Retribuzione e armonizzazione delle basi imponibili

L’armonizzazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente riguarda gli aspetti fiscali e previdenziali della retribuzione.

La norma di armonizzazione è stata articolata sui seguenti principi:

  1. Ridefinizione del reddito di lavoro dipendente e di quello ad esso assimilato mediante modifica dei relativi articoli del TUIR.
  2. Rideteminazione ed armonizzazione dei criteri impositivi ai fini fiscali e previdenziali allo scopo di rendere il più possibile omogenea la base di prelievo, mediante una nuova formulazione dell’originario articolo 48 del TUIR e l’aggiunta dell’articolo 48 bis.

Sostanzialmente il Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314  ha fissato un principio innovativo a norma del quale l’assoggettamento a prelievo contributivo in regime di assicurazione generale obbligatoria del reddito di lavoro dipendente avviene sulla medesima base imponibile individuata ai fini fiscali dal nuovo articolo 48 del TUIR, fatte salve alcune specifiche eccezioni disciplinate dal provvedimento stesso.

Gli articoli cui fare riferimento per l’aspetto previdenziale sono:

l’articolo 3 che ha totalmente riscritto l’articolo 48 del TUIR al quale occorre fare riferimento in relazione al nuovo principio per cui il reddito di lavoro dipendente ai fini previdenziali si determina sotto il doppio aspetto impositivo ed esclusivo – salvo specifiche deroghe – a partire da quello fiscale;

l’articolo 5 che – sempre nell’ottica dell’armonizzazione dei due regimi – ha disciplinato taluni aspetti specifici della precedente normativa fiscale;

l’articolo 6 che ha riformulato l’articolo 12 della legge 153/1969 che, nel testo modificato, rimanda all’art. 46, comma 1 del TUIR la definizione del reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi. Inoltre l’articolo 6 estende al calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali le disposizioni contenute nell’articolo 48 del TUIR, salvo le esclusioni dallo stesso articolo 6 espressamente disciplinate.

L’articolo 3 del Decreto Legislativo nel determinare il reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali usa la specifica terminologia “percepiti nel periodo di imposta”, confermando, quindi, sotto il profilo fiscale il principio della cassa.
Il successivo articolo 6 dispone che sono redditi di lavoro dipendente quelli “maturati nel periodo di riferimento”, confermando, quindi, ai fini previdenziali il principio della competenza.
Unica eccezione al principio della competenza è contemplata per le gratificazioni annuali e periodiche, per i conguagli di retribuzione spettanti a norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo ed i premi di produzione, che sono definiti imponibili nel mese di corresponsione, ed ai quali, quindi, si applica il principio di cassa.

 

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Trattamento di fine rapporto : come si calcola ?

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato  il lavoratore ha diritto (art. 1, L. 297/82), per ciascun anno di servizio, ad un trattamento di fine rapporto.

Il TFR è pari per ciascun anno alla retribuzione utile per 13,5, meno il contributo 0,50% (Fondo pensione) calcolato sulla retribuzione imponibile contributiva. L’ammontare così determinato, con esclusione delle quote maturate nell’anno e delle quote versate al Fondo di previdenza complementare si applica la rivalutazione annua pari a:
– 1,5% in misura fissa annua;
– 75% dell’indice ISTAT maturato rispetto al dicembre dell’anno precedente.
La valutazione delle somme versate al Fondo INPS di gestione dei TFR (aziende con almeno 50 addetti), seppur pagata dall’azienda risulta a carico del fondo stesso.
Il TFR deve essere calcolato sulla retribuzione effettivamente erogata nell’anno e non sulle competenze maturate, ma non erogate (criterio di cassa) .

TFR e retribuzione

La retribuzione su cui va calcolato l’accantonamento annuo comprende tutte le somme e l’equivalente in denaro delle prestazioni in natura corrisposte al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro, purché a titolo non occasionale , fatte salve diverse previsioni dei contratti collettivi . Dalla retribuzione deve essere escluso quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.

