Assegni familiari :nuovi adempimenti per i l datore di lavoro

Con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019 l’INPS ha comunicato che dal 1° aprile 2019 sono cambiate le modalità di presentazione delle domande di assegno al nucleo familiare e vengono introdotti nuovi adempimenti per i datori di lavoro.

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegno al nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo non possono essere più presentate al datore di lavoro, ma devono essere presentate esclusivamente all’INPS in modalità telematica.

E’ l’INPS quindi a definire il diritto e la misura della prestazione individuando gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti sulla base delle caratteristiche del nucleo familiare del richiedente e del reddito conseguito dallo stesso.

I canali per la presentazione della domanda di ANF diventano quindi esclusivamente i seguenti:

WEB, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio è disponibile dal 1° aprile 2019;
patronati e intermediari dell’Istituto.
NOTA BENE
Le domanda di ANF da parte di lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continua ad essere presentata al datore di lavoro con il Modello ANF/DIP cartaceo.
Autorizzazione agli assegni

Le nuove modalità di presentazione della domanda non fanno venir meno, nei casi previsti, l’obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione tramite procedura telematica “Autorizzazione ANF”.

Dal 1° aprile 2019 però, in caso di accoglimento, il cittadino non riceve più il provvedimento di autorizzazione, ma l’Istituto procede direttamente all’istruttoria della domanda.

In caso di reiezione il cittadino continua invece a ricevere il relativo provvedimento (Modello ANF58).

Gli adempimenti del datore di lavoro o dei suoi intermediari sono quindi i seguenti :

  • prendere visione nell’apposita applicazione messa a disposizione dall’Istituto nel Cassetto Previdenziale Aziende degli importi calcolati dall’Istituto (operativa dal 1° aprile 2019);
    – calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente nel periodo di riferimento;
    – erogare gli importi della prestazione;
    – provvedere al conguaglio con le denunce mensili Uniemens.

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Novità contributive 2019 per i lavoratori dipendenti

Ecco alcune delle più importanti novità per il 2019  in materia di versamento di contributi all’Inps

Aumento del contributo aggiuntivo per i lavoratori a tempo determinato

In aggiunta alla contribuzione ordinaria dovuta per il lavoratore in base alla qualifica, per coloro che sono assunti a tempo determinato, compresi i lavoratori somministrati, è dovuto un contributo aggiuntivo del 1,4%. L’articolo 3, comma 2, della Legge 96/2018, di conversione del D.L. n. 87/2018 stabilisce che, a decorrere dal 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), il contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro è incrementato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

L’aumento del contributo, che si applica solo nei casi di rinnovi e non delle proroghe, deve essere calcolato in maniera incrementale. Pertanto:

per il primo contratto stipulato, il contributo è pari al 1,4%;
per il primo rinnovo (che coincide con il secondo contratto stipulato), il contributo diventa 1,9%;
per il secondo rinnovo diventa 2,4%;
e così via, aumentando il contributo dovuto per il contratto precedente dello 0,50%, al rinnovo successivo (Ministero del lavoro, Circolare n. 17 del 31.10.2018).

Ticket di ingresso al licenziamento

Per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per una delle motivazione che possono potenzialmente dare diritto alla NASpI è dovuto un contributo aggiuntivo che è entrato nel linguaggio comune come “Ticket di licenziamento”.

Il contributo da versare all’INPS all’atto della interruzione del rapporto di lavoro di lavoratori con rapporti a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI, è pari al 41% del massimale NASpI per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. La legge di stabilità 2018 ha stabilito che per le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS, in caso di licenziamenti collettivi, la percentuale è innalzata all’82% del massimale NASpI (legge 27.12.2017, n. 205, art. 1 comma 137).

Datori di lavoro agricolo e navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori

Prosegue per i datori di lavoro agricolo e per le aziende del settore della pesca esercitata con le navi minori il percorso di innalzamento dell’aliquota IVS a carico del datore di lavoro per gli operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati che li porterà al raggiungimento dell’aliquota contributiva del 32% per il settore agricolo e al 33% per le Navi da pesca.

 

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Conguaglio contributivo e fiscale

In linea di principio, il conguaglio di fine anno ha lo scopo di rendere definitive, limitatamente ai redditi erogati nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente, le ritenute d’acconto effettuate nei vari periodi di paga dal sostituto d’imposta. Dopo le importanti modifiche normative introdotte dalla Finanziaria 2007 alla tassazione delle persone fisiche, nel corso del 2007, sono stati emanati alcuni provvedimenti normativi e sono stati forniti dall’Agenzia alcuni chiarimenti sulla stessa materia che possono incidere sull’imposta definitivamente dovuta nel 2007 sui redditi di lavoro dipendente corrisposti e quindi sul conguaglio di fine anno. Le note che seguono si propongono, quindi, di riassumere le modalità di effettuazione del conguaglio di fine anno 2007 ponendo particolare attenzione alle fattispecie che si ritengono di maggiore interesse per gli operatori.

Conguaglio e detrazioni

L’art 23, comma 3, del DPR n. 600/73, così come modificato dalla Legge 27.12.2006, n. 296, contiene le modalità di calcolo del conguaglio. In particolare, tale articolo stabilisce che il sostituto d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, deve effettuare il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti imponibili corrisposti in ciascun periodo di paga, tenendo conto:
• delle detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del Tuir)
• delle detrazioni per “altre detrazioni” delle detrazioni eventualmente spettanti (articolo 15 del Tuir) per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute,
e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno.

Inoltre, l’ultima parte del periodo in commento prevede che, sempre in sede di conguaglio di fine anno, il datore di lavoro attribuisca le detrazioni d’imposta previste dalle lettere c) e f) dello stesso articolo 15 del Tuir (spese sanitarie e premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni), per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.

Conguaglio di fine anno e somme percepite entro il 12 del mese di gennaio

In base all’articolo 51 del Tuir, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati viene applicato un criterio di cassa “allargato”, in quanto si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui tali redditi si riferiscono.
Poiché la norma sopra citata è obbligatoria per tutti i soggetti che erogano redditi di lavoro dipendente, conformemente ai principi generali, il versamento delle ritenute afferenti i redditi corrisposti entro il 12 gennaio 2008 e relativi all’anno 2007, dovrà avvenire entro il 16 febbraio 2008 utilizzando il codice tributo 1001.

 

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