Nuovo regime forfetario : quando conviene ?

La Legge di Bilancio 2019 è intervenuta sul regime forfetario, ex Legge n. 190/2014, modificandone i requisiti di accesso/permanenza, nonché le relative cause ostative. E’ stato infatti esteso l’ambito di applicazione del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, fissando il nuovo limite di ricavi e compensi a 65.000 euro.

Non costituiscono più cause ostative: l’aver sostenuto spese per lavoro dipendente e assimilato oltre 5.000 euro, nel periodo precedente, né l’aver acquistato beni strumentali per un valore di oltre 20.000 euro al lordo degli ammortamenti, nel periodo precedente. Riguardo alle cause di esclusione dal regime forfetario, la Legge n. 145/2018 è intervenuta su quelle connesse al possesso di partecipazioni e allo svolgimento, contestuale o antecedente, di lavoro dipendente.

Come valutare la convenienza del regime forfettario ?

I potenziali contribuenti dovranno ponderare vantaggi e svantaggi derivanti dall’applicazione del nuovo regime forfetario al fine di valutare la convenienza fiscale .

Occorrerà tener conto:

• delle modalità di determinazione del reddito (analitica o forfetaria) e dell’incidenza dei costi reali rispetto alla quota forfetizzata;

• della deduzione di oneri dal reddito complessivo IRPEF e della fruizione di detrazioni IRPEF che sarebbero precluse al contribuente forfetario “monoreddito”;

• dell’eventuale possibilità di fruire dell’aliquota ridotta al 5% in caso di inizio attività;

• dell’inquadramento previdenziale del singolo (Cassa previdenziale privata o Gestioni INPS) e degli eventuali risparmi contributivi per gli imprenditori che potrebbero applicare il regime contributivo ad hoc;

• del risparmio derivante dall’esonero di numerosi adempimenti contabili e fiscali.

 

Come si determina la base imponibile del nuovo regime forfettario ?

Ai sensi del comma 64 dell’articolo 1 della Legge n. 190/2014, i soggetti che applicano il regime forfetario “determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata”. Il reddito imponibile è dunque determinato ex lege attraverso l’applicazione ai ricavi/compensi realizzati di un coefficiente di redditività che varia a seconda dell’attività svolta.

A differenza del regime ordinario, dunque, il regime forfetario non consente la deduzione analitica dei costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività Sempre ai fini della valutazione di convenienza si ricorda che mentre il regime forfetario prevede una flat tax del 15% o del 5% in caso di nuova attività, sostitutiva di IRPEF, addizionali comunali e regionali e IRAP, gli altri regimi sono invece soggetti alla tassazione progressiva IRPEF con primo scaglione al 23%.

Al contribuente che applica il regime forfetario non sono concesse le deduzioni e le detrazioni per scopi sociali ed economici se l’unico reddito percepito deriva proprio dall’attività soggetta al suddetto regime: se un contribuente forfetario ha coniuge e figli fiscalmente a carico, non può beneficiare delle detrazioni per familiare a carico, così come non potrà portare in detrazione le spese normativamente previste (es. sanitarie, per ristrutturazione, etc.).

Imposta sul valore aggiunto con il nuovo regime forfettario

Il regime forfetario impone che le cessioni/prestazioni operate siano escluse dalla detrazione e dalla rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto. I soggetti che applicano il regime forfetario possono offrire beni /servizi sul mercato a prezzi inferiori rispetto agli ordinari/semplificati, diventando quindi più competitivi. L’impossibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti per i soggetti in regime forfetario comporta che l’imposta sul valore aggiunto costituisca un vero e proprio costo per l’impresa o il professionista.

Altro aspetto da attenzionare è quello inerente la rettifica dell’IVA ex art. 19-bis2 del DPR n. 633/72. L’art. 1 co. 61 della L. n. 190/2014 impone, all’atto dell’accesso al regime agevolato, di operare la rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2 del DPR n. 633/72 per i beni e i servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati o per i beni strumentali.

