Spese di rappresentanza in contabilità

Rientrano nelle spese di rappresentanza  tutti i costi sostenuti con finalità promozionali o di pubbliche relazioni .

Ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità del costo, si considerano spese di rappresentanza quelle inerenti all’attività svolta, che siano:
effettivamente sostenute e documentate;
relative ad erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
sostenute con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Fondamentale è che  il sostenimento della spesa  risponda comunque a criteri di ragionevolezza e coerenza e che la spesa non sia collegata ad una controprestazione (criterio della gratuità).

È necessario che le spese di rappresentanza siano sostenute in riferimento ai clienti dell’impresa, includendo in tale definizione sia coloro che concorrono direttamente alla produzione di reddito dell’impresa, clienti effettivi, che quelli potenziali, cioè interessati all’impresa dal punto di vista commerciale.

Detraibilità IVA per le spese di rappresentanza

Ai fini Iva, l’articolo 19-bis.1, lett. h) del D.P.R. 633/1972 prevede l’indetraibilità oggettiva delle spese di rappresentanza così come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50.

Quindi non è ammessa la detrazione dell’IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50 euro.

Deducibilità reddito per le spese di rappresentanza

Il Decreto Legislativo n. 147/2015 in merito all’importo massimo che è possibile dedurre dal reddito.
Intervenendo su quanto previsto dal comma 2 dell’art. 108 del Tuir, ha previsto i seguenti limiti di detraibilità per imprese e società:

– 1,5% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica fino a euro 10 milioni;
– 0,6% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
– 0,4% dei ricavi e altri proventi della gestione caratteristica per la parte eccedente euro 50 milioni;
Le spese relative a beni ceduti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro sono deducibili dal reddito di impresa senza considerare il meccanismo del plafond di deducibilità dell’articolo 108, comma 2, Tuir (omaggi).
Le spese di rappresentanza sostenute dai professionisti sono deducibili nei limiti dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Spese alberghiere e spese di rappresentanza

Le spese sostenute per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande che configurano spese di rappresentanza, devono essere assoggettate:

– in via preliminare, alla specifica disciplina prevista dall’articolo 109, comma 5, Tuir per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (deducibilità nei limiti del 75%);
– successivamente, alla disciplina di cui all’articolo 108, comma 2, Tuir, ai sensi del quale l’importo delle predette spese, ridotto al 75%, deve essere sommato all’importo delle altre spese di rappresentanza. L’ammontare così ottenuto è deducibile entro il limite del plafond.

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Il FIRR per gli agenti di commercio

Le case mandanti che intrattengono rapporti con agenti e rappresentanti di commercio devono versare, entro il 31 marzo, all’Enasarco un contributo per l’indennità di fine rapporto (Firr) maturata nell’anno precedente.

L’adempimento richiede la compilazione di una distinta online accedendo al sito della Fondazione Enasarco.

Indennità di fine mandato per gli agenti

Allorché si conclude il rapporto di agenzia, all’agente e al rappresentante spettano delle indennità, pagate talvolta dall’Enasarco  e, al verificarsi di alcune circostanze, dalla casa mandante.

L’indennità dovuta dall’Enasarco, annualmente accantonata – in favore dell’agente – dalla casa mandante nel Fondo di indennità risoluzione rapporto è un contributo dovuto dalla casa mandante ulteriore rispetto al contributo:

– al fondo di previdenza (dovuto trimestralmente sulle provvigioni, comunque denominate, dovute all’agente, operante in forma individuale o di società di persone, in dipendenza del rapporto di agenzia);
– al fondo di assistenza (dovuto dalla sola casa mandante per l’agente operante in forma di società di capitali).

La casa mandante quindi versa annualmente un importo al Firr sulla base:

  • dell’importo delle provvigioni liquidate all’agente nell’anno precedente;
  • delle percentuali stabilite dall’accordo economico collettivo applicato ;
  • della tipologia di mandato (monomandatario ovvero plurimandatario);
  • della durata del rapporto di agenzia.

Il versamento al Firr va eseguito dalla casa mandante, annualmente, tra il 1° e il 31 marzo dell’anno solare successivo a quello di riferimento (di maturazione delle provvigioni utilizzate quale base di calcolo), mediante compilazione di una distinta telematica da inviare alla Fondazione Enasarco.

In particolare, nella propria area riservata, l’azienda mandante compila la distinta online, inserendo le provvigioni dei propri agenti: in automatico, verrà calcolato il contributo dovuto.

Per il versamento, l’azienda mandante potrà scegliere tra:
bollettino bancario MAV;
addebito su c/c bancario (RID).

Per la casa mandante l’obbligo di versamento al Firr termina al momento della cessazione del rapporto. Pertanto, l’indennità spettante all’agente per le provvigioni maturate nell’ultimo anno di attività va versato direttamente all’agente, previa trattenuta delle ritenute fiscali (nei soli casi di agente operante in forma individuale o in forma di società di persone).

Liquidazione dell’indennità all’agente

Al momento della cessazione del rapporto di agenzia la Fondazione Enasarco liquida all’agente l’indennità spettante (accantonata). È dovere della casa mandante inviare (on line) all’Enasarco la domanda di liquidazione del Firr, che liquida gli importi (su conto corrente bancario o postale dell’agente, o – per importi non superiori a 1.000 euro – mettendo a disposizione la somma presso la Banca Nazionale del Lavoro), previa trattenuta delle ritenute fiscali (nei soli casi di agente operante in forma individuale o in forma di società di persone). La medesima procedura telematica potrà essere utilizzata dall’agente solo nel caso in cui la casa mandante, destinatario dell’obbligo, non provveda ad inoltrare la domanda.

L’indennità di fine rapporto è assoggettata ad imposizione in modo diverso a seconda del percipiente.

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Nuove modifiche all’utilizzo del contante

Il Decreto fiscale 2020 introduce modifiche finalizzate a ridurre il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il divieto all’utilizzo del contante per operazioni che superano un dato importo viene considerato una delle misure di contrasto ulteriori rispetto agli obblighi di adeguata verifica della clientela che devono essere eseguiti da intermediari bancari e finanziari e altri operatori finanziari e non, individuati dall’art. 3, del D.Lgs. n. 231 del 2007, ai fini della segnalazione delle operazioni sospette.

Come misura ulteriore, rispetto alla segnalazione delle operazioni sospette, si prevede il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore per somme maggiori o uguali a una certa soglia. Tale soglia, prevista anche per le attività svolte dai cambiavalute con i clienti, è stata portata a 3.000 euro dalla L. n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016) mentre, in precedenza, il D.L. n. 201 del 2011 aveva ridotto il limite a 1.000 euro (il precedente limite per i cambia valute, previsto dal D.Lgs. n. 169 del 2012, era di 2.500 euro).

Il generale divieto di utilizzo del contante oltre un certo valore soglia è accompagnato da specifiche deroghe applicabili agli operatori del settore del commercio al minuto e del turismo, i cui operatori possono vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 10.000 euro in contanti, utilizzando un’apposita procedura.

Un’ulteriore deroga riguarda il servizio di money transfer (rimessa di denaro), per il quale la soglia è invece fissata a 1.000 euro, dall’art. 49, co. 2, del D.Lgs. n. 231 del 2007.

Alla luce delle modifiche in esame, tale valore è destinato essere ricompreso nella norma generale, non potendosi più configurare, a partire dal 2022, una fattispecie derogatoria rispetto alla soglia di 1.000 euro che sarà applicabile a tutte le operazioni.

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