Contributi in conto esercizi in bilancio

Secondo il Principio Contabile OIC 12, i contributi in conto esercizio,  dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, devono essere rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5 “altri ricavi e proventi” del conto economico.

Il principio contabile alla lettera f ) della voce A5 specifica :

Contributi in conto esercizio
Sono dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie
diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. Per cui, non possono essere compresi in questa voce i contributi di natura finanziaria che riducono direttamente l’onere degli interessi passivi su alcuni tipi di finanziamenti assunti dalla società, i quali sono portati in
detrazione alla voce C17 “interessi ed altri oneri finanziari” (se rilevati in esercizi successivi a
quelli di contabilizzazione degli interessi passivi, sono invece compresi nelle voce C16 “altri proventi finanziari”). I contributi in conto esercizio sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono
riferiti. Devono essere rilevati anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).
Tra i contributi in conto esercizio sono compresi quelli relativi all’acquisto di materiali. Ai fini della valutazione delle rimanenze, tali contributi sono portati in diminuzione del costo di acquisto dei materiali: in questo modo, la valutazione delle rimanenze permette di sospendere i
costi effettivamente sostenuti, ossia al netto dei contributi ricevuti. Pertanto, i costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono rilevati tra i costi della produzione, alla voce B6), al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti; la
variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è indicata nelle voci B11) o A 2) al netto dei contributi ricevuti (cfr. paragrafo 14 OIC 13 “Rimanenze”,).

Occorre ricordare che tali contributi in conto esercizio, sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti.

Specializzati in amministrazione aziendale con i corsi e master Intrapresa in :

>> “Contabilità Aziendale

>> “Controllo di Gestione

>> “Contabilità, Bilancio, Controllo”

 

Corrispettivi telematici : sospensioni e proroghe

A seguito dei vari provvedimenti emanati in materia di emergenza da Covid-19 (Cura Italia e Decreto rilancio) sono state previste alcune sospensioni dei termini legati ai corrispettivi telematici .

Proroga della fase transitoria per i corrispettivi telematici

Il decreto Rilancio (DL n. 34/2020) ha disposto la proroga del termine della fase transitoria. Il decreto differisce al 1° gennaio 2021 la conclusione della fase transitoria per gli esercenti con volume d’affari inferiore ai 400.000 euro.
Questi soggetti avranno tempo fino al 1° gennaio 2021 (in luogo del 30 giugno 2020) per dotarsi degli strumenti che consentono di adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica dei corrispettivi con emissione del documento commerciale e successiva trasmissione telematica, date le condizioni di obiettiva difficoltà che gli esercenti ed i distributori di registratori telematici si sono trovati ad affrontare. Tali operatori economici potranno quindi ancora emettere scontrini e ricevute fino a fine 2020, avendo come solo obbligo la trasmissione mensile dei corrispettivi giornalieri.

Il Decreto Cura Italia (DL n. 18/2020) ha disposto la sospensione dei termini di diversi adempimenti fiscali riguardanti i corrispettivi telematici,

Sospensione invio delle chiusure giornaliere da registratore telematico

Qualora vi siano problemi nel collegamento alla rete internet o malfunzionamenti nella connettività alla rete del registratore telematico, in questo periodo di emergenza, non risolvibili con un’appropriata attivazione dell’esercente, è possibile usufruire di una parziale sospensione del termine di invio dei corrispettivi giornalieri, ovvero per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, potrà essere completato entro il 30 giugno 2020.

Sospensione invio dei corrispettivi giornalieri da esercenti che continuano ad emettere scontrini e ricevute fiscali

Per gli esercenti non dotati di registratore telematico e che non utilizzano la procedura web “Documento Commerciale on line” (i soggetti IVA con volume d’affari inferiore a 400.000 euro che rientrano nella fase transitoria), viene prevista la sospensione della comunicazione dei corrispettivi giornalieri, che ordinariamente tali soggetti devono effettuare entro il mese successivo, al 30 giugno 2020. Entro il 30 giugno 2020 dovranno pertanto completare l’invio dei corrispettivi giornalieri dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020, collegandosi al portale “Fatture e Corrispettivi” .

Sospensione invio dei corrispettivi da distributore automatico

Sospensione del termine di invio di 60 giorni previsto per i corrispettivi generati dalla gestione dei distributori automatici. Pertanto, se nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, un gestore di un distributore automatico non è in grado di effettuare la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro 60 giorni dal precedente invio dei dati – poiché il tecnico incaricato di rilevare il dato presso il sistema master del distributore è impossibilitato ad effettuarlo – sarà possibile compiere la rilevazione e la trasmissione in un momento successivo, ma comunque entro il 30 giugno 2020.

Specializzati in Gestione del Personale con i corsi e master Intrapresa in :

>> “Paghe e Contributi

>> “Selezione e Amministrazione del Personale

>> “Gestione delle Risorse umane”

>> “Amministrazione del Personale e Diritto del lavoro”

 

Bilancio 2019 : differimento termini approvazione

Il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, in materia di contenimento della straordinaria emergenza sanitaria COVID-19, interviene sui termini di approvazione dei bilanci 2019 e sulle modalità di svolgimento delle assemblee societarie.

Come emerge dalla relazione illustrativa, l’intervento del legislatore è finalizzato a consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio. In particolare l’art. 106 del decreto stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall’art. 2364, comma 2, c.c. e dall’art. 2478-bis, è consentito a tutte le società di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Le adunanze per l’approvazione dei bilanci 2019 potranno quindi essere convocate entro il 28 giugno 2020, prestando però attenzione al fatto che quest’anno tale data cade di domenica. Il successivo art. 107 del medesimo decreto dispone altresì il differimento al 31 maggio dell’adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio 2019 anche per le Aziende speciali, le Istituzioni e i Consorzi di enti locali, senza peraltro modificare il termine di deposito del documento economico al Registro delle imprese che, al momento, rimane confermato nel 31 maggio.l

Il decreto interviene anche sul piano delle modalità di svolgimento delle assemblee, prevedendo alcune facilitazioni volte a ridurre i raggruppamenti di persone.

È stabilito, infatti, per tutte le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.) le cooperative e le mutue assicuratrici che, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, sia possibile prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto elettronico o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Tutte le società di capitali potranno inoltre prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Con specifico riferimento alle S.r.l., inoltre, viene ammesso che l’espressione del voto possa avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479-bis, comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie. Le deroghe previste dal decreto si applicheranno alle assemblee convocate entro il 31 luglio o comunque, se successive, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza.

Specializzati in amministrazione aziendale con i corsi e master Intrapresa in :

>> “Contabilità Aziendale

>> “Controllo di Gestione

>> “Contabilità, Bilancio, Controllo”