Bilancio esercizio : trattamento fine rapporto

Caratteristiche fondo TFR

Il trattamento di fine rapporto  rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha
diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 2120 codice civile
“Disciplina del trattamento di fine rapporto”.

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nella voce C del passivo. Il relativo
accantonamento è effettuato nel conto economico alla voce B9 c) “trattamento di fine rapporto”.

Il TFR spettante al personale dipendente in forza di legge o di contratto (articolo 2120 codice
civile) al momento di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, costituisce onere retributivo
certo da iscrivere in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
L’indennità relativa al preavviso non è inclusa nella voce “Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato”.

Il TFR è determinato in conformità al disposto dell’articolo 2120 codice civile e dei contratti
nazionali ed integrativi in vigore alla data di bilancio per le categorie di lavoro subordinato e
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

La passività relativa al trattamento di fine rapporto è congrua quando corrisponde al totale delle
singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli
acconti erogati, e cioè è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi in
cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.

Gli ammontari di TFR relativi a rapporti di lavoro cessati, il cui pagamento è già scaduto o scadrà
ad una data determinata dell’esercizio successivo, soddisfano i criteri per essere considerati debiti
e sono quindi classificati nello stato patrimoniale nella voce D14.

L’art. 2120 c.c. prevede che:
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad
un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di
servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per
l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa
previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente,
comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in
dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è
corrisposto a titolo di rimborso spese

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Bilancio esercizio : utilizzo fondi rischi e oneri

Caratteristiche fondi rischi e oneri

Occorre ricordare che un fondo rischi e oneri non può iscriversi per:
a) rettificare i valori dell’attivo;
b) coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata e,
pertanto, non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una
passività;
c) effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;
d) rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere
determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, la relativa perdita,
ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo
minimo o di un intervallo di valori;
e) rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote.

Stima dei fondi rischi e oneri

Il processo di stima di un fondo può richiedere particolari conoscenze ed esperienze ai
fini della misurazione dei relativi oneri da fronteggiare con la costituzione del fondo.

A tal fine per la valutazione complessiva della congruità del fondo, può essere utile:
– conseguire specifiche conoscenze della situazione di rischio ed incertezza in essere;
– elaborare statistiche per operazioni similari e serie storiche di accadimento in similari
fattispecie;
– acquisire il supporto di pareri di consulenti esterni (ad esempio, pareri legali per una stima
dell’esito della causa in situazioni di contenzioso in corso); disporre di tutti quegli altri
elementi pertinenti che consentono di effettuare una stima ragionevolmente attendibile.

Valutazione congruità fondi rischi e oneri

La valutazione della congruità dei fondi rientra nelle normali operazioni da effettuare alla fine di
ciascun esercizio. I fondi per rischi e oneri iscritti in un periodo precedente sono oggetto di
riesame per verificarne la corretta misurazione alla data di bilancio.

L’acquisizione di maggiori informazioni o esperienza in merito a presupposti o fatti sui quali era
fondata la stima originaria dell’accantonamento, richiede un aggiornamento della stima stessa,
con possibili rettifiche ai valori precedenti e/o al processo di stima. È normale nello stesso concetto
di fondo per rischi e oneri, un normale e ricorrente aggiornamento dei relativi valori.
Le eventuali rettifiche che emergono dall’aggiornamento della congruità dei fondi non rappresentano correzioni di precedenti errori,
ma sono dei cambiamenti di stime i cui effetti sono rilevati nel conto economico

 

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Bilancio esercizio : fondi per trattamento di quiescenza

Caratteristiche fondi di quiescenza

I fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili rappresentano accantonamenti per i
trattamenti previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto, nonché per le
indennità una tantum spettanti ai lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge
o di contratto, al momento di cessazione del relativo rapporto. Si tratta, quindi, di fondi a
copertura di oneri di natura determinata ed esistenza certa, il cui importo da riconoscere alla
cessazione del rapporto è funzione della durata del rapporto stesso e delle altre condizioni di
maturazione previste dalle contrattazioni sottostanti. Tali fondi sono indeterminati
nell’ammontare, in quanto possono essere subordinati al verificarsi di varie condizioni di
maturazione (età, anzianità di servizio, ecc.) e potrebbero richiedere anche il ricorso a calcoli
matematico-attuariali. Tuttavia, per determinati trattamenti di quiescenza, tali fondi sono stimabili
alla data di bilancio con ragionevole attendibilità.

Esempi fondi di quiescenza

Alcuni esempi di fondi di quiescenza sono :

− fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
− fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, ecc.;
− fondi di indennità suppletiva di clientela;
− fondi per premi di fedeltà riconosciuti ai dipendenti.

 

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