Conguaglio contributivo

 

Al termine di ciascun anno il datore di lavoro è tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio contributivo e assistenziale. Tale adempimento è necessario per:

– pervenire all’esatta quantificazione dell’ imponibile contributivo;

– applicare le corrette aliquote correlate all’imponibile stesso;

– imputare all’anno di competenza gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese dell’anno successivo

Nel caso in cui nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, i datori di lavoro sono autorizzati a tenere conto di tali variazioni in occasione degli adempimenti e del versamento contributivo relativi al mese successivo a quello interessato. Deve comunque essere garantita, nell’ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione .

Gli eventi o elementi per i quali può applicarsi tale principio sono: compensi per lavoro straordinario; indennità di trasferta; indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS; indennità per allattamento; giornate retribuite per donatori sangue; riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL; permessi non retribuiti; astensioni dal lavoro; indennità per ferie non godute; congedi matrimoniali; integrazioni salariali non a zero ore.

Massimale contributivo e pensionabile

E’ previsto un massimale contributivo e pensionabile, valido per la sola assicurazione pensionistica (compresa l’aliquota aggiuntiva 1%), e annualmente rivalutato esclusivamente per:

– i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 che si iscrivono, a decorrere dall’1.1.1996, a forme pensionistiche obbligatorie;
– coloro che optano per il sistema pensionistico contributivo.

Tale massimale, non frazionabile a mese , viene annualmente rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Ai fini dell’applicazione del massimale, in caso di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in relazione ai diversi rapporti devono essere cumulate.

Fringe benefit e conguaglio

Non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a euro 258,23 . Se il valore in questione è superiore a detto limite lo stesso risulta interamente assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali (art. 51, co. 3, TUIR). Nel caso in cui, in sede di conguaglio , il valore dei beni o dei servizi prestati risulti dunque superiore al predetto limite il datore di lavoro è tenuto ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo ( e non la sola quota eccedente ). Per la determinazione del predetto limite vanno considerati anche i beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro .

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