Termini per la consegna della certificazione unica 2020

La CU 2020 va inviata dal sostituto di imposta all’agenzia delle Entrate entro la scadenza del 9 marzo 2019 (essendo il 7 marzo 2020 sabato).

Il termine di presentazione del modello dei sostituti d’imposta 770 e di trasmissione in via telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Modello 730/2020) è più ampio e coincide con il 2 novembre 2020 (considerato che il 31 ottobre 2020 è sabato).

Il flusso, che va presentato esclusivamente per via telematica, può essere trasmesso direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione oppure tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998.

Modalità e termine di consegna della CU 2020

La Certificazione Unica (modello sintetico) va rilasciata in duplice copia al percettore di redditi di lavoro dipendente o autonomo o di provvigioni o ancora redditi diversi entro il 31 marzo 2020 ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.

Tale documento può essere consegnato in due modalità:

  • cartacea (obbligatoria nell’ipotesi degli eredi o dipendenti che hanno cessato il rapporto, facoltativa negli altri casi) da parte del datore di lavoro o recandosi presso gli sportelli territoriali dell’Inps, dell’ex Enpals o ex Inpdap per i pensionati oppure rivolgendosi ai Caf in modo gratuito o ad altri professionisti abilitati o ancora recandosi presso un ufficio postale e facendone richiesta allo sportello Amico;
  • telematica, se il sostituto si accerta che il destinatario ha gli strumenti tecnici necessari per riceverlo e stamparlo, andando sul portale ufficiale dell’Inps seguendo la procedura automatica e inserendo il proprio codice fiscale e il codice identificativo PIN oppure via mail (Rm 145/E/2006).

Specializzati in amministrazione aziendale con i corsi e master Intrapresa in :

>> “Contabilità Aziendale

>> “Controllo di Gestione

>> “Contabilità, Bilancio, Controllo”

Novità nella certificazione unica 2020

Il modello di Certificazione Unica 2020 (cd. CU 2020), con le relative istruzioni di compilazione, completo del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT, in relazione al periodo di imposta 2019, è stato approvato con il provvedimento agenzia delle Entrate 15 gennaio 2020, prot. n. 8932.

I sostituti di imposta devono trasmettere, in via telematica, all’agenzia delle Entrate, entro il 9 marzo 2020 (termine così posticipato in quanto il giorno 7 marzo cade di sabato) le Certificazioni che includono redditi utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata e devono rilasciarle in duplice copia al percipiente entro il 31 marzo 2020.

La trasmissione delle Certificazioni contenenti redditi di diversa natura può avvenire entro la scadenza del termine di invio del Modello 770/2020

(2 novembre 2020, termine così posticipato in quanto il giorno 31 ottobre cade di sabato).

Novità nella Certificazione Unica 2020

Il modello di Certificazione Unica 2020, con le relative istruzioni di compilazione, completo del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT, da presentare in relazione al periodo di imposta 2019, è stato approvato con il provvedimento agenzia delle Entrate 15 gennaio 2020, prot. n. 8932 (Comunicato stampa 15 gennaio 2020). Sono previsti due modelli di Certificazione Unica: l’ordinario e il sintetico.

Fra le principali novità del modello CU 2020, rispetto al modello dell’anno precedente, si possono dettagliare come di seguito esposto:

  • nelle annotazioni figurano nuovi codici dedicati ai sostituti d’imposta incaricati dai lavoratori dipendenti, subordinati o assimilati, di effettuare per loro conto i versamenti delle ritenute e delle trattenute, in precedenza sospesi a causa degli eventi calamitosi del Centro Italia, da effettuare senza sanzioni né interessi entro il 15 gennaio 2020 oppure in forma rateizzata fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal 15 gennaio 2020;
  • trova esposizione la detrazione Irpef, non goduta nel 2019 per incapienza, sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza e difesa in costanza di servizio nel 2019, che ha percepito nel 2018 un reddito da lavoro dipendente complessivamente non superiore a 28.000 euro;
  • appositi spazi sono destinati ai premi di risultato relativi ad anni precedenti;
  • sono indicati i benefit relativi ad anni precedenti, qualora l’anno di effettuazione dell’opzione di conversione del premio di risultato in welfare aziendale non coincida con il periodo d’imposta in cui i benefit sono erogati;
  • viene evidenziata la detassazione Irpef del TFS ex articolo 24 del Dl 4/2019, conv. con modif. con la legge 26/2019, attraverso la riduzione dell’aliquota dell’imposta, che è determinata in misura variabile a seconda del momento in cui il trattamento di fine servizio viene corrisposto rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Specializzati in amministrazione aziendale con i corsi e master Intrapresa in :

>> “Contabilità Aziendale

>> “Controllo di Gestione

>> “Contabilità, Bilancio, Controllo”

Nuova periodicità per l’esterometro

L’art. 16, co. 1-bis, D.L. 124/2019, introdotto dalla legge di conversione, modifica i termini di trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia (cd. esterometro) prevedendo che, la trasmissione telematica dei dati in parola debba avvenire, per le fatture emesse e ricevute a partire dall’1.1.2020con cadenza trimestrale ovvero entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento e non più entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione del documento (per le operazioni attive), ovvero di registrazione della fattura, con riferimento alla data di liquidazione dell’Iva a credito (per le operazioni passive).

Le scadenze previste per l’esterometro per il 2020

saranno le seguenti:

  • 30.4.2020, per le operazioni transfrontaliere relative al primo trimestre;
  • 31.7.2020, per le operazioni transfrontaliere relative al secondo trimestre;
  • 2.11.2020 (in quanto il 31 ottobre cade di sabato), per le operazioni transfrontaliere relative al terzo trimestre;
  • 1.2.2021 (in quanto il 31 gennaio cade di domenica), per le operazioni transfrontaliere relative al quarto trimestre.

La comunicazione delle operazioni del primo trimestre 2020 scadrà il prossimo 30.4.2020.

Ai fini dell’inserimento dei dati, anche per la comunicazione trimestrale, è da ritenersi confermato il criterio della data di emissione (per le operazioni attive) e di registrazione del documento (per le operazioni passive).

La modifica ha eliminato la discrasia esistente con riferimento al termine di presentazione della comunicazione (mensile sino al 31.12.2019) e alle modalità di determinazione della soglia massima della sanzione prevista in caso di omissione della stessa (trimestrale): l’art. 11, co. 2-quater, D.Lgs. 471/1997, prevede, infatti, l’irrogazione di una sanzione pari a due euro per ogni fattura, entro il limite di € 1.000 «per ciascun trimestre», in caso di omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere.

Specializzati in amministrazione aziendale con i corsi e master Intrapresa in :

>> “Contabilità Aziendale

>> “Controllo di Gestione

>> “Contabilità, Bilancio, Controllo”