Nuove regole per le operazioni con l’estero

A seguito della nuova della disciplina dell’ esterometro ad opera della legge di Bilancio 2021, i dati delle operazioni transfrontaliere effettuate a partire dal 1° luglio 2022 saranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche.
Per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia devono trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti. Fanno eccezione, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica.

Per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 è stato previsto l’utilizzo di un unico canale di trasmissione per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l’estero, eliminando in tal modo l’obbligo comunicativo specificamente previsto per le operazioni transfrontaliere.

Per queste ultime operazioni quindi i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche.

Le specifiche tecniche precisano che:
– per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si deve emettere una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”;
– per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.

La norma ha previsto termini differenziati di trasmissione dei dati delle operazioni attive e passive:
– per le operazioni attive , la trasmissione deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
– per le operazioni passive, invece, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

L’obbligo comunicativo è facoltativo per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale oppure è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

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Dal 2022 fattura elettronica per i forfettari

In Italia vi sono circa 1,8 milioni di partite IVA a regime forfettario: professionisti cui è concesso il pagamento di una flat tax – una tassazione agevolata che va dal 5% richiesto alle start-up al 15% previsto per le altre attività – a fronte di un giro d’affari non superiore ai 65.000 euro l’anno.
Ad oggi, soltanto il 10% dei forfettari ha deciso di servirsi della fatturazione elettronica opzionale, motivo per cui si è deciso di estendere l’obbligo di tale fattura al regime forfettario.
Con il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2022 sono state introdotte una serie di novità di rilievo in materia di fisco fra cui l’estensione dell’obbligo di fattura elettronica anche per i forfettari.

Stando alle ultime novità, l’esonero dovrebbe in ogni caso continuare ad applicarsi ai titolari di partita IVA che applicano la flat tax fino a 25.000 euro di ricavi e compensi. Una parte dei forfettari, fino al 2024, potrebbe quindi continuare ad emettere fatture in modalità analogica.
E’ previsto un periodo di parziale “moratoria” dall’applicazione delle sanzioni.
Nello specifico, viene previsto che per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, ossia dal 1° luglio e fino al mese di settembre, l’emissione della fattura elettronica per i nuovi soggetti obbligati sarà consentita entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il termine di emissione fissato in via ordinaria a 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione si allunga quindi temporaneamente e fino al mese successivo non si applicheranno le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 2 del decreto n. 471/1997.

Normalmente in caso di tardiva emissione della fattura elettronica la sanzione prevista va dal 5 al 10 per cento dei corrispettivi non documentati o registrati. L’importo va da 250 a 2.000 euro quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

In sintesi saranno tenuti a emettere fattura elettronica a decorrere dal 1 luglio 2022:
• i soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011)
• o il regime forfetario (art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014)
• e le associazioni sportive dilettantistiche (art. 1 e 2 della L. 398/91)

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Passaggio dalla contabilità semplificata ad ordinaria

Con riguardo alle modalità di opzione, l’articolo 1 del Dpr n. 442/1997, dispone che l’opzione e la revoca di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.
Ciò significa che il contribuente può adottare un determinato regime, attuando concretamente gli adempimenti richiesti. A titolo di esempio, il contribuente rientrante nel regime di cassa applica le regole per la tenuta della contabilità ordinaria, determinando il reddito in base al criterio di competenza e non di cassa.
L’opzione e la revoca si intendono perfezionati sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. Ne consegue che, il contribuente che sceglie di applicare il regime di contabilità ordinaria per l’anno 2021, deve osservare le disposizioni per detto regime a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Obbligo comunicazione opzione della dichiarazione iva

Il contribuente è obbligato a comunicare l’opzione o la revoca nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata. Nel caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva, la scelta è comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la modulistica Iva e, in modo specifico, il quadro VO.

