Patto di non concorrenza

Il patto di non concorrenza è l’accordo attraverso il quale il datore di lavoro ed il lavoratore
estendono l’obbligo di non concorrenza ad un periodo successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro. Si tratta di un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, la cui validità è
subordinata ai seguenti limiti:
– necessità della forma scritta, prevista ad substantiam;
– previsione di un corrispettivo;
– delimitazione delle attività di concorrenza vietate;
– limiti di durata e di luogo

Il patto di non concorrenza può essere sottoscritto contestualmente al contratto di lavoro, in
costanza di rapporto ovvero al termine del rapporto stesso, ma la sua validità si esplica comunque
dopo l’estinzione del rapporto di lavoro in quanto, in costanza di esso, il lavoratore è comunque
tenuto al dovere di fedeltà sopra richiamato.

In caso di violazione del patto da parte del lavoratore il datore di lavoro ha diritto ad ottenere la
cessazione, con provvedimento immediato del Giudice, dell’attività da parte del lavoratore, la
restituzione del corrispettivo versato ed il risarcimento dei danni provocati.
Essendo equiparabile ad un contratto, il patto di non concorrenza può essere sciolto soltanto con
il consenso di entrambe le parti a meno che le stesse non abbiano convenuto, all’atto della
stipulazione, la facoltà di recesso unilaterale del datore di lavoro.

Il patto di non concorrenza deve prevedere, a pena di nullità, un corrispettivo
predeterminato nel suo preciso ammontare, al momento della stipulazione del patto, giacché è in
tale momento che si perfeziona il consenso delle parti, e congruo rispetto al sacrificio richiesto al
lavoratore in quanto costituisce il prezzo di una parziale rinuncia al diritto al lavoro
costituzionalmente garantito.

L’importo pattuito deve tenere conto di quanto risulti limitata la
capacità di guadagno del lavoratore per effetto dei limiti previsti dal patto di non concorrenza alla
sua futura attività lavorativa. In ogni caso, il patto di non concorrenza non può essere talmente
ampio da impedire al lavoratore di esplicare la propria professionalità al punto da
comprometterne ogni potenzialità reddituale.

Il patto non può limitare il lavoratore al punto da rendere di fatto impossibile l’esercizio di ogni altra attività lavorativa inerente alle proprie attitudini professionali. Devono escludersi dal possibile oggetto del patto, in
quanto inidonee ad integrare concorrenza, attività estranee allo specifico settore produttivo o
commerciale nel quale opera l’azienda.
Il Codice Civile prevede la durata massima di cinque anni per i dirigenti e di tre anni per gli altri lavoratori subordinati. Tale limite non è derogabile dalla volontà delle parti. Qualora il patto preveda una durata maggiore, essa si riduce automaticamente al limite massimo previsto dalla norma.

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Documento unico di regolarità contributiva: finalità e funzioni

 

L’art. 2 del D.L. 210/2002 (L. 266/2002) ha stabilito che le imprese (non solo edili) che risultano affidatarie di un appalto pubblico (ovvero che gestiscono servizi o attività in convenzione o in concessione con l’ente pubblico) sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva, a pena di revoca dell’ affidamento.Tale regolarità deve essere attestata attraverso un documento unico INPS, INAIL e, ove previsto, Cassa Edile (DURC) .

L’art. 16-bis, comma 10, del D.L. 185/2008 (L. 2/2009), ha stabilito che le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli Istituti (INPS ed INAIL) o dagli Enti abilitati al rilascio (es. Cassa Edile) in tutti i casi in cui ciò è richiesto dalla legge. Tale situazione, in pratica sgrava l’impresa dal predetto onere.

Sicurezza sul lavoro e DURC

Nell’ambito della normativa inerente la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 494/1996 e successive modificazioni) è previsto (art. 3, c. 8) che il committente o il responsabile dei lavori richieda, tra le varie documentazioni, anche il certificato di regolarità contributiva unico (INPS, INAIL, Cassa Edile), ora rappresentato dal DURC.

Dette norme devono essere coordinate con quelle specifiche degli appalti pubblici (si veda l’ art. 18 della L. 55/1990 e l’ art. 9 del DPCM 55/1991) che prevedono che l’appaltatore e per il suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettano all’amministrazione o ente committente prima dell’inizio dei lavori (e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna) la documentazione di avvenuta denuncia agli istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, nonché la copia del piano di sicurezza.

