Assenza ingiustificata

Obbligo di informazione dell’assenza

Il lavoratore deve osservare le disposizioni contrattuali sull’ informazione da rendere al datore di lavoro ogni volta che sia impossibilitato a raggiungere il posto di lavoro e a documentare nel modo più completo e opportuno le ragioni per le quali si è astenuto dalla prestazione.

E’ da ritenersi quindi ingiustificata l’assenza dal lavoro qualora la stessa non sia ascrivibile a cause oggettive che rendano impossibile la prestazione .

L’omessa preventiva o tempestiva informazione al datore configura l’ipotesi dell’assenza ingiustificata e apre le porte al procedimento disciplinare, il quale dovrà necessariamente aprirsi con la contestazione dell’addebito

. Analogamente avviene quando l’assenza sia dovuta al legittimo rifiuto del datore di concedere la fruizione di uno o più giorni di ferie o, peggio ancora, quando il lavoratore pretenda di fruire di ferie non ancora maturate . Ai fini della legittimità della reazione del datore di lavoro, non è necessario che i comportamenti addebitati al lavoratore abbiano nuociuto all’organizzazione aziendale , essendo sufficiente la violazione dei doveri ricadenti sul subordinato

Assenza e licenziamento per giusta causa

La gravità della colpa che supporta il licenziamento per giusta causa del lavoratore può trovare fondamento, oltre che nella ragione della oggettiva assenza dal lavoro non più giustificata, anche nel profilo soggettivo del suo comportamento, contrario a quello spirito di diligente collaborazione, di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto che costituiscono obblighi specifici del lavoratore.

Ferie e assenza ingiustificata

In linea di principio la fissazione del periodo durante il quale deve aver luogo l’assenza per ferie spetta al datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore. È quindi ingiustificata l’assenza per ferie – anche nel caso in cui vi sia un notevole arretrato in termini di giorni di ferie da “smaltire” – qualora il datore di lavoro non abbia autorizzato l’assenza ovvero, dopo avervi consentito, cambi idea, disponendo la prosecuzione dell’attività lavorativa.

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