Come distribuire gli utili d’esercizio

 

La distribuzione dell’utile d’esercizio è sottoposta ad una serie di limitazioni in modo tutelare il patrimonio aziendale e per garantire tutti gli interessati coinvolti.

I primi limiti sono costituiti dall’obbligo di accantonare gli utili:
– a riserva legale (ex articolo 2430, cod. civ.), nella misura del 5% degli utili netti, fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale;
– all’eventuale riserva statutaria, secondo gli obblighi eventualmente previsti dallo statuto stesso.
Ulteriori limiti o vincoli alla distribuzione degli utili, possono essere imposti dallo statuto societario o dalla stessa assemblea.
Possono essere stati definiti infatti:
– privilegi nella ripartizione degli utili, a seconda delle categorie di azioni;
– diritti di partecipazione agli utili per soci promotori, soci fondatori, amministratori o dipendenti.

I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2433, cod. civ. individuano ulteriori condizioni :

– non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato;
– se vi è una perdita del capitale sociale, non si possono ripartire utili fino a quando il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente;
– i dividendi erogati in violazione delle disposizioni in questione non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

Ulteriori limitazioni: previste dispongono che non sia possibile dar luogo a ripartizione di utili nel caso in cui:

– nell’attivo dello stato patrimoniale della società siano iscritti costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca e sviluppo o costi di pubblicità, non coperti da riserve disponibili;
– la società, in presenza di perdite rinviate da precedenti esercizi, ha in circolazione delle obbligazioni il cui ammontare eccede il doppio della somma del capitale sociale, della riserva legale e delle altre riserve disponibili ai fini della copertura delle perdite.

Una volta verificato il rispetto dei vincoli descritti, l’assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio o con apposita delibera assembleare successiva, può disporre la distribuzione ai soci degli utili “disponibili”.

Specializzati in Amministrazione con il corso di formazione in “Contabilità aziendale”

Tracciabilità del pagamento delle retribuzioni

La Legge di bilancio 2018 ha imposto, a partire dallo scorso 1° luglio 2018, la corresponsione delle retribuzioni e compensi attraverso pagamenti tracciati. Da tale data non è quindi più permesso al datore di lavoro versare in contanti i salari e i relativi acconti.

Il divieto di pagamento in contanti si intende violato allorquando il versamento delle somme avvenga con modalità diverse da quelle di seguito indicate e quando, benché il versamento sia avvenuto con i sistemi di pagamento ammessi, esso sia stato successivamente revocato:
– bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
– strumenti di pagamento elettronico;
– pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
– emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
– carta di credito prepagata intestata al lavoratore, ancorché la stessa non sia collegata ad un codice IBAN.
– libretto di prestito per i soci della cooperativa.

L’Ispettorato del Lavoro ha chiarito che l’obbligo di pagamenti tracciati vale esclusivamente per le somme erogate a titolo di retribuzione o acconti delle retribuzioni e non anche per le altre spese aventi natura diversa come ad esempio rimborsi di viaggi, vitti ed alloggi. Al contrario soggiacciono all’obbligo le indennità di trasferta avendo esse natura mista sia risarcitoria che retributiva.

Specializzati in Amministrazione con il corso di formazione in “Contabilità aziendale”

Split payment abolito per i professionisti

Il c.d. “Decreto Dignità” (D.L. n. 87 del 12.07.2018 , entrato in vigore dal 14.07.2018) è intervenuto con l’abolizione dello split payment per i professionisti che effettuano prestazioni di servizi nei confronti della Pubblica
Amministrazione.
Lo split payment è un particolare meccanismo in base al quale, in caso di operazioni effettuate nei confronti di una Pubblica Amministrazione da parte di soggetti privati titolari di partita IVA, questiincassino l’importo della fattura al netto dell’IVA, che viene poi versata dall’ente pubblico direttamente all’Erario.
Con le modifiche apportate alla norma dall’art. 1 del D.L. n. 50/2017(Manovra Correttiva 2017), la disciplina era stata poi estesa (per le fatture emesse dal 1° luglio 2017) anche ai professionisti, prima esclusi.

L’art. 12 del Decreto Dignità, facendo un passo indietro nel passato, ha ora stabilito che le disposizioni di cui all’art. 17-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 relative alla disciplina del cosiddetto “split payment”, non si applicano più ai compensi per prestazioni di servizi rese alla Pubblica Amministrazione da parte dei professionisti assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto ex art. 25, D.P.R. n. 600/1973.

La novità prevista dal Decreto Dignità si applica “alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore” del decreto, pertanto la nuova esclusione dalla disciplina dello split payment per i professionisti si applica alle
operazioni per le quali è emessa fattura successivamente al 14.07.2018.

 

Specializzati in Amministrazione con il corso di formazione in “Contabilità aziendale”