Bilancio esercizio : trattamento fine rapporto

Caratteristiche fondo TFR

Il trattamento di fine rapporto  rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha
diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 2120 codice civile
“Disciplina del trattamento di fine rapporto”.

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nella voce C del passivo. Il relativo
accantonamento è effettuato nel conto economico alla voce B9 c) “trattamento di fine rapporto”.

Il TFR spettante al personale dipendente in forza di legge o di contratto (articolo 2120 codice
civile) al momento di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, costituisce onere retributivo
certo da iscrivere in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
L’indennità relativa al preavviso non è inclusa nella voce “Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato”.

Il TFR è determinato in conformità al disposto dell’articolo 2120 codice civile e dei contratti
nazionali ed integrativi in vigore alla data di bilancio per le categorie di lavoro subordinato e
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

La passività relativa al trattamento di fine rapporto è congrua quando corrisponde al totale delle
singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli
acconti erogati, e cioè è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi in
cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.

Gli ammontari di TFR relativi a rapporti di lavoro cessati, il cui pagamento è già scaduto o scadrà
ad una data determinata dell’esercizio successivo, soddisfano i criteri per essere considerati debiti
e sono quindi classificati nello stato patrimoniale nella voce D14.

L’art. 2120 c.c. prevede che:
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad
un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di
servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per
l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa
previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente,
comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in
dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è
corrisposto a titolo di rimborso spese

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