Detrazioni fiscali solo con pagamenti tracciati

A partire dalla dichiarazione dei redditi del 2021 sarà possibile effettuare la detrazione del 19% solo per le spese “tracciabili” e cioè pagate con carte di credito, bancomat, bonifici bancari o postali e assegni.
La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale, vieta l’utilizzo del contante, richiama tutte le spese indicate nell’articolo 15/917 ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:
– Interessi passivi mutui prima casa
– Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
– Spese mediche
– Veterinarie
– Funebri
– Frequenza scuole e università
– Assicurazioni rischio morte
– Erogazioni liberali
– Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
– Affitti studenti universitari
– Canoni abitazione principale
– Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
– Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

L’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili non è previsto per i farmaci, i dispositivi medici o le protesi e per le spese mediche presso strutture pubbliche e quelle private “convenzionate” con il Servizio Sanitario Nazionale, mentre sarà requisito di validità per le strutture private non convenzionate .
Le spese e detrazioni con tracciabilità saranno già caricate nella pre-compilata inviata dall’Agenzia delle Entrate.

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Detrazione IVA a fine anno

La regola generale per il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati, prevede che tale diritto sorga nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (cioe’ nel momento in cui il cedente diventa debitore verso l’Erario di quella Iva) e sia esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972 , il momento a partire dal quale è possibile detrarre l’Iva acquisti è determinato dall’esigibilità dell’imposta, individuata dal momento di effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione per la vendita di beni, pagamento o emissione della fattura per le prestazioni di servizi).

Il contribuente per poter detrarre l’Iva deve annotare nel Registro acquisti le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Questa regola generale non vale per le fatture d’acquisto a cavallo dell’anno.

E’ fondamentale quindi procedere ad analizzare le fatture di dicembre 2019 / gennaio 2020 distinguendo tra:
• fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019;
• fatture datate dicembre 2019 ricevute nel mese di gennaio 2020, che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020;
• fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019 (ad es. causa ferie di Capodanno): per tali fatture, salvo che vengano aggiunte al dicembre, è possibile detrarre l’Iva ma solo nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020, annotandole in apposito sezionale.
• fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: l’Iva sarebbe persa, salvo la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa.

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Novità per il regime forfettario nel 2020

Nel 2020 il regime forfettario cambia ancora : la Legge di Bilancio introduce nuovi limiti e requisiti per i titolari di partita IVA intenzionati ad applicare l’imposta sostitutiva Irpef del 15% o 5%.

Dal 1° gennaio 2020 non potranno inoltre beneficiare della flat tax i titolari di partita IVA che hanno sostenuto spese per compensi a dipendenti e collaboratori superiori a 20.000 euro ed i dipendenti ed i pensionati che hanno percepito redditi superiori a 30.000 euro nell’anno precedente.

Il limite di 30.000 euro relativo ai redditi da dipendente o assimilato non si applica ai lavoratori dimessi o licenziati: in tal caso, sarà libero l’accesso al regime forfettario.

Nessuna modifica per il limite di compensi o ricavi da considerare: la soglia massima per l’accesso o permanenza nel forfettario è fissata a 65.000 euro. Restano immutati anche i coefficienti di redditività, suddivisi in base al codice ATECO attribuito all’attività esercitata.

Novità per i titolari di partita IVA forfettari anche con il Fisco digitale: lo scontrino elettronico diviene obbligatorio per le partite IVA minori, mentre resta facoltativa la fatturazione elettronica. In realtà è stato previsto un regime premiale: per le partite IVA che si avvalgono della fattura elettronica : i termini di accertamento verranno ridotti di un anno, cioè quattro anni invece dei cinque previsti per la maggior parte dei casi.
In sintesi per i forfettari la fatturazione elettronica è consigliata, ma facoltativa.

In sintesi , per le partite IVA fino a 65.000 euro, l’accesso alla tassazione agevolata del 15% sarà subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:
• spese per il personale dipendente e per lavoro accessorio non superiore a 20.000 euro lordi;
• conseguimento di redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni non superiori a 30.000 euro.
La Legge di Bilancio 2020 non reintroduce il limite relativo ai beni strumentali,

 

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