Bilancio e scadenze

L’articolo 2364, del codice civile, dispone che, l’’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a
centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Con riferimento alle S.r.l. l’articolo 2478-bis, del codice civile, prevede che, il bilancio deve essere approvato entro il termine stabilito dall’atto costitutivo o, comunque, non superiore a 120 giorni
dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Quando predisporre il progetto di bilancio ?

– 30 marzo (con febbraio di 29 gg) in presenza di collegio sindacale;
– 31 marzo (con febbraio di 28 gg) in presenza di collegio sindacale.
Il progetto di bilancio può essere predisposto entro il 14 aprile (con febbraio di 29 gg) o 15 aprile (con
febbraio di 28 gg) in mancanza di collegio sindacale.

Quando depositare il bilancio  nella sede della società ?

Il bilancio con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve essere depositato entro il

– 14 aprile (con febbraio di 29 gg);
– 15 aprile (con febbraio di 28 gg).

Quando si riunisce l’assemblea ?

L’assemblea si riunisce per l’approvazione del bilancio entro

  • 29 aprile (con febbraio di 29 gg);
  • 30 aprile (con febbraio di 28 gg)

Quando si deposita il bilancio al registro delle imprese ?

Entro 30 giorni dall’approvazione da parte dell’assemblea:

  • 29 maggio (con febbraio di 29 gg);
  • 30 maggio (con febbraio di 28 gg)

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Fondi rischi e oneri : quando utilizzarli ?

I fondi rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza, il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

Ai fondi per rischi e oneri vengono ad essere collocati quegli eventi in grado di generare passività di natura determinata, certa o probabile, con data di sopravvenienze a/o ammontare indeterminato.

In particolare:
per rischi si intendono passività di natura determinata ed esistenza probabile;
per oneri si intendono passività di natura determinata ed esistenza certa.

Quando si utilizzano i fondi rischi e oneri ?

In relazione al grado di realizzazione e di accadimento, gli eventi futuri possono classificarsi come: probabili, possibili o remoti.

Un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario. Un evento è possibile quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi, quindi, il grado di accadimento dell’evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta, dunque, di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di realizzazione.

Un evento è, invece, remoto quando ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia, potrà accadere solo in situazioni eccezionali.

Dove appaiono in bilancio i fondi rischi e oneri ?

I fondi per rischi e oneri sono esposti nello stato patrimoniale, nelle classi previste dall’ articolo 2424, del codice civile, ossia:

B) Fondi per rischi e oneri

per trattamento di quiescenza ed obblighi simili;
per imposte, anche differite;
strumenti finanziari derivati passivi;
altri.

Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi.

Tutte le volte in cui non è attuabile questa correlazione tra la natura dell’accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del conto economico.

 

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Esterometro : nuove scadenze

Sono escluse dal processo di fatturazione elettronica, oltre alle operazioni attive poste in essere da contribuenti in regime di vantaggio,  forfettario e piccoli agricoltori, le operazioni da e verso soggetti non residenti nel territorio dello Stato. Quindi non c’è obbligo di fattura elettronica nel caso di cessioni verso altri soggetti residenti in altri Stati UE o ExtraUE o di acquisti presso gli stessi menzionati soggetti.

A fronte di tale esonero il Legislatore ha introdotto il c.d. “esterometro”, ossia la versione per l’estero dell’attuale spesometro.

Quali dati comunicare con l’esterometro ?

Dovranno essere inviate secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche dell’ Agenzia Entrate i seguenti dati:

dati identificativi del cedente/prestatore;

dati identificativi del cessionario/committente;

data del documento comprovante l’operazione;

data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);

numero del documento;

base imponibile ;

aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero,ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento,la tipologia dell’operazione.

Modalità d’invio dell’esterometro

L’invio del file (XML) potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:

l’utilizzo della funzione di trasmissione disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi;

un sistema di cooperazione applicativa;

un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su un protocollo STP.

Il file da trasmettere deve avere il formato XML e deve essere firmato digitalmente dal responsabile dell’invio. Quest’ultimo può essere lo stesso contribuente obbligato o il soggetto da questi delegato all’invio.

Dopo una serie di annunci di slittamenti , fino al giorno prima della scadenza iniziale prevista il 28 febbraio 2019, è stata concessa la proroga al 30 aprile 2019 per gli esterometri relativi alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019.

Quali operazioni comunicare con l’esterometro ?

  • fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
  • fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
  • fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
  • autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
  • autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.

 

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