Cuneo fiscale : come si calcola

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Si può definire il cuneo fiscale la somma delle imposte e dei contributi (dirette, indirette contributi previdenziali) che pesano sul costo del lavoro, sia per quanto riguarda i datori di lavoro, sia per quanto riguarda i dipendenti (e i liberi professionisti). Il cuneo fiscale è praticamente la differenza tra quanto un dipendente costa all’azienda e quanto lo stesso dipendente incassa, netto, in busta paga.

In Italia, secondo alcuni dati, il cuneo fiscale e contributivo è pari al 46% . Del totale delle imposte e dei contributi sociali che gravano sul costo del lavoro, il 25,4% è a carico del datori di lavoro, il 20,6% a carico del lavoratore.

Per il calcolo si prendono in considerazione tutte le tasse dirette, indirette e i contributi previdenziali che lavoratori e datori di lavoro devono versare nelle casse dell’erario.

La sua importanza è dovuta al fatto che rappresenta un chiaro ed inequivocabile indice della somma di tutte le tasse che pesano sul costo complessivo del lavoro (comprendendo sia il committente che chi esegue la prestazione).

Per spiegarlo in maniera ancor più semplice, il cuneo fiscale è la differenza tra la retribuzione lorda versata dal datore di lavoro e lo stipendio netto incassato dal dipendente.

Cuneo fiscale e cuneo previdenziale

La differenza sostanziale tra le due tipologie sta tutta nella differenza di tributo che sia andrà a versare:

Da una parte c’è il cuneo fiscale ovvero l’insieme delle tasse dirette ed indirette che costituiscono la fiscalità generale e che sono necessarie per finanziare la così detta spesa pubblica (infrastrutture, scuola, sicurezza, ecc).

Dall’altra c’è invece il cuneo previdenziale ovvero i contributi previdenziali che sono indispensabili per sostenere i sistemi pensionistici obbligatori e che vengono restituiti ai lavoratori sotto forma di servizi pubblici. Si può affermare che il cuneo previdenziale nel costo del lavoro, rappresenti una spesa a sostegno dei diritti dei lavoratori.

Ogni anno le finanziarie prevedono novità e correttivi per cercare di limitare l’impatto del cuneo fiscali.

Rimodulare gli “80 euro” introdotti dal governo Renzi che diventerebbero detrazioni fiscali da estendere ai lavoratori con reddito annuo fino a 35mila euro è ad esempio  l’ipotesi su cui il ministero dell’Economia, stanno lavorando nella manovra di bilancio 202o al fine di ridurre il cuneo fiscale a esclusivo vantaggio dei lavoratori .

 

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Corrispettivi telematici : novità da luglio 2019

L’obbligo di memorizzare elettronicamente e poi trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri vengono effettuati mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati : i registratori telematici.

Tali Registratori, al momento della chiusura giornaliera, generano un file in formato xml, lo sigillano elettronicamente e lo trasmettono telematicamente al sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate, con l’osservanza delle regole riportate nelle specifiche tecniche allegate al Provvedimento citato.

La trasmissione deve avvenire entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (art. 2, co. 6-ter, D.Lgs. 127/2015), restando fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’Iva.

Per i soggetti che operano con un numero pari ad almeno tre punti cassa per singolo punto vendita è possibile, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 3 delle specifiche tecniche allegate al Provv. 99297/2019, effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei singoli punti cassa mediante un unico «punto di raccolta» (si tratta di un RT – detto Server RT – presente nei medesimi locali, collegato ai singoli punti cassa).

In alternativa all’utilizzo di RT è possibile assolvere all’obbligo in parola mediante l’utilizzo di una procedura web, fruibile anche da apparecchi mobili, messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti nell’area riservata (portale Fatture e Corrispettivi) del sito dell’Agenzia delle Entrate .

L’obbligo dei corrispettivi telematici è posto in capo a tutti i soggetti passivi Iva che esercitano attività di cui all’art. 22, D.P.R. 633/1972 (di seguito anche solo commercio al minuto), per i quali l’emissione della fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente.

L’obbligo è adempiuto dai soggetti che esercitano dette attività, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi certificavano le operazioni mediante l’utilizzo di misuratori fiscali (emittenti scontrini fiscali) ovvero mediante ricevuta fiscale (R.M. 8.5.2019, n. 47/E e Ag. Entrate, Risposta ad interpello 14.5.2019, n. 147).

