Bilancio esercizio : fondi rischi e oneri

Fondi rischi

I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

Fondi oneri

I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate
nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di
bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

Caratteristiche fondi rischi e oneri

In generale i fondi per rischi e oneri accolgono, gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi, alla chiusura dell’esercizio, le seguenti caratteristiche:
− natura determinata;
− esistenza certa o probabile;
− ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati;
− ammontare della passività attendibilmente stimabile.

I fondi sono iscritti nel rispetto del principio di competenza a fronte di somme che si prevede verranno pagate ovvero di beni e servizi che dovranno essere forniti al tempo in cui
l’obbligazione dovrà essere soddisfatta.

Esempi fondi rischi e oneri

Fra i principali fondi per rischi e oneri ricordiamo:
− fondi per cause in corso;
− fondi per garanzie prestate;
− fondi per eventuali contestazioni da parte di terzi;
− fondi per manutenzione ciclica;
− fondi per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni d’azienda
ricevuti in affitto;
− fondi per operazioni e concorsi a premio;
− fondi per resi di prodotti;
− fondi per recupero ambientale;
− fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali;
− fondi per contratti onerosi.

L’accantonamento a fondo rappresenta la contropartita economica (onere o perdita) correlata alla
rilevazione patrimoniale, di competenza dell’esercizio, nei fondi per rischi e oneri.

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Requisiti spese di rappresentanza

La circolare n. 34/E del 13 luglio 2009 ha come oggetto ” Modifiche al regime di deducibilità dal reddito d’impresa delle
spese di rappresentanza – Articolo 108 del Testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall’articolo 1, comma 33, lettera p), della legge 24 dicembre 2007, n. 244″.

Occorre ricordare che l’articolo 108, comma 2, del Tuir, nella sua previgente formulazione, non forniva alcun criterio utile a qualificare un determinato onere come spesa di
rappresentanza, limitandosi a prevedere un regime di parziale deducibilità di tali spese nella misura di un terzo del loro ammontare ed in quote costanti,
nell’esercizio in cui le medesime erano state sostenute e nei quattro successivi. La norma qualificava come spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recanti emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell’impresa, nonché i contributi erogati per l’organizzazione di convegni e simili.

La circolare n. 34/E  approfondisce in particolare il contenuto dei presupposti per la deducibilità Gratuità e Congruità .

GRATUITA’

Confermando sia l’orientamento giurisprudenziale che le interpretazioni della Agenzia delle Entrate, si afferma che “le spese della specie si caratterizzano per essere comunque delle erogazioni gratuite di reddito”, nel senso che il carattere essenziale delle spese di rappresentanza è costituito dalla mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati.
La prassi elaborata in attuazione della previgente normativa, infatti, con riferimento ai criteri distintivi delle spese di pubblicità rispetto a quelle di
rappresentanza, aveva già enunciato un principio di carattere generale in base al quale caratteristica delle spese di rappresentanza è la “gratuità” dell’erogazione di un bene o un servizio nei confronti di clienti o potenziali clienti.

CONGRUITA’ (RAGIONEVOLEZZA)

Il comma 1, dell’articolo 1 del decreto specifica ulteriormente il requisito dell’inerenza, richiedendo che il sostenimento delle spese di rappresentanza
risponda, in ogni caso, a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche solo potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia
coerente con pratiche commerciali di settore.
La norma richiede che le finalità tipicamente promozionali o di pubbliche relazioni delle spese in esame devono collegarsi alla idoneità delle
stesse a generare un ritorno economico in capo a chi le sostiene, oppure alla circostanza che il loro sostenimento sia coerente con le pratiche commerciali in
uso in un determinato settore.
Una spesa di rappresentanza deve, quindi, risultare ragionevole, in quanto idonea a generare ricavi ed adeguata rispetto all’obiettivo atteso in termini
di ritorno economico, oppure, in alternativa, deve essere coerente con le pratiche commerciali di settore. In caso di assenza di pratiche commerciali di settore
ovvero di incoerenza della spesa con le stesse, ai fini della deducibilità della spesa di rappresentanza è necessario dimostrarne la ragionevolezza, valutando
l’idoneità della stessa a generare ricavi.

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Esclusione dai limiti della deducibilità spese di rappresentanza

Il Decreto del 19/11/2008 del Min. Economia e Finanze riporta disposizioni attuative dell’articolo 108, comma 2, riguardanti le spese di rappresentanza.

In  tale decreto è specificato che  non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di
viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi
simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unita’ produttive dell’impresa.

Per le imprese la cui attivita’ caratteristica consiste nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell’ambito di iniziative finalizzate alla
promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili. Non sono soggette altresi’ ai predetti limiti le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore
individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attivita’
caratteristica della stessa.

La deducibilita’ delle erogazioni e delle spese indicate nel presente comma e’, tuttavia, subordinata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalita’ dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.

Il Decreto del 19/11/2008 del Min. Economia e Finanze specifica inoltre che l’Agenzia delle entrate e gli organi di controllo competenti possono invitare i contribuenti a fornire indicazione, per ciascuna delle fattispecie indicate nel comma 1, dell’ammontare complessivo, distinto per natura, delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta e dell’ammontare dei ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa assunti a base di calcolo della percentuale di deducibilita’ indicata nel comma 2. L’invito puo’ riguardare anche l’ammontare complessivo delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro e l’ammontare complessivo delle spese indicate nel comma 5.

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