Budget e bilancio di previsione : quali differenze ?

Il budget può essere definito come un processo con il quale si fissano gli obiettivi di ciascun area aziendale.

Gli obiettivi relativi ad un anno di gestione sono normalmente suddivisi in sub-periodi . Ecco perché si parla molto spesso di mensilizzazione del budget.

Alla fine di ogni periodo, si mettono a confronto gli obiettivi con i risultati effettivamente conseguiti al fine di verificare il grado di realizzazione degli stessi attraverso il calcolo degli scostamenti.

L’analisi degli scostamenti consentirà di individuarne le cause e di esprimere un giudizio sull’operato dei singoli responsabili e del management nel suo complesso.

Il budget non è un bilancio di previsione

 

Il budget è un elaborato manageriale che contiene degli obiettivi da raggiungere, definiti e concordati con i quadri operativi impegnati nella realizzazione, perciò consapevoli e responsabili di tale realizzazione .

Il bilancio preventivo, per sua natura, indica i risultati da raggiungere in linea di massima. Non contempla, a differenza della tecnica del budget, un sistema di controllo rigido con Reporting Periodico,
né i responsabili delle varie aree aziendali subiscono conseguenze in caso di mancata realizzazione di quanto indicato nel bilancio preventivo.

La tecnica di costruzione dei due documenti parte da differenti presupposti:

– Il Bilancio Preventivo: è basato su stime e congetture.

– Il Budget: è basato su dati tecnici e standard operativi oggettivamente definibili nelle
dimensioni quantitative e di valore.

Predeterminazione e controllo

 

E’ possibile distinguere due momenti nel processo di realizzazione di un sistema gestionale basato sul budget che assumono particolare rilievo.
Essi sono :
La Predeterminazione
Il Controllo

Il momento iniziale, la Predeterminazione, riguarda la definizione e la fissazione degli obiettivi.

La fase di Controllo riguarda la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi, sulla base dei risultati  effettivamente conseguiti nel periodo considerato.

Predeterminazione e Controllo sono quindi due fasi che aprono e chiudono il ciclo dell’ attuazione del budget.

La predeterminazione, di quantità e di valori, si basa su standard ( materie prime, manodopera, energie )  normalmente sperimentati e successivamente sempre  più affinati.
Un dato predeterminato, a differenza di uno previsto  o stimato, rappresenta un elemento oggettivo nella  definizione degli obiettivi e li rende credibili dal punto  punto di vista della realizzazione.

 

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Scontrini fiscali cosa cambia nel 2019

La memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati dei corrispettivi sono anticipate al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro: in sostanza, dal prossimo 1° luglio arriva l’obbligo dello scontrino elettronico, mandando in pensione quello cartaceo. Almeno in alcuni casi specifici.

Novità fiscali per gli scontrini

Le novità fiscali vedranno l’entrata in vigore in due momenti . A partire dal primo luglio lo scontrino elettronico sarà obbligatorio esclusivamente per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, dal 1° gennaio 2020 saranno coinvolti tutti i soggetti di cui all’articolo 22 del D.P.R. Iva 633/1972 (salvo specifici casi di esonero) i quali dovranno adeguarsi ai corrispettivi telematici.
Gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilati, dovranno adeguarsi alla novità, dotandosi in primo luogo di registratori di cassa adeguati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Si passerà dal registratore di cassa al registratore telematico, ovvero a nuovi strumenti tecnologici in possesso delle caratteristiche tecniche, atte a garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati memorizzati.
I registratori telematici consentiranno di memorizzare i dati di dettaglio ed i dati di riepilogo delle operazioni effettuate a seguito della cessione\prestazione di servizi, nonché trasmetterli con cadenza giornaliera all’Agenzia delle Entrate.

Scompare lo scontrino cartaceo

Con l’entrata in vigore delle disposizioni, non vi sarà più l’obbligo di consegnare lo scontrino cartaceo, ma l’operazione sarà memorizzata e trasmessa telematicamente e a cadenza giornaliera all’Agenzia delle Entrate mediante registratori di cassa telematici.
I soggetti obbligati ad adeguarsi alla nuova modalità di certificazione delle vendite, saranno tutti coloro che esercitano attività per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, salvo espressa richiesta del cliente.
Ai clienti sarà necessario rilasciare, su richiesta, un documento sostitutivo del tradizionale scontrino o della ricevuta, che servirà per aver diritto, ad esempio, a detrazioni e deduzioni fiscali.
Per arrivare pronti all’avvio dello scontrino elettronico, sarà possibile installare ed attivare i nuovi registratori telematica anche prima del 1° luglio 2019.
Fino a tale data, inoltre sarà possibile utilizzare il registro telematico nelle modalità consuete (ovvero per il rilascio dello scontrino cartaceo o della ricevuta).

 

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Da luglio 2019 nuovo termine emissione fattura

Con l’articolo 11 del decreto legge 119/2018 è stato modificato dell’articolo 21 del d.p.r. 633/1972 nella parte in cui disciplina il termine entro quando emettere una fattura (regola applicabile sia alle fatture elettroniche che a quelle cartacee).

Novità dal 1° luglio

A partire dal 1° luglio 2019 si prevede che:
a) tra gli elementi obbligatori della fattura di cui all’articolo 21 viene aggiunta la lettera g) bis in cui indicare la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
b) la fattura potrà essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 dello stesso d.p.r. 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la documentazione dell’operazione e quindi l’emissione della fattura elettronica non dovrà avvenire necessariamente entro le ore 24 del medesimo giorno, ma nei 12 giorni successivi, dandone specifica evidenza.

12 giorni per l’emissione fattura

La facoltà in esame riguarda tutte le fatture, ivi comprese quelle elettroniche veicolate tramite SdI.
La seconda novità connessa che si applicherà dal 1° luglio 2019 riguarda anche gli elementi obbligatori da indicare in fattura e, per quel che concerne l’indicazione della data da indicare nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica bisognerà sempre e comunque indicare la data di effettuazione dell’operazione.
Anche qualora l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 12 giorni previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Quando emettere la fattura differita

Per la fattura differita, da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è effettuata l’operazione, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che:
“nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale individuato nell’articolo 2, comma 5, ultimo periodo del d.lgs. n. 127 del 2015, ovvero da un documento di trasporto o da altro idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, per i quali è previsto che la fattura rechi “il dettaglio delle operazioni” (cfr. l’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA) – sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione.”

 

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