L’adempimento di cui si tratta (previsto dall’art. 2 del medesimo D.Lgs.) non riguarda i soli soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. Pertanto, devono provvedere alla trasmissione telematica dei corrispettivi anche i soggetti non residenti che si sono identificati in Italia a norma dell’art. 35-ter, D.P.R. 633/1972 o che hanno nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, D.P.R. 633/1972, sempre che esercitino una delle attività previste dall’art. 22 citato;
Riguarda infatti anche i soggetti esonerati dall’emissione della fatturazione elettronica (art. 1, co. 3, D.Lgs. 127/2015), purché rientranti tra i commercianti al minuto, come i soggetti in regime di vantaggio (art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011), i soggetti in regime forfetario (art. 1, co. da 54 a 89, L. 190/2014), i soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2, L. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 65.000.

Dall’ 1.7.2019 l’obbligo in parola è posto in capo ai commercianti al minuto che, nel 2018, hanno realizzato un volume d’affari superiore a € 400.000. Con la R.M. 8.5.2019, n. 47/E e la Risposta ad interpello 26.6.2019, n. 209 è stato chiarito che per verificare l’eventuale superamento della soglia di esonero occorre considerare il volume d’affari (art. 20, D.P.R. 633/1972; rigo VE50 del modello Iva 2019) riferito al complesso delle attività svolte dal soggetto passivo, e non soltanto quelle riconducibili all’art. 22, D.P.R. 633/1972.

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Note spese e dematerializzazione

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta nel 2019 in ambito di dematerializzazione, in particolare con riferimento a una questione d’interesse per coloro che si occupano di digitalizzazione dei documenti.

Premesso che ai fini fiscali, s’intende per «documento informatico» qualsiasi documento elettronico che contenga la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (R.M. 10.4.2017, n. 46/E).

Ai sensi del D.M. 17.6.2014 il documento informatico deve possedere le caratteristiche:
– dell’immodificabilità (il documento non può subire alterazioni di alcun tipo);
– dell’integrità (il contenuto non può subire modifiche);
– dell’autenticità (occorre un riferimento univoco tra chi ha creato il file ed il documento medesimo, in modo che non possano esserci dubbi sulla provenienza dello stesso da parte dei terzi);
– della leggibilità (garanzia di leggibilità del documento informatico da parte dell’occhio umano);
– utilizzare i formati previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale, dai decreti emanati ai sensi dell’art. 71 del CAD, ovvero quelli scelti dal responsabile della conservazione il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione.
Il rispetto dei predetti requisiti deve essere garantito durante tutta la vita del documento informatico, dalla formazione alla emissione, dalla trasmissione alla conservazione, dalla copia alla duplicazione, dalla riproduzione all’esibizione e dalla validazione temporale alla sottoscrizione.

In generale e ai sensi della normativa e della prassi vigenti, qualunque documento analogico a rilevanza fiscale – come le note spese e i loro allegati – deve, per poter essere dematerializzato e successivamente distrutto, possedere le caratteristiche di immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità. E che, in tale evenienza, i documenti analogici possono essere legittimamente sostituiti da documenti informatici, dei quali possono essere realizzati, inoltre, duplicati informatici ai sensi dell’art. 23-bis del CAD.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che che i giustificativi allegati alle note spese trovano generalmente corrispondenza nella contabilità di cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali. La loro natura, quindi, è quella di documenti analogici originali non unici ai sensi dell’art. 1, lett. v), del CAD, che qualifica come tali i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi.

La stessa nota spese in formato analogico può essere considerata un documento originale non unico in base alle precisazioni fornite dalla R.M. 161/E/2008, secondo la quale, se si utilizza una modalità analitica di rimborso spese ai dipendenti ed insieme alla nota spese sono conservati i documenti giustificativi della stessa, la nota può rientrare nel novero dei documenti analogici originali non unici, qualora sia possibile ricostruirne il contenuto attraverso la combinazione dei predetti documenti giustificativi e dei dati risultanti dalla contabilità.

Pertanto, il processo di conservazione elettronica dei giustificativi allegati alle note spese dei trasfertisti è correttamente perfezionato, in base al combinato disposto degli artt. 3 e 4 del D.M. 17.6.2014, senza necessità che un pubblico ufficiale attesti, ai sensi del co. 2 del citato art. 4, la conformità all’originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico.

L’Agenzia sottolinea anche che se il giustificativo allegato alla nota spese non consente di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, allora lo stesso ha natura di documento analogico originale unico, la cui conservazione sostitutiva necessita dell’intervento del pubblico ufficiale.

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