Ai fini della disciplina IVA è prevista la tenuta di appositi registri nei quali è necessario annotare periodicamente le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. In particolare, i registri nei quali rilevare le fatture sono il registro delle fatture emesse, c.d. “registro vendite”, ed il registro delle fatture ricevute, c.d. “registro acquisiti”.
Le fatture emesse devono essere registrate nel registro delle vendite seguendo l’ordine della loro emissione (e conseguente numerazione).
Cosa è la fattura riepilogativa
Le fatture emesse di importo inferiore ad Euro 300 nel corso di un mese o di un trimestre, possono essere registrate in un unico documento riepilogativo contenente:
– indicazione dei numeri delle fatture a cui si riferisce;
– distinzione secondo l’aliquota applicata dell’ammontare complessivo dell’imponibile e della relativa imposta;
Qual’è il termine di registrazione delle fatture emesse
Le fatture andranno registrate nei seguenti termini:
– fattura immediate: entro 15 giorni dalla data di emissione;
– fattura differita: entro il termine di emissione, ovvero entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la consegna o la spedizione dei beni desumibile dal documento di trasporto;
– commissionari: entro il termine di emissione (mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente)
– prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE non soggette ad IVA ai sensi dell’articolo 7-ter del D.pr. 633/1972: entro il termine di emissione, ovvero il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
– prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti passivi extra-UE: entro il termine di emissione, ovvero entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
Come si registrano le fatture di vendita
I dati rilevanti ai fini della registrazione sono:
– il numero progressivo;
– la data di emissione;
– l’ammontare imponibile dell’operazione o delle operazioni distinte secondo l’aliquota applicata;
– l’ammontare dell’imposta, distinta in base all’aliquota;
– la ditta, la denominazione o ragione sociale dell’acquirente, o, in caso di autofattura, del cedente o prestatore;
Quando si registrano le fatture di vendita
Il comma 1, dell’articolo 23 del D.p.r. 633/1972 dispone che il contribuente debba registrare entro 15 giorni dalla data di emissione le fatture relative a tutte le operazioni attive compiute (imponibili, non imponibili ed esenti), nonché le autofatture, in ordine progressivo sulla base della data di emissione.
Un’eccezione rispetto a questa disposizione è data dalle fatture “differite”, ex articolo 21, comma 4, lettera a) del Decreto IVA, che devono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui è avvenuta la consegna o la spedizione dei beni.
Devono inoltre essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione le operazioni relative a:
– prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in altro Paese UE non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale a sensi dell’articolo 7-ter del D.p.r. 633/1972.
Tali fatture possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
– le fatture per prestazioni di servizi ad altri soggetti passivi IVA residenti in paesi extra-UE.
Qualora il contribuente utilizzi direttamente macchine elettrocontabili ovvero si avvalga, per l’elaborazione dei dati, di centri elettrocontabili gestiti da terzi, possono essere eseguite entro SESSANTA GIORNI dalla data di effettuazione delle operazioni”