I periodi di ferie

Il diritto del lavoratore a godere di ferie annuali retribuite è previsto direttamente dall’art. 36. della nostra Costituzione il quale specifica che questi “non può rinunciarvi”.

A seguito delle modifiche introdotte con il Jobs Act e fermi restando i diritti di cui al D.Lgs. 8.4.2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai CCNL.

Il diritto alle ferie matura pro quota, ossia normalmente in dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato.
Salvo previsione contraria da parte del contratto collettivo, l’aver lavorato per una frazione di mese pari o superiore a 15 giorni normalmente comporta la spettanza di un rateo mensile di ferie.

Quali sono i periodi di ferie ?

E’ possibile distinguere tre diversi periodi di ferie:

1)un primo periodo, di almeno due settimane da fruire nel corso dell’anno di maturazione: questo, se così richiesto da parte del lavoratore, deve essere goduto in maniera continuativa; è quindi indispensabile che il lavoratore lo richieda per tempo, così da consentire al datore di organizzarsi. La contrattazione collettiva può ridurre tale limite minimo solo in presenza di eccezionali ragioni di servizio;

2)  un secondo periodo, anch’esso di due settimane che può essere fruito anche in modo frazionato, salvo particolari previsioni dal CCNL , le due settimane in questione (ossia 14 giorni) vanno godute entro un periodo di 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione.
In relazione a questo secondo “blocco” di due settimane di ferie, la contrattazione collettiva può anche spostare il termine per il godimento oltre i 18 mesi previsti dalla legge.
Nel caso in cui il termine stabilito dal contratto collettivo sia più breve dei 18 mesi, il superamento di esso non dà luogo alla sanzione prevista dalla legge ma alle sanzioni eventualmente previste dal contratto collettivo.

3) un terzo periodo dato dal fatto che il contratto collettivo o quello individuale prevedono più di 4 settimane di ferie: in questo caso, esso può essere fruito in modo frazionato con possibilità di monetizzazione .

Quando si possono monetizzare le ferie ?

La monetizzazione delle ferie è ammessa nei seguenti casi:1) anche con riferimento alle prime 4 settimane in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno (art. 10, co. 2 D.Lgs. 8.4.2003, n. 66);
2) per le giornate spettanti al lavoratore che eccedono le prime quattro settimane;
3) in virtù di quanto al punto 1), con riferimento ai contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno .

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