Novità libri contabili e imposta di bollo

Novità Decreto Crescita per stampa libri contabili

IL Decreto Crescita ha previsto che dal 30 giugno 2019 è possibile tenere “solamente con sistemi elettronici” qualsiasi registro contabile, purché in caso di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

Dalla data indicata, la stampa cartacea dei libri contabili sarà necessaria soltanto all’atto del controllo e su richiesta ampliando così la possibilità, attualmente prevista per i soli registri IVA, a tutti i registri contabili che potranno essere aggiornati con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.

Imposta di bollo su libri contabili

Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono diversamente disciplinate in funzione del fatto se la contabilità è tenuta in modalità cartacea, ovvero su supporto informatico. Per i registri e libri tenuti su supporto cartaceo, l’imposta è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16,00 euro per le società che versano la tassa di concessione governativa in misura forfettaria. Euro 32,00 euro per tutti gli altri soggetti.
In tal caso l’imposta può essere assolta con due diverse modalità:
– attraverso il pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia apposito contrassegno;
– mediante pagamento tramite modello F23.
L’imposta, in tal caso, va versata prima dell’utilizzo del libro o di ciascun blocco di 100 pagine.

Imposta di bollo su libri contabili con strumenti informatici

Per la contabilità tenuta con strumenti informatici, l’imposta è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, nella medesima misura indicata per la contabilità analogica.
Come evidenziato dalla risoluzione dell’Agenzia delle entrate 9 luglio 2007, n. 161/E, per “registrazione” si deve intendere ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio. Pertanto, se si guarda al libro degli inventari per accadimento contabile deve intendersi la registrazione relativa a ciascun cespite, mentre per il libro giornale il concetto di registrazione va riferito ad ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate.
In ipotesi di tenuta e conservazione digitale della contabilità, l’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 prevede che l’imposta sia assolta in un’unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online.

Tempi per il versamento dell’imposta di bollo

Ai sensi del comma 2 del cit. art. 6 “il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio”. L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 28 aprile 2015, n. 43/E ha stabilito che per “anno” si deve intendere l’anno solare e l’imposta va calcolata in relazione a tale periodo. Ne consegue che, in applicazione delle disposizioni introdotte con il D.M. 17 giugno 2014, il versamento relativo ai documenti informatici emessi o utilizzati nell’anno deve essere effettuato entro il 30 aprile.

Principio di competenza e rimanenze merci

L’articolo 2423-bis  prevede che si debba tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento e che “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”.

In questo modo si può rispettare il criterio temporale per il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato d’esercizio.

Occorre quindi individuare i diritti, gli obblighi e le condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e confrontarli con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici.

Le regole dei singoli principi contabili definiscono il momento in cui la rilevazione nel conto economico dei fatti aziendali è conforme al principio della competenza.

In base all’Oic 15 i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: il processo produttivo dei beni è stato completato e si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà, assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Gli stessi criteri, dettati dall’Oic 19, valgono per la rilevazione dei debiti per competenza.

In particolare, salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente:

in caso di vendita di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi;
per i beni per i quali è richiesto l’atto pubblico (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita;

I crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata.

In base all’Oic 13, i beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito; il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà secondo le modalità contrattualmente stabilite.

Se non vi è  coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici.

Di conseguenza le rimanenze di magazzino possono includere a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

le rimanenze di magazzino presso gli stabilimenti e magazzini della società, ad esclusione di quelle ricevute da terzi in visione, in prova, in conto lavorazione e/o deposito, ecc.,
le giacenze di proprietà della società presso terzi in conto deposito, lavorazione, prova, ecc.,
materiali, merci e prodotti acquistati, non ancora pervenuti bensì in viaggio quando, secondo le modalità dell’acquisto, sono stati già trasferiti alla società i rischi e i benefici connessi al bene acquisito (ad esempio: consegna stabilimento o magazzino del fornitore).

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Sanzioni per le fatture in ritardo

Per le fatture immediate il termine di emissione è di 12 giorni dall’effettuazione, Per le fatture differite il termine di “spedizione” (emissione) delle fatture con trasmissione al sistema di interscambio è il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

Sono fatture differite  quelle fatture  emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, con riferimento alle cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.

Il documento è funzionale alla detrazione dell’Iva o alla deducibilità dei costi da parte del cessionario/committente ed è destinato alla controparte contrattuale .

La mancata o tardiva emissione della fattura nei termini previsti, derivante anche dalla non tempestiva trasmissione allo SdI, è sanzionata secondo i primi commi dell’articolo 6 D.Lgs. 471/1997 :

  • chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’Iva ovvero all’individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (primo comma);
  • il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 (secondo comma);
  • se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 (comma 3).

Il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997, permette di regolarizzare la tardiva emissione di fattura con il versamento di sanzioni ridotte nella misura di:

1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso (lettera a-bis del primo comma);

ad un 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore (lettera b del primo comma).

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