In merito alla durata dell’opzione, l’articolo 3 del Dpr n. 442/1997, stabilisce che la “scelta” vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio e per un anno nel caso di regimi contabili.
Va da sé che, l’opzione per la contabilità ordinaria, obbliga il contribuente ad applicarla per almeno un anno, trascorso il quale l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Detta opzione, rimane valida anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, fermo restando l’applicazione della sanzione da euro 258 a euro 2.065 per l’omessa comunicazione.

Prospetto delle attività e passività per cambio contabilità

Nel momento in cui si concretizza il “trasferimento” dal regime di contabilità semplificata a quello ordinario, per scelta o per obbligo, è necessario redigere un prospetto iniziale dove riportare le attività e le passività esistenti all’inizio del periodo d’imposta.
L’articolo 1 del D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126, dispone, infatti, che nei casi del citato passaggio le attività e passività esistenti all’inizio del periodo d’imposta sono valutate con i criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689. Gli elementi patrimoniali devono essere riportati sul libro
degli inventari o su un apposito prospetto da redigere entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.
Quindi coloro che adottano la contabilità ordinaria nel periodo d’imposta 2020 e nel 2019 determinavano il reddito secondo gli schemi della contabilità semplificata, devono redigere il prospetto delle attività e passività entro la data del 30 novembre 2020.

I criteri di valutazione poste del prospetto

Nello specifico, il Dpr n. 689/1974, dispone in merito ai criteri da seguire per la valutazione delle poste da inserire nel prospetto. Di seguito si elencano alcuni elementi principali:
1. banche: si devono riportare i saldi esistenti al 1° gennaio;
2. crediti: si elencano in forma dettagliata e si valutano al valore nominale diminuito delle perdite anteriori al 1° gennaio;
3. debiti: si elencano in modo analitico e si valutano al loro valore nominale;
4. ratei e risconti: si rilevano secondo il principio di competenza;
5. beni mobili strumentali: occorre inserire il costo di acquisto risultante dalla
documentazione, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione, compresi i beni di costo unitario non superiore a euro 516,46;
6. beni immobili strumentali: è necessario rilevare il costo di acquisto o di produzione aumentato degli oneri accessori di diretta imputazione, maggiorato di eventuali rivalutazioni;
7. beni iscritti in pubblici registri: sono valutati singolarmente in base al prezzo indicato
nell’atto di acquisto, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione;
8. beni costruiti in economia o in appalto: si assume il costo di produzione documentato o da stimare con riferimento alla data di ultimazione della costruzione;
9. merci e materie prime: si valutano in base al costo medio risultante dalle fatture di acquisto registrate ai fini dell’Iva;
10. prodotti in corso di lavorazione: si valutano in base ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020;
11. fondi di ammortamento: evidenziano le quote maturate e dedotte nei precedenti esercizi;
12. beni immateriali: si considerano i costi effettivamente sostenuti compresi gli oneri di diretta imputazione, ma al netto delle quote di ammortamento già dedotte;
13. Tfr: per le quote accantonate e già dedotte nei precedenti esercizi.
In base a quanto disposto dal decreto, l’Amministrazione Finanziaria può procedere alla rettifica delle quantità e dei valori indicati nel prospetto e nella situazione patrimoniale che risultino non conformi alle disposizioni previste dal decreto stesso. L’avviso di rettifica può essere notificato entro i termini previsti dall’articolo 43 del Dpr n. 600/1973, ossia entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
In caso di omessa redazione del prospetto entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente, si applicano le norme previste dall’articolo 39, comma 2, del Dpr n. 600/1973, attinenti alla determinazione del
reddito in via induttiva.
Inoltre, si applicano le sanzioni riguardanti le violazioni degli obblighi relativi alla contabilità, ai sensi dell’articolo 9 del D. Lgs n. 471/1997.
Infine, pur se per alcuni aspetti la norma appare superflua, sembra opportuno rammentare che l’articolo 12 del Dpr n. 689/1974, dispone che la differenza fra l’ammontare complessivo delle attività e quello delle passività non costituisce componente positiva o negativa del reddito imponibile.

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