Detraibilità IVA auto per gli agenti di commercio

 

Il riconoscimento della strumentalità dell’auto consente loro, in linea generale, la piena detraibilità dell’Iva sull’acquisto dell’auto e sugli altri componenti negativi.
Come indicato nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, la n°34/e 2003, per effetto di tale “strumentalità” il Legislatore non ha previsto nei confronti di Agenti e rappresentanti di commercio i limiti alla possibilità di detrarre l’imposta assolta sugli acquisti (o su spese di manutenzione in genere, carburanti, lubrificanti) di autovetture, che sono stati invece adottati nei confronti della generalità degli altri soggetti IVA.

Le autovetture utilizzate dagli agenti di commercio sono, infatti, essenziali allo svolgimento delle attività in discussione, considerato che l’oggetto di queste ultime si concretizza, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 1 e 2, della Legge 3 maggio 1985, n. 204, regolamentatrice del settore, nella promozione della “conclusione di contratti in una o più zone determinate”, sulla base di un incarico stabile da parte di una o più imprese, circostanza che rende gli operatori interessati soggetti a continui spostamenti sul territorio”.

Se i predetti beni o servizi sono utilizzati anche per fini privati, o comunque estranei all’oggetto dell’attività, la detrazione non è ammessa, come previsto dall’art. 19, quarto comma, del citato D.P.R. n. 633 del 1972, per la quota riferibile ai suddetti utilizzi, individuata secondo criteri oggettivi.

Per l’agente che possiede una sola auto impiegata sia per l’attività sia per altri fini, dunque siamo in presenza di un utilizzo promiscuo, è necessario individuare una quota di indetraibilità riconducibile all’uso personale secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati (vedi art.19 comma 4 D.P.R. 633/1972); nessuna indicazione è stata fornita dall’Amministrazione Finanziaria circa i criteri oggettivi da considerare.

 

Specializzati in Amministrazione con il corso di formazione in “Contabilità aziendale”

Super e iper ammortamento : quali differenze

L’iper ammortamento, è previsto dall’articolo 1, comma 9, della Legge n.232/2016, riguardante l’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, ovvero, entro il 30 giugno 2018 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, di beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave “Industria 4.0”.

La Legge n.232/2016, la cosiddetta Legge di Bilancio 2017, all’articolo 1, comma8, riconferma il beneficio, previsto con la Legge di Stabilità 2016, di usufruire del cosiddetto super ammortamento, ossia l’aumento del 40 per cento del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi, con esclusione dei veicoli di cui all’articolo 164, lettere b) e b-bis) del TUIR, effettuati nel periodo d’imposta 2017, nonché per quelli eseguiti fino al 30 giugno 2018, a condizione che, detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31dicembre 2017 e che, entro la predetta data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti per importi non inferiori al 20 per cento.

 

Specializzati in Amministrazione con il corso di formazione in “Contabilità aziendale”

Fatture elettroniche verso i privati

Dall’inizio del 2019 l’adempimento della fatturazione elettronica riguarderà qualsiasi impresa o lavoratore autonomo a condizione che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano effettuate tra soggetti residenti.

Le fatture in formato elettronico devono essere emesse quindi anche nei confronti dei “privati” consumatori finali, quindi non in possesso del numero di partita Iva.

Anche per i privati occorre quindi indicare il codice destinatario nel file in formato XML.

 

Tale codice rappresenta un requisito necessario al fine di effettuare correttamente l’invio  tramite il Sistema di Interscambio, del documento emesso in formato elettronico.

In questo caso l’imprenditore o il professionista deve compilare il campo “Codice destinatario” inserendo il codice convenzionale 7 zeri (“0000000”) e il campo “Codice Fiscale” inserendo il codice fiscale del proprio cliente. La mancata compilazione di uno dei due campi determina lo scarto della fattura elettronica.

 

In maniera differenti dai casi in cui il documento viene messo a disposizione del destinatario soggetto passivo ai fini Iva, il fornitore, ha l’obbligo di consegnare copia analogica/cartacea della fattura al cliente, fatta salva la possibilità di rinunciare espressamente da parte di quest’ultimo.

 

Specializzati in Amministrazione con il corso di formazione in “Contabilità aziendale”