Nel caso di sospensione dal lavoro durante l’anno per una delle cause indicate di seguito per il calcolo della retribuzione deve essere computato l’equivalente della retribuzione cui avrebbe avuto diritto il lavoratore in caso di normale svolgimento del rapporto ( art. 2120 , c. 3, c.c.):
– infortunio e malattia professionale;
– malattia;
– donazione sangue;
– gravidanza e puerperio ;
– cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
– contratti di solidarietà.

TFR e cessazione del rapporto di lavoro

Nel caso di assunzione o cessazione del rapporto nel corso dell’anno, si considerano come mesi lavorati per intero le frazioni lavorate nel mese pari o superiori a 15 giorni.
I contratti collettivi possono prevedere la computabilità anche di ulteriori periodi di assenza, ma non peggiorare la previsione della legge.

TFR e anticipazioni

Il lavoratore, durante lo svolgimento del rapporto ha diritto di chiedere un’anticipazione non superiore al 70% del TFR maturato alla data della richiesta (art. 2120, c. 6, c. c. ), purché sussistano le seguenti condizioni (i CCML possono prevedere condizioni di miglior favore e stabilire i criteri di priorità per l’accoglimento della richiesta) :
– che il lavoratore abbia un’anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro di almeno 8 anni;
– che le richieste rientrino entro i limiti annui del 10% degli aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti  ;
– che sia giustificata dalla necessità di spese sanitarie e per l’acquisto della prima casa di abitazione.
L’anticipazione può essere chiesta soltanto una volta nel corso dello stesso rapporto di lavoro ed è detratta a tutti gli effetti, dal TFR.

 

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Retribuzione durante le festività

Quali sono i giorni festivi che danno diritto alla retribuzione ?

Durante i seguenti giorni festivi :

1° gennaio; 6 gennaio; lunedì dopo Pasqua; 25 aprile; 1° maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1° novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre

il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione come se avesse lavorato.
L’entità della retribuzione varia a seconda del giorno in cui cade la festività e della modalità di pagamento della retribuzione.
La retribuzione festiva deve essere pari alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio (art. 5 L. 260/1949).

Per determinare la retribuzione festiva vanno computate  i compensi aventi carattere di obbligatorietà, continuità e determinatezza , tra cui, ad esempio:
– i ratei delle mensilità aggiuntive (Cass. n. 2724 del 4.5.1984);
– la maggiorazione per il lavoro notturno abitualmente prestato (Trib. Torino 22.4.1983);
– il contributo pasto (Cass. n. 1073 del 13.2.1984).
Deve essere invece esclusa la maggiorazione per straordinario anche se continuativo se le parti non abbiano espressamente voluto considerarlo come prestazione ordinaria

Quali sono le festività soppresse ?

Le ricorrenze dell’Ascensione, del Corpus Domini, del 19 marzo (S. Giuseppe), del 29 giugno (SS. Apostoli Pietro e Paolo) e del 4 novembre non sono più considerate festive per effetto della legge 5 marzo 1977, n. 54.
Di norma le festività soppresse, quando cadenti in un giorno infrasettimanale, sono lavorate sia dagli operai che dagli impiegati, senza che ciò faccia nascere in capo al lavoratore il diritto a un compenso aggiuntivo. Fa eccezione a tale regola la sola ricorrenza del 4 novembre.

La maggior parte dei Ccnl, infatti, riconoscono al lavoratore, oltre la retribuzione spettante per il lavoro svolto nella giornata infrasettimanale in cui cade il 4 novembre, una retribuzione aggiuntiva di norma pari a un ventiseiesimo della retribuzione mensile. Tale diverso trattamento è giustificato dal fatto che, convenzionalmente, la ex festività del 4 novembre è spostata, ai fini celebrativi, alla prima domenica successiva, e quindi considerata al pari delle festività nazionali cadenti di domenica.

Pertanto, escluso il 4 novembre, nessuna altra festività tra quelle soppresse dalla legge 54/77 attribuisce il diritto a una giornata di retribuzione in più a titolo di ex festività non goduta

 

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