Cosa si intende per malattia sul lavoro
Per MALATTIA si intende “uno stato patologico tale da determinare una condizione di incapacità al lavoro specifico svolto da quel lavoratore .
L’impossibilità della prestazione lavorativa determina la sospensione del rapporto di lavoro .
Obbligo del lavoratore : Comunicazione e certificazione dell’assenza
I termini entro i quali il lavoratore deve comunicare la sua assenza per malattia sono stabiliti dai CCNL.
Il dipendente deve far inviare all’INPS dal medico, entro il giorno successivo a quello di inizio malattia, il relativo certificato ed entro i due giorni successivi, deve trasmettere al datore di lavoro la copia cartacea o il codice identificativo del certificato.
Gli stessi termini valgono in caso di prosecuzione della malattia e quindi, nel caso in cui la prognosi terminasse il venerdì ma non ci fosse stata guarigione, il lavoratore dovrà chiedere l’emissione di un certificato di prosecuzione di malattia entro la domenica, presso la Guardia Medica se il medico convenzionato dovesse risultare irreperibile.
Non esistono periodi minimi, per cui la certificazione può essere richiesta anche per mezza giornata di assenza per malattia.
Il lavoratore deve farsi trovare nella propria abitazione durante le fasce di reperibilità
Obbligo del lavoratore : reperibilità
Il datore di lavoro può richiedere visite di controllo alla A.S.L. o all’I.N.P.S. già nel primo giorno di assenza e senza dover aspettare il ricevimento del certificato medico. A tale proposito il lavoratore deve rendersi reperibile presso il suo
domicilio oppure presso un domicilio diverso, se preventivamente comunicato al datore di lavoro, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di ogni giorno, festivi compresi.
Cosa è il periodo di comporto
Per periodo di comporto si intende la somma di tutte le assenze per malattia avvenute in un determinato arco di tempo. Durante il periodo di comporto (malattia) viene conservato il posto di lavoro. Superato il periodo di comporto il lavoratore pubblico e privato può essere licenziato. Quasi tutti i contratti di lavoro, in caso di superamento del periodo di comporto, consentono al lavoratore di richiedere un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita.
SECCO: il lavoratore ha diritto di assentarsi per un certo numero di giorni consecutivi stabiliti dal CCNL e non oltre.
PER SOMMATORIA: tiene conto di tutte le assenze che il lavoratore compie in un determinato arco di tempo, normalmente di tre anni, che, sommate, non devono superare il periodo di tempo stabilito dal CCNL.
Indennità a carico del datore di lavoro
Durante i periodi di malattia l’onere della retribuzione rimane a carico esclusivo del datore di lavoro nei seguenti casi:
– per le categorie di lavoratori escluse dall’indennità INPS;
– per i primi giorni di malattia (normalmente 3) stabiliti nei contratti collettivi;
– per tutte le festività del periodo di malattia per gli operai e per le festività cadenti di domenica per gli impiegati del Terziario.
Indennità a carico dell’INPS
Il datore di lavoro deve anticipare l’indennità a carico INPS e recuperare la stessa dal versamento dei contributi (quindi senza costi a suo carico):
– agli operai, qualsiasi sia il settore di attività;
– agli impiegati e quadri se l’inquadramento contributivo presso l’INPS è
– nel settore Terziario (Commercio, Pubblici Esercizi, Servizi, Studi Professionali ecc).
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