Lavoratori in trasferta e trasfertisti: aspetti contributivi e fiscali

Nella giurisprudenza la nozione di trasferta è caratterizzata:
⇒dal trasferimento del lavoratore in un luogo diverso da quello abituale per svolgerel’attività lavorativa;
⇒dalla “temporaneità” del mutamento del luogo di lavoro;
⇒dalla necessità che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine diservizio del datore di lavoro e dalla irrilevanza del consenso del lavoratore.
Sono considerati “trasferisti abituali”:
⇒i lavoratori subordinati destinati a svolgere sistematicamente e professionalmente lapropria attività quasi interamente al di fuori dalla sede aziendale.
La trasferta, occasionale o abituale, è una situazione che rende di per sé più gravosa la prestazione e comporta per il lavoratore la necessità di sopportare delle spese (per i pasti, il pernottamento, i mezzi di trasporto e altro) nell’interesse del datore di lavoro.

Indennità di trasferta con carattere risarcitorio o retributivo

Di conseguenza, è stato affermato nella giurisprudenza di legittimità che il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che:

riguardi le spese sostenute dal lavoratore per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l’impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro, come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l’emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da escludere, a priori, che possa esservi una (residuale) componente retributiva, onde spetta al Giudice del merito stabilire, in relazione al contenuto delle specifiche pattuizioni contrattuali, quale parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale, invece, funzione retributiva;

si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell’obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi in cui non è identificabile la connotazione tipica della “trasferta in senso proprio”, costituita dalla temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro. In questo secondo caso, l’emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc.

La sussistenza dell’indicata duplice componente restitutoria (quanto alle spese) e retributiva (quanto al maggior disagio della prestazione) della indennità di trasferta ha riflessi anche per la determinazione del relativo trattamento ai fini contributivi (e fiscali).

“Collegato fiscale” alla Legge di Bilancio 2017 e le trasferte

Il “Collegato fiscale” alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/16)  ha fornito l’interpretazione autentica dell’articolo 51, comma 6, del TUIR.

Secondo il D.P.R. 22/12/1986 n. 917 : Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente)
Comma 5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.
Comma 6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’articolo 1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all’articolo 133 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.

Secondo l’articolo 7-quinquies del D.L. n. 193/16, conv. dalla L. n. 225/16, l’articolo 51 deve essere inteso nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina stabilita dal comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
a)la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede dilavoro;
b)lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità deldipendente;
c)la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativain luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione inmisura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recatoin trasferta e dove la stessa si è svolta.Ove manchi la contestuale esistenza di queste tre condizioni, non è applicabile il regime specifico dei “trasferisti”, ma è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5.

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Trattamento di Fine Rapporto : regole e calcoli

Cosa è il Trattamento di fine rapporto

Il TFR deve essere corrisposto al lavoratore subordinato in tutti i casi di cessazione del rapporto.
E’ costituito da un accantonamento che matura dall’inizio del rapporto di lavoro e viene calcolato sugli elementi retributivi relativi a ciascun anno di servizio. Il TFR deve essere calcolato sulla retribuzione effettivamente erogata nell’anno e non sulle competenze maturate, ma non erogate (criterio di cassa). Rientrano in tale definizione tutti gli elementi retributivi corrisposti con continuità in relazione al rapporto di lavoro, compresi i valori in natura e con esclusione dei rimborsi spese, delle voci contraddistinte dall’occasionalità o dalla mera liberalità del datore di lavoro. La contrattazione collettiva può derogare a tale principio.

Come si calcola il TFR

Il TFR (ai sensi dell’art 2120 cc) è pari (per ciascun anno): Retribuzione utile / 13,5
Dall’importo ottenuto va detratto un contributo pari allo 0,50% dell’imponibile sociale dell’anno (tale contributo è destinato a finanziare il meccanismo dei adeguamento delle pensioni).L’importo degli accantonamenti annuali confluisce in un fondo individuale.All’importo accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente si applica la rivalutazione pari a:-1,5% in misura fissa annua;-75% dell’indice ISTAT maturato rispetto al dicembre dell’anno precedente.

Come è tassato il TFR

Il TFR va tassato con un sistema diverso da quello previsto per le retribuzioni ordinarie. Inoltre dall’1/01/2001 il regime di determinazione dell’imposta differisce a seconda del momento di maturazione del TFR, in particolare:
– l’importo accantonato fino al 31/12/2000 viene tassato su un imponibile ridotto di una deduzione annua forfettaria;
– l’importo accantonato dall’1/01/2001 viene tassato in modalità differenti a a seconda che il prelievo riguardi la parte retributiva (fondo) o la parte finanziaria (rivalutazione).

Richiesta anticipo del TFR

Il lavoratore ha diritto di chiedere un’anticipazione non superiore al 70% del TFR maturato solo se :
– il lavoratore abbia un’anzianità di servizio di almeno 8 anni;
– in caso di necessità di spese sanitarie, acquisto della prima casa abitazione;
– le richieste rientrino entro il limite annui del 10% degli aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.

Destinazione del TFR

Ogni lavoratore, entro 6 mesi dall’assunzione, deve scegliere se destinare il TFR al finanziamento della previdenza complementare o lasciarlo in azienda.
Se la scelta non viene effettuata in modo esplicito, il TFR confluisce automaticamente nel fondo previsto dal contratto di lavoro.
Se si decide di lasciare il TFR in azienda questo mantiene tutte le sue attuali caratteristiche e, pertanto, restano uguali le modalità di rivalutazione, le possibilità di ottenere anticipazioni e le modalità di pagamento alla cessazione del rapporto di lavoro.

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Congedo di maternità : regole e termini

Cosa è il congedo di maternità

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità, il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità)

A chi spetta il congedo di maternità

– Alle lavoratrici dipendenti assicurate all’Inps;
– Apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti aventi un rapporto di lavoro in corso alla data di inizio del congedo;
– Alle disoccupate o sospese;
– Alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato ed alle lavoratrici agricole tempo determinato;
– Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti);
– Alle lavoratrici a domicilio;
– Alle lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità.

Cosa è la maternità anticipata

La maternità anticipata è il periodo di interdizione dal lavoro che si può richiedere in caso di problemi di salute che mettono a rischio la gravidanza, anche prima dell’astensione obbligatoria dal lavoro che va da due mesi prima la data presunta del parto sino a tre mesi dopo.
Quando la lavoratrice madre addetta ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri non può essere spostata ad altre mansioni e, quindi, costretta ad assentarsi dal lavoro per avviso della competente Dtl, l’astensione obbligatoria può essere protratta fino a 7 mesi dopo il parto.

Doveri della lavoratrice per la maternità

Prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all’istituto erogatore dell’indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto.
La lavoratrice e’ tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio

Qualè il trattamento economico della maternità

Le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità .
I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie
Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.

Padre lavoratore e maternità

Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al Padre.
Le regole per il trattamento economico, normativo, previdenziale e le norme per le adozioni e gli affidamenti sono le medesime di quelle previste per la madre.

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