Un risparmio di costi da sostenere in termini di tenuta della contabilità e di adempimenti fiscali deriva dal fatto che i contribuenti in regime forfetario sono esonerati dal nuovo obbligo di fatturazione elettronica e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal DPR n. 633/72.

 

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Dove si emettono più fatture elettroniche ?

E’ stato emesso a Milano emesso quasi un terzo delle fatture elettroniche di tutta Italia.
Il capoluogo lombardo si conferma locomotiva economica del Paese con oltre 66 milioni di documenti trasmessi nei primi 48 giorni dell’anno, pari al 30% dei 217 milioni di documenti transitati in totale attraverso lo SdI (sistema di interscambio) e al netto degli scarti (quasi 15 mln).

Se si aggiunge anche Roma, nella cui provincia sono state generate 49,4 milioni di e-fatture (23% del totale), la somma delle due metropoli arriva alla metà del dato nazionale. Due città, dunque, che fatturano più di tutto il resto di Italia. Nettamente distanziate le altre province, con Torino terza con 8 milioni di fatture, seguita da Bologna (5,4 milioni), Napoli (3,9 milioni) e il trittico Verona-Brescia-Bergamo con circa 3,2 milioni cadauna che restano molto defilate.

«Nei primi 18 giorni di febbraio e-fatture più che raddoppiate», si legge nella nota diffusa ieri dall’Agenzia delle entrate sui dati elaborati da Sogei, «i dati alle ore 9 di ieri, ultimo giorno per l’invio da parte dei contribuenti mensili delle fatture relative alle operazioni effettuate a gennaio, mostrano un trend in forte ascesa con 228 milioni di file inviati da parte di oltre 2,3 milioni di operatori.

Con gli invii del solo mese di febbraio è dunque più che raddoppiato il numero di fatture transitate per il Sistema di interscambio (Sdi) dell’Agenzia, gestito dal partner tecnologico Sogei: al 31 gennaio, infatti, erano circa 100 milioni le fatture inviate da parte di un milione e mezzo di operatori.

Nella classifica delle regioni svetta la Lombardia con oltre 80 milioni di invii, mentre tra i comparti spicca quello del commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli».

Nella classifica dei comparti si piazzano sul podio i servizi di informazione e comunicazione, con 47 milioni di documenti (21,7%), e la fornitura di energia elettrica e gas, con 46 milioni (21,2%). Gli errori, le percentuali di scarto si sono assestate intorno al 4%.

 

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Saldo e stralcio cartelle esattoriali : pace fiscale 2019

E’ partita l’operazione “saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali che consente a chi si trova in grave e comprovata difficoltà economica, con Isee familiare fino a 20mila euro, di sanare i propri debiti fiscali e contributivi in forma ridotta,

E’ stato già pubblicato il modello sul sito delle Agenzie delle entrate che dovrà essere presentata entro il 30 aprile tramite Pec o consegnato agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per beneficiarne bisogna avere un Isee familiare non superiore a 20 mila euro e debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 per il mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi o il mancato versamento di contributi alle casse previdenziali professionali o alle gestioni dei lavoratori autonomi Inps con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Possono utilizzare la misura anche quanti, nel rispetto dei requisiti in termini di Isee e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno aderito alle precedenti rottamazioni delle cartelle.

I vantaggi dell’adesione sono notevoli : sono cancellati sanzioni e gli interessi di mora, e si pagherà il 16% del dovuto con Isee non superiore a 8.500 euro, il 20% con Isee da 8.500 fino a 12.500 euro e il 35% con Isee tra 12.500 e 20 mila euro. Restano invece  dovute le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella.

E’ obbligatorio attestare la difficoltà economica, riportando i riferimenti della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e segnalando l’Isee familiare e specificare se si vuole sanare il dovuto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in 5 rate di importo variabile con un interesse annuo del 2 per cento a decorrere dal primo dicembre.

 

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