I medesimi soggetti trasmettono poi, periodicamente (cadenza quadrimestrale) copia dei versamenti contributivi previdenziali, inclusa la Cassa Edile, e assicurativi (tale adempimento può essere assolto mediante la presentazione del DURC).
Il direttore dei lavori ha altresì la possibilità di verificare la regolarità contributiva in sede di emissione dei certificati di pagamento dei lavori. Va altresì rilevato che tra i requisiti per la qualificazione dell’impresa nelle gare di appalto pubbliche (contratto con una SOA) vi rientra anche quello di dimostrare l’inesistenza di violazioni (accertate) alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza (L. 109/94 DPR 34/2000 e successive modificazioni).

L’inesistenza di tali violazioni contributive può essere attestata dal DURC.

Cosa comporta la mancata regolarità contributiva ?

La mancata regolarità contributiva comporta:

– l’esclusione dal singolo appalto (o revoca dell’appalto stesso);
– l’esclusione, per un tempo di 5 anni, da qualsiasi appalto pubblico;
– il mancato incasso del conto finale dell’opera realizzata.

Con riferimento alle convenzioni INPS INAIL del 3.12.2003 e INPS INAIL datori di lavoro e sindacati del settore edile del 15.4.2004, il documento di regolarità contributiva sarà unico (INPS INAIL e, ove previsto, Cassa Edile) e sarà utile per tutti i tipi di appalti pubblici e per le attività in concessione e convenzione, nonché, nella convenzione con il settore edile, anche per i lavori privati.

I soggetti interessati (compresi i delegati: Consulenti del lavoro e associazioni) che hanno bisogno della regolarità contributiva dei vari enti potranno quindi rivolgersi (anche telematicamente) sia all’INPS, sia all’INAIL, sia, per le aziende che applicano il CCNL del settore edile (quelli sottoscritti dai soggetti che hanno firmato la Convenzione), alla Cassa Edile. Peraltro, per le aziende edili il ricorso alla Cassa Edile è d’obbligo visto che le richieste all’INPS o all’INAIL vengono girate alla Cassa Edile competente.

L’art. 11-bis della legge 102/2009, di conversione del D.L. 78/2009, ha introdotto l’obbligo di presentare anche il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in caso di richiesta di autorizzazione all’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche comunali (posteggi dati in concessione per 10 anni e qualsiasi area purché in forma itinerante).

La nuova disposizione prevede altresì che entro il 31 gennaio di ciascun anno  successivo a quello del rilascio dell’autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, verifica la sussistenza del documento e quinti la sussistenza della regolarità contributiva (si ritiene che la mancata regolarità, non sanata nei termini previsti dalle disposizioni in materia di DURC,  determini la decadenza dell’autorizzazione).

 

Chi può rilasciare il DURC ?

Il DURC è rilasciato da quei soggetti, oltre all’INPS e all’INAIL, che rientrano negli altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, previa apposita convenzione con i predetti istituti. Qui di seguito vengono elencati i soggetti rilascianti:

– Dall’INPS;

– Dall’INAIL;

– Dagli altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, previa convenzione con INPS e con INAIL;

– Dalle Casse edili  comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per i datori di lavoro del settore dell’edilizia (ai sensi della disciplina degli appalti pubblici e privati)

– Da altri Enti bilaterali (art. 2, c. 1, D.Lgs. 276/2003), in via sperimentale, previa convenzione con l’INPS e l’INAIL, da approvare dal Ministero del lavoro, limitatamente ai propri aderenti.

 

Cosa contiene il DURC ?

Il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli istituti previdenziali e, per i datori di lavoro edili, la regolarità dei versamenti contributivi alle Casse Edili. Il documento deve contenere: i dati identificativi del datore di lavoro; l’iscrizione agli enti interessati e, ove previsto, alla Cassa edile; la dichiarazione di regolarità ovvero di non regolarità (con indicazione della motivazione o della specifica scopertura); la data della verifica; la data del rilascio del documento; il nominativo del responsabile del procedimento.

Riguardo all’obbligo contributivo nei confronti delle Casse edili, il Ministero ha precisato che l’iscrizione alle Casse edili costituisce un vero e proprio onere per tutte le aziende inquadrate nell’ambito del settore edile, tanto che nel procedimento informatico del rilascio del DURC, la mancata indicazione da parte dell’impresa edile del codice di iscrizione alla Cassa Edile non consente l’ulteriore iter della procedura amministrativa .

 

Quali sono i requisiti di regolarità contributiva ?

Il decreto precisa che si attesta la regolarità contributiva solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) Per gli Istituti di previdenza, assistenza e assicurativi:

– la correttezza degli adempimenti mensili o comunque periodici (alla data della richiesta, o, ove manchi, alla data in cui è effettuata la verifica), con riferimento all’intera azienda (salvo alcune specificità previste per le Casse edili), per consentire l’accesso agli appalti alle sole imprese qualificate;

– la corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli istituti interessati (accertati come dovuti);

– l’inesistenza di inadempienze in atto;

– rateazione del debito contributivo approvata dall’istituto interessato;

–  sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (esempio calamità naturali);

– richiesta di compensare il debito contributivo con un credito documentato;

b) Cassa Edile:

– regolare versamento dei contributi e degli accantonamenti (per ferie e gratifica natalizia);

– denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale (specificando le causali di assenza).

