Come tenere il libro giornale

Libro giornale : tenuta e conservazione

Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa.

In base all’art. 2219 c.c. la tenuta del libro giornale deve avvenire secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza:

spazi in bianco;
interlinee;
trasporti in margine.
Non si possono fare abrasioni e se è necessaria qualche cancellazione, questa deve essere eseguita in modo che le parole cancellate siano leggibili. Non sono ammesse, inoltre, le scritturazioni a matita sul libro (Corte di Cassazione, Sentenza 2398/98).

Si ricorda, altresì, che tutte le annotazioni devono essere effettuate entro 60 giorni dall’avvenuta operazione, così come stabilito dell’art. 22, D.P.R. 600/1973.

Il libro giornale deve essere conservato:

ai fini civilistici: per 10 anni;
ai fini fiscali: fino a quando non siano scaduti i termini per effettuare accertamenti.
Dal 25.10.2001 non sono più richieste la vidimazione e la bollatura iniziale del libro giornale (si veda la L. 18.10.2001, n. 383), mentre continuano ad essere richieste la numerazione iniziale e la corresponsione dell’imposta di bollo in relazione al numero di pagine che si intendono usare. Se viene superato il numero di pagine per le quali è stata assolta l’imposta di bollo, il registro continua ad essere perfettamente valido dal punto di vista civilistico e fiscale, ma potrebbe essere contestata la mancata corresponsione dell’imposta di bollo. Il libro giornale deve essere stampato entro 3 mesi dal termine di invio della dichiarazione dei redditi.

Numerazione libro giornale

Per il libro giornale  la numerazione non deve essere preventiva per l’intero libro/blocco, in quanto è sufficiente che la numerazione avvenga prima di utilizzare la pagina.

La numerazione deve essere progressiva, con indicazione, in ogni pagina, dell’anno di riferimento. Il libro giornale relativo all’anno 2017 dovrà riportare la seguente numerazione: 1/2017; 2/2017, ecc. Ogni anno si comincia da 1. Se l’esercizio non coincide con l’anno solare è necessario indicare il primo dei 2 anni di contabilità.

Imposta di bollo e libro giornale

L’imposta di bollo è dovuta nella seguente misura differenziata:

società di capitali (che sono tenute al pagamento della tassa di concessione governativa): € 16,00 per ogni 100 pagine o frazioni di esse;
persone fisiche e società di persone: € 32,00 per ogni 100 pagine o frazioni di esse.
L’imposta di bollo deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni; può essere pagata mediante:

marche da bollo. Le marche dovranno essere apposte sulla prima pagina del blocco di 100 pagine. In ogni caso, l’imposta dovrà essere assolta prima che il libro sia posto in uso;
versamento presso gli sportelli bancari, postali o dei concessionari del servizio alla riscossione dei tributi mediante Mod. F23 (codice tributo 458T – imposta di bollo su libri e registri).

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Conservazione dei registri contabili

Disciplina civilistica e libri contabili

Nel rispetto della disciplina civilistica (art. 2214 c.c.) l’imprenditore commerciale deve tenere i seguenti registri:

libro giornale;
libro inventari;
scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.
L’imprenditore deve inoltre conservare, per 10 anni, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni in oggetto non si applicano ai piccoli imprenditori.

Disciplina fiscale e libri contabili

Per quanto riguarda la disciplina fiscale (artt. 14 e 16, D.P.R. 600/1973) l’imprenditore deve tenere i seguenti registri:

libro giornale e libro degli inventari;
registri prescritti ai fini dell’Iva (registro fatture emesse; registro dei corrispettivi; registro degli acquisti);
scritture ausiliarie (ovvero i cd. conti di mastro);
scritture ausiliarie di magazzino;
libro cespiti ammortizzabili;
altri libri obbligatori per la disciplina del lavoro.
Ai sensi dell’art. 18, D.P.R. 600/1973 le imprese in contabilità semplificata non devono tenere i registri e le scritture contabili.

Nei registri Iva dovranno, quindi, essere annotate tutte le operazioni, sia quelle rilevanti ai fini Iva, sia quelle rilevanti solo ai fini delle imposte sui redditi.

Il libro giornale deve essere conservato:

  • ai fini civilistici: per 10 anni;
  • ai fini fiscali: fino a quando non siano scaduti i termini per effettuare accertamenti.

 

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Fattura elettronica ed errore di duplicazione

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione ulteriori chiarimenti in ambito di fatturazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi.

Premettendo che il SdI effettua per ogni file una serie di controlli propedeutici all’inoltro del documento al soggetto destinatario e che, in particolare, le verifiche di unicità della fattura comportano lo scarto della fattura che rechi dati (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura) coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa, il SdI non può certo intercettare o impedire errori che riguardano il rinvio in formato elettronico di fatture emesse già in modalità cartacea nel corso del 2017 e 2018, quando ancora non era obbligatoria la fatturazione elettronica.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, a fronte di tali tipologia di errori, si può sanare l’errore commesso ex art. 26 del D.P.R. 633/1972 e, pertanto, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25, a condizione che non sia decorso più di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’art. 21, co. 7, del D.P.R. 633/1972.

In particolare, quindi, si può procedere all’emissione in formato elettronico delle rispettive note di variazione ex art. 26 del D.P.R. 633/1972, riportando nel campo «causale» la dizione «storno totale della fattura per errato invio tramite SdI».

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