Fondi rischi e oneri : quando utilizzarli ?

I fondi rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza, il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

Ai fondi per rischi e oneri vengono ad essere collocati quegli eventi in grado di generare passività di natura determinata, certa o probabile, con data di sopravvenienze a/o ammontare indeterminato.

In particolare:
per rischi si intendono passività di natura determinata ed esistenza probabile;
per oneri si intendono passività di natura determinata ed esistenza certa.

Quando si utilizzano i fondi rischi e oneri ?

In relazione al grado di realizzazione e di accadimento, gli eventi futuri possono classificarsi come: probabili, possibili o remoti.

Un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario. Un evento è possibile quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi, quindi, il grado di accadimento dell’evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta, dunque, di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di realizzazione.

Un evento è, invece, remoto quando ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia, potrà accadere solo in situazioni eccezionali.

Dove appaiono in bilancio i fondi rischi e oneri ?

I fondi per rischi e oneri sono esposti nello stato patrimoniale, nelle classi previste dall’ articolo 2424, del codice civile, ossia:

B) Fondi per rischi e oneri

per trattamento di quiescenza ed obblighi simili;
per imposte, anche differite;
strumenti finanziari derivati passivi;
altri.

Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi.

Tutte le volte in cui non è attuabile questa correlazione tra la natura dell’accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del conto economico.

 

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Esterometro : nuove scadenze

Sono escluse dal processo di fatturazione elettronica, oltre alle operazioni attive poste in essere da contribuenti in regime di vantaggio,  forfettario e piccoli agricoltori, le operazioni da e verso soggetti non residenti nel territorio dello Stato. Quindi non c’è obbligo di fattura elettronica nel caso di cessioni verso altri soggetti residenti in altri Stati UE o ExtraUE o di acquisti presso gli stessi menzionati soggetti.

A fronte di tale esonero il Legislatore ha introdotto il c.d. “esterometro”, ossia la versione per l’estero dell’attuale spesometro.

Quali dati comunicare con l’esterometro ?

Dovranno essere inviate secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche dell’ Agenzia Entrate i seguenti dati:

dati identificativi del cedente/prestatore;

dati identificativi del cessionario/committente;

data del documento comprovante l’operazione;

data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);

numero del documento;

base imponibile ;

aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero,ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento,la tipologia dell’operazione.

Modalità d’invio dell’esterometro

L’invio del file (XML) potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:

l’utilizzo della funzione di trasmissione disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi;

un sistema di cooperazione applicativa;

un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su un protocollo STP.

Il file da trasmettere deve avere il formato XML e deve essere firmato digitalmente dal responsabile dell’invio. Quest’ultimo può essere lo stesso contribuente obbligato o il soggetto da questi delegato all’invio.

Dopo una serie di annunci di slittamenti , fino al giorno prima della scadenza iniziale prevista il 28 febbraio 2019, è stata concessa la proroga al 30 aprile 2019 per gli esterometri relativi alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019.

Quali operazioni comunicare con l’esterometro ?

  • fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
  • fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
  • fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
  • autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
  • autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.

 

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Nuove scadenze per le liquidazioni periodiche IVA 2019

Le Liquidazioni periodiche trimestrali a partire da quest’anno non saranno più accompagnate dallo spesometro, adempimento non più in vigore a partire dal 1° gennaio, data di avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Le comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche, al contrario, non sono state abolite ma bisogna in ogni caso rispettare le quattro scadenze annue anche per il 2019.

Le comunicazioni IVA trimestrali delle liquidazioni periodiche o Lipe devono essere trasmesse telematicamente dal soggetto Iva o dal suo intermediario entro la fine del secondo mese successivo a ogni trimestre.

Ecco le nuove scadenze per l’invio della comunicazione delle liquidazioni IVA trimestrali  2019:

Periodo di riferimento Versamento IVA Invio telematico Lipe
Gennaio 18 febbraio 2019 31 maggio 2019 (liquidazioni)
Febbraio 18 marzo 2019 31 maggio 2019 (liquidazioni)
Marzo 16 aprile 2019 31 maggio 2019 (liquidazioni)
I trimestre 16 maggio 2019 31 maggio 2019 (liquidazioni)
Aprile 16 maggio 2019 16 settembre 2019 (liquidazioni)
Maggio 17 giugno 2019 16 settembre 2019 (liquidazioni)
Giugno 16 luglio 2019 16 settembre 2019 (liquidazioni)
II trimestre 20 agosto 2019 16 settembre 2019 (liquidazioni)
Luglio 20 agosto 2019 2 dicembre 2019 (liquidazioni)
Agosto 16 settembre 2019 2 dicembre 2019 (liquidazioni)
Settembre 16 ottobre 2019 2 dicembre 2019 (liquidazioni)
III trimestre 18 novembre 2019 2 dicembre 2019 (liquidazioni)
Ottobre 18 novembre 2019 28 febbraio 2020 (liquidazioni)
Novembre 16 dicembre 2019 28 febbraio 2020 (liquidazioni)
Dicembre 16 gennaio 2020 28 febbraio 2020 (liquidazioni)
IV trimestre 16 marzo 2020 28 febbraio 2020 (liquidazioni)

 

Per trasmettere la comunicazione trimestrale IVA, occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga:

  • i dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione;
  • i dati delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento;
  • i dati dell’eventuale dichiarante.

Successivamente, nell’ipotesi in cui il contribuente voglia gestire tutto tramite i software gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, tale file:

  • andrà firmato mediante la funzione Sigillo, di cui al portale fatture e corrispettivi;
  • andrà controllato sempre mediante l’apposita funzione interna al portale fatture e corrispettivi;
  • andrà inviato telematicamente.

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