Libro Unico Lavoro : obblighi e contenuto

Soggetti obbligati al Libro Unico del Lavoro

Sono obblligati a istituire il nuovo Libro Unico del Lavoro:
1) i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi quelli agricoli, dello spettacolo, dell’autotrasporto, marittimi, che occupano lavoratori subordinati, oppure co.co.co. anche a progetto, o associati in partecipazione con apporto lavorativo o misto;
2) società anche di fatto di persone o di capitali, cooperative, e imprese familiari che instaurano rapporti di lavoro subordinato, oppure di co.co.co., o di associazione in partecipazione.

Soggetti esclusi dal  Libro Unico del Lavoro

Sono esclusi dalla tenuta del Libro Unico: le pubbliche amministrazioni; i datori di lavoro domestico; i titolari di aziende individuali artigiane senza dipendenti, co.co.co. o associati in partecipazione, le società cooperative, e ogni altro tipo di società, anche di fatto, di persone o di capitali, che si avvalgono del solo lavoro dei soci e che non hanno dipendenti, co.co.co. o associati in partecipazione; le imprese familiari che si avvalgono, in modo oneroso o gratuito, del solo lavoro del coniuge, dei figli e degli altri parenti e affini.

Lavoratori da registrare nel Libro Unico del Lavoro

Nel Libro Unico devono essere registrati i dati relativi a:
1) tutti i lavoratori subordinati, qualunque sia la qualifica attribuita (dirigenti, quadri, impiegati, operai, apprendisti, a termine, a tempo parziale, ecc.) anche se impiegati presso sedi operative estere, compresi i lavoratori distaccati e i lavoratori somministrati. Questi ultimi saranno indicati sul libro unico dell’azienda utilizzatrice con i soli dati anagrafici, mentre su quello dell’agenzia di somministrazione anche con i dati delle presenze;
2) lavoratori con i quali sia stato stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche nella modalità a progetto;
3) lavoratori con i quali sia stato stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 gg. (c.d. mini co.co.co.);
4) associati in partecipazione con apporto di solo lavoro o con apporto misto cioè di lavoro e capitale.

Lavoratori da non registrare nel Libro Unico del Lavoro

Non vanno annotati nel Libro Unico del Lavoro: coadiuvanti di imprese commerciali; collaboratori e coadiuvanti di imprese familiari; soci lavoratori ; tirocinanti e stagisti. I familiari e soci – qualora non titolari anche un rapporto di lavoro subordinato/cococo – non sono riportati nel LUL.

Dati da registrare sul Libro Unico del Lavoro

Per ogni lavoratore occorre indicare: cognome e nome, codice fiscale, qualifica e livello di inquadramento contrattuale (ad eccezione di co.co.co. e associati), elementi retributivi, anzianità di servizio, posizioni assicurative e previdenziali, somme dovute per il periodo di paga, somme erogate a titolo di premio, somme erogate per lavoro supplementare e straordinario, somme erogate a titolo di rimborso spese, trattenute a qualsiasi titolo effettuate, detrazioni fiscali, dati relativi agli Anf, eventuali prestazioni di malattia, maternità, infortunio, CIG, ecc ricevute per conto degli enti previdenziali.

Libro Unico del Lavoro telematico

Dal 1° gennaio 2017, il libro unico del lavoro è tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 23 marzo 2016, sono stabilite le modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro. (Art. 15 D.Lgs. 151/2015).

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