I periodi di ferie

Il diritto del lavoratore a godere di ferie annuali retribuite è previsto direttamente dall’art. 36. della nostra Costituzione il quale specifica che questi “non può rinunciarvi”.

A seguito delle modifiche introdotte con il Jobs Act e fermi restando i diritti di cui al D.Lgs. 8.4.2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai CCNL.

Il diritto alle ferie matura pro quota, ossia normalmente in dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato.
Salvo previsione contraria da parte del contratto collettivo, l’aver lavorato per una frazione di mese pari o superiore a 15 giorni normalmente comporta la spettanza di un rateo mensile di ferie.

Quali sono i periodi di ferie ?

E’ possibile distinguere tre diversi periodi di ferie:

1)un primo periodo, di almeno due settimane da fruire nel corso dell’anno di maturazione: questo, se così richiesto da parte del lavoratore, deve essere goduto in maniera continuativa; è quindi indispensabile che il lavoratore lo richieda per tempo, così da consentire al datore di organizzarsi. La contrattazione collettiva può ridurre tale limite minimo solo in presenza di eccezionali ragioni di servizio;

2)  un secondo periodo, anch’esso di due settimane che può essere fruito anche in modo frazionato, salvo particolari previsioni dal CCNL , le due settimane in questione (ossia 14 giorni) vanno godute entro un periodo di 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione.
In relazione a questo secondo “blocco” di due settimane di ferie, la contrattazione collettiva può anche spostare il termine per il godimento oltre i 18 mesi previsti dalla legge.
Nel caso in cui il termine stabilito dal contratto collettivo sia più breve dei 18 mesi, il superamento di esso non dà luogo alla sanzione prevista dalla legge ma alle sanzioni eventualmente previste dal contratto collettivo.

3) un terzo periodo dato dal fatto che il contratto collettivo o quello individuale prevedono più di 4 settimane di ferie: in questo caso, esso può essere fruito in modo frazionato con possibilità di monetizzazione .

Quando si possono monetizzare le ferie ?

La monetizzazione delle ferie è ammessa nei seguenti casi:1) anche con riferimento alle prime 4 settimane in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno (art. 10, co. 2 D.Lgs. 8.4.2003, n. 66);
2) per le giornate spettanti al lavoratore che eccedono le prime quattro settimane;
3) in virtù di quanto al punto 1), con riferimento ai contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno .

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Normale retribuzione

Il concetto di normale retribuzione può essere definito in maniera differente dai diversi contratti collettivi

Cosa è la normale retribuzione ?

Esempi di normale retribuzione nei CCNL

Pulizia e multiservizi (Conflavoro-Confsal) CCNL

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

  1. a) paga base nazionale;
  2. b) eventuali E.D.R., terzi elementi e trattamenti integrativi;
  3. c) eventuali scatti di merito o di professionalizzazione;
  4. d) eventuale premialità di risultato;
  5. e) altre voci derivanti dalla contrattazione decentrata.

Agenzie di sicurezza sussidiaria non armata – Federpol CCNL 

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
– paga base nazionale conglobata;
– terzi elementi;
– rateo di tredicesima mensilità, se concordato col collaboratore;
– indennità di funzioni direttive per il quadro;
– scatti di anzianità maturati;
– eventuali assegni “ad personam” e/o superminimi di merito e/o collettivi;
– premio aziendale di produttività;
– altre voci derivanti dalla contrattazione collettiva.
Qualora l’azienda stabilisca un superminimo di merito individuale superiore allo scatto relativo all’aumento annuale contrattuale o allo scatto di anzianità prevista durante il periodo di dipendenza del lavoratore, tale superminimo integrerà anche gli scatti intercorrenti nel periodo in oggetto.

Commercio – Confcommercio CCNL 

La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 205;
e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.

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Riduzione orario lavoro

L’accordo Governo-Parti sociali del 1983 ha riconosciuto il diritto dei lavoratori ad una riduzione dell’orario di lavoro su base annua al fine di realizzare regimi di orario di lavoro più corrispondenti alle esigenze produttive e garantire al lavoratore una maggiore flessibilità degli orari aziendali.

Cosa sono i ROL ?

La riduzione dell’orario di lavoro è stata recepita nei contratti collettivi e, benché l’accordo Governo-Parti sociali del 1983 prevedesse una riduzione di 40 ore su base annua, si riscontrano anche contratti collettivi che hanno previsto riduzioni superiori.

La riduzione dell’orario di lavoro è stabilita dalla contrattazione collettiva che, a sua volta, affida generalmente alla contrattazione aziendale la disciplina dell’utilizzazione della suddetta riduzione che può essere fruita:

– individualmente, in tal caso le ore di riduzione vengono considerate come monte ore di permessi retribuiti da godere anche a gruppi di quattro o otto ore ciascuno, previa richiesta del singolo lavoratore;

– collettivamente, in tal caso si ha una riduzione dell’orario giornaliero o settimanale per tutti i lavoratori.

Esempi di ROL

CCNL Commercio

56 ore annue per le aziende fino a 15 dipendenti;
72 ore annue per le aziende con più di 15 dipendenti.

I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30.6 dell’anno successivo. Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente al 26.2.2011, le suddette ore di permesso verranno riconosciute in misura pari al 50% decorsi 2 anni dall’assunzione e in misura pari al 100% decorsi 4 anni dall’assunzione

CCNL Metalmecanici

13 permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario e 32 ore in sostituzione delle festività abolite). Per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, sono invece previsti, sempre in ragione di anno di servizio o frazione di esso, 15,5 permessi annui retribuiti di 8 ore, pari a complessive 124 ore di cui 92 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario e di armonizzazione della 39° ora e 32 ore in sostituzione delle festività abolite.

Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, è inoltre riconosciuto, a decorrere dall’ 1.1.2002 (dall ‘ 1.1.2000 per gli addetti al settore siderurgico), un permesso annuo retribuito di 8 ore.

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