– Rateazione del debito contributivo approvata dalla Cassa edile competente.

 

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Procedure di assunzione : comunicazioni obbligatorie

I datori di lavoro sono tenuti alla assunzione diretta di tutti i lavoratori, tranne gli extracomunitari residenti all’estero, i disabili e i lavoratori da impiegare all’estero (art. 6 D.Lgs. n. 297/2002).

Dal 1° marzo 2008 tutte le comunicazioni obbligatorie devono essere effettuate in via telematica sulla base delle procedure indicate nel D.M. 30.10.2007. La comunicazione obbligatoria on line sostituisce tutte le altre comunicazioni obbligatorie inviate ad altri Enti:

– comunicazione INAIL ( art. 14 comma 2, d.lgs. 38/2000);

– comunicazione INPS dei datori di lavoro agricolo, (art. 1, comma 9, legge 11 marzo 2006 n. 81);

– comunicazione alla Prefettura dell’assunzione e della cessazione dei rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari, (art. 22, comma 7, del TU n. 286/1998, come modificato dalla l. 189/2002 e dal d.p.r. 39/1999);

– comunicazione all’ENPALS riguardante lavoratori dello spettacolo, (art. 9 d.p.r. 708 /1947);

– ogni altra comunicazione di denuncia di rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente nei confronti delle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.

 

Obbligo di comunicazione al centro per l’impiego

Effettuata l’assunzione il datore di lavoro (compresi quelli agricoli, gli enti Pubblici Economici e le Pubbliche Amministrazioni) dal 1° gennaio 2007 deve inviare al Centro provinciale per l’impiego del luogo in cui si svolge l’attività una comunicazione, contenente i seguenti dati, mediante il modello Unificato Lav entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti mediante documentazione avente data certa :

  1. a) i dati identificativi del datore di lavoro e della sede di lavoro;
  2. b) i dati identificativi del lavoratore;
  3. c) la data di assunzione e la data di cessazione;
  4. d) la tipologia di contratto di lavoro che regola il rapporto;
  5. e) la qualifica professionale assegnata al momento dell’assunzione;
  6. f) il trattamento economico e normativo.

 

La comunicazione di assunzione sostituisce, con decorrenza 11.1.2008, tutte le altre comunicazioni obbligatorie se effettuata on line dal momento che fino al 1° marzo 2008 non è obbligatoria e potrà avvenire con modello cartaceo con consegna a mano, tramite posta o fax. Le comunicazioni effettuate in modo tradizionale tuttavia, fino al 1° marzo 2008, non hanno pluriefficacia e il soggetto obbligato all’invio deve trasmettere anche la restante modulistica agli altri Enti.

 

La trasmissione on line è obbligatoria dal 1° marzo 2008. L’invio telematico può essere effettuato con due modalità:

  1. a) compilando i moduli on line mediante la soluzione applicativa messa a disposizione dai servizi informatici presso cui l’utente è stato abilitato ad operare;
  2. b) inviando un file XML, i cui contenuti e modalità di predisposizione sono indicati nell’allegato E del DM 30.10.2007, direttamente ai servizi informatici .

I servizi informatici rilasciano una ricevuta dell’avvenuta trasmissione, indicante la data e l’ora di ricezione.

Per poter adempiere agli obblighi di comunicazione ciascun soggetto abilitato deve accreditarsi e registrarsi presso i servizi informatici dove è ubicata la sede di lavoro, secondo le modalità indicate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

Quali moduli si utilizzano per la comunicazione ?

Unificato Lav Utilizzato dalla generalità dei datori di lavoro anche per comunicare la trasformazione, proroga e cessazione del rapporto
Unificato Somm Utilizzato dalle Agenzie di somministrazione
Unificato Vardatori Utilizzato per alcune modifiche societarie (r. 4.7)
Unificato Urg Per le assunzioni di urgenza (v.sotto)

 

Comunicazione al lavoratore all’atto dell’assunzione

All’atto della assunzione, prima dell’inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro adempiendo in tal modo anche alla comunicazione delle informazioni contrattuali prevista dal D.Lgs. 152/1997 (art. 40, c. 2 L. 133/2008). Tale obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell’inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 152/1997. Tale adempimento non riguarda (art. 3 D.Lgs. 165/2001) il personale della pubblica amministrazione in regime di diritto pubblico (magistrati, Polizia, diplomatici ecc.).

 

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