrua quando corrisponde al totale delle
singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli
acconti erogati, e cioè è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi in
cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.

Gli ammontari di TFR relativi a rapporti di lavoro cessati, il cui pagamento è già scaduto o scadrà
ad una data determinata dell’esercizio successivo, soddisfano i criteri per essere considerati debiti
e sono quindi classificati nello stato patrimoniale nella voce D14.

L’art. 2120 c.c. prevede che:
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad
un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di
servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per
l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa
previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente,
comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in
dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è
corrisposto a titolo di rimborso spese

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Bilancio esercizio : utilizzo fondi rischi e oneri

Caratteristiche fondi rischi e oneri

Occorre ricordare che un fondo rischi e oneri non può iscriversi per:
a) rettificare i valori dell’attivo;
b) coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata e,
pertanto, non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una
passività;
c) effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;
d) rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere
determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, la relativa perdita,
ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo
minimo o di un intervallo di valori;
e) rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote.

Stima dei fondi rischi e oneri

Il processo di stima di un fondo può richiedere particolari conoscenze ed esperienze ai
fini della misurazione dei relativi oneri da fronteggiare con la costituzione del fondo.

A tal fine per la valutazione complessiva della congruità del fondo, può essere utile:
– conseguire specifiche conoscenze della situazione di rischio ed incertezza in essere;
– elaborare statistiche per operazioni similari e serie storiche di accadimento in similari
fattispecie;
– acquisire il supporto di pareri di consulenti esterni (ad esempio, pareri legali per una stima
dell’esito della causa in situazioni di contenzioso in corso); disporre di tutti quegli altri
elementi pertinenti che consentono di effettuare una stima ragionevolmente attendibile.

Valutazione congruità fondi rischi e oneri

La valutazione della congruità dei fondi rientra nelle normali operazioni da effettuare alla fine di
ciascun esercizio. I fondi per rischi e oneri iscritti in un periodo precedente sono oggetto di
riesame per verificarne la corretta misurazione alla data di bilancio.

L’acquisizione di maggiori informazioni o esperienza in merito a presupposti o fatti sui quali era
fondata la stima originaria dell’accantonamento, richiede un aggiornamento della stima stessa,
con possibili rettifiche ai valori precedenti e/o al processo di stima. È normale nello stesso concetto
di fondo per rischi e oneri, un normale e ricorrente aggiornamento dei relativi valori.
Le eventuali rettifiche che emergono dall’aggiornamento della congruità dei fondi non rappresentano correzioni di precedenti errori,
ma sono dei cambiamenti di stime i cui effetti sono rilevati nel conto economico

 

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