La registrazione delle fatture di vendita

 

Ai fini della disciplina IVA è prevista la tenuta di appositi registri nei quali è necessario annotare periodicamente le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. In particolare, i registri nei quali rilevare le fatture sono il registro delle fatture emesse, c.d. “registro vendite”, ed il registro delle fatture ricevute, c.d. “registro acquisiti”.

Le fatture emesse devono essere registrate nel registro delle vendite seguendo l’ordine della loro emissione (e conseguente numerazione).

Cosa è la fattura riepilogativa

Le fatture emesse di importo inferiore ad Euro 300 nel corso di un mese o di un trimestre, possono essere registrate in un unico documento riepilogativo contenente:
– indicazione dei numeri delle fatture a cui si riferisce;
– distinzione secondo l’aliquota applicata dell’ammontare complessivo dell’imponibile e della relativa imposta;

Qual’è il termine di registrazione delle fatture emesse

Le fatture andranno registrate nei seguenti termini:
– fattura immediate: entro 15 giorni dalla data di emissione;
– fattura differita: entro il termine di emissione, ovvero entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la consegna o la spedizione dei beni desumibile dal documento di trasporto;
– commissionari: entro il termine di emissione (mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente)
– prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE non soggette ad IVA ai sensi dell’articolo 7-ter del D.pr. 633/1972: entro il termine di emissione, ovvero il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
– prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti passivi extra-UE: entro il termine di emissione, ovvero entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione

Come si registrano le fatture di vendita

I dati rilevanti ai fini della registrazione sono:
– il numero progressivo;
– la data di emissione;
– l’ammontare imponibile dell’operazione o delle operazioni distinte secondo l’aliquota applicata;
– l’ammontare dell’imposta, distinta in base all’aliquota;
– la ditta, la denominazione o ragione sociale dell’acquirente, o, in caso di autofattura, del cedente o prestatore;

Quando si registrano le fatture di vendita

Il comma 1, dell’articolo 23 del D.p.r. 633/1972 dispone che il contribuente debba registrare entro 15 giorni dalla data di emissione le fatture relative a tutte le operazioni attive compiute (imponibili, non imponibili ed esenti), nonché le autofatture, in ordine progressivo sulla base della data di emissione.
Un’eccezione rispetto a questa disposizione è data dalle fatture “differite”, ex articolo 21, comma 4, lettera a) del Decreto IVA, che devono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui è avvenuta la consegna o la spedizione dei beni.

Devono inoltre essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione le operazioni relative a:
– prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in altro Paese UE non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale a sensi dell’articolo 7-ter del D.p.r. 633/1972.
Tali fatture possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
– le fatture per prestazioni di servizi ad altri soggetti passivi IVA residenti in paesi extra-UE.

Qualora il contribuente utilizzi direttamente macchine elettrocontabili ovvero si avvalga, per l’elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro SESSANTA GIORNI dalla data di effettuazione delle operazioni”

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Nuova contabilità semplificata

E’ stata introdotta, con la Legge di Bilancio 2017, per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, al posto del criterio di competenza.

Chi è interessato alla nuova contabilità semplificata

I soggetti interessati sono le imprese individuali e le società di persone non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria. La noma è quindi applicabile ai soggetti che hanno conseguito nell’anno precedente al primo in cui si applica il nuovo regime, un ammontare di ricavi non superiore a:
400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi;
700.000 euro, per le altre attività, a condizione che non sia esercitata l’opzione per la contabilità ordinaria.
La nuova disposizione prevede che ai fini della determinazione del reddito d’impresa assumono rilevanza i ricavi percepiti e le spese sostenute, derogando al criterio di competenza sia per i ricavi che per le spese. Restano ferme le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.

Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora non vengano superati i limiti di 400.000/700.000 di cui al comma 1dell’art. 18 del DPR 600/73. Il contribuente ha facoltà di optare per la contabilità ordinaria: l’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino alla sua revoca, e in ogni caso, per il periodo stesso e i due successivi.

Opzione nuova contabilità semplificata

Il principio di cassa puo’ essere derogato tramite una speciale opzione, scegliendo un regime che presume che la registrazione delle fatture coincida con l’incasso o il pagamento.

In pratica il contribuente, previa opzione vincolante per almeno un triennio, ha la possibilità di tenere i registri Iva senza operare le annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette ad Iva. In tal caso si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso/pagamento.

I registri della nuova contabilità semplificata

In pratica le imprese minori hanno tre possibilità per tenere la contabilità di cassa:
1) istituire i registri IVA, ove obbligatori, e in aggiunta appositi registri degli incassi e dei pagamenti, dove annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti;
2) utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva ed effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini Iva;
3) utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica opzione che consente loro di non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti. In tal caso opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva.

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