
Cosa accade in caso di “inidoneità fisica sopravvenuta” durante il rapporto di lavoro ?
Se la perdita della capacità lavorativa (parziale o totale) non è di durata temporanea, ma indeterminata o indeterminabile, non si tratta di malattia. Se l’inidoneità fisica è totale (oppure parziale, ma senza l’interesse del datore di lavoro a ricevere un adempimento non completo) può essere richiesta la risoluzione del rapporto in base alle regole civilistiche (artt. 1463). Nel caso in cui l’impossibilità parziale causi la risoluzione, il lavoratore non può nemmeno chiedere lo svolgimento di altre mansioni compatibili al suo stato . Spetta al datore di lavoro dimostrare il nesso tra inidoneità e pregiudizio al regolare svolgimento dell’attività aziendale, secondo i criteri che stanno alla base del giustificato motivo oggettivo di licenziamento. L’accertamento della inidoneità fisica deve essere effettuato presso le strutture pubbliche della medicina del lavoro
Cosa è “indennità di malattia” ?
In caso di malattia, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità (art. 2110 c.c.). Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto, secondo le modalità stabile dalla legge (R.D.L. 1825/1924) e dalla contrattazione collettiva e ha diritto a un trattamento economico per il periodo di durata della malattia.
Cosa è il comporto ?
Soluzione (S5H) : Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il tempo determinato dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità. Decorso tale termine il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto, dando il regolare preavviso. Il termine di conservazione del posto è praticamente stabilito dai contratti collettivi che in generale ne fissano la durata a seconda dell’anzianità di servizio oppure della qualifica. Il comporto “secco” è’ il periodo massimo di conservazione del posto in presenza di un’unica malattia ed è previsto da tutti i contratti collettivi.
Il comporto per sommatoria e’ il periodo massimo di conservazione del posto in presenza di più episodi morbosi. Anch’esso di norma è determinato dai contratti collettivi, sicché in tal caso il periodo deve essere determinato dal giudice in via equitativa.
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