Forfettari e fattura elettronica

I contribuenti che applicano il regime forfetario
•non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti
•sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale
•non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti

Restano invece soggetti agli obblighi di
•numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali
•certificazione dei corrispettivi
•integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell’aliquota e della relativa Iva, che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto a detrazione
•fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione.

Forfettari e fattura elettronica nel 2023

L’articolo 18 del DL 36/2022 ha introdotto l’obbligo di emissione della fattura elettronica per i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario.
La novità si applica:
– a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000;
a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.

A dicembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in ordine all’obbligo di emissione della fattura elettronica nel 2023 per chi applica il regime forfettario:
chi ha superato il limite di 25.000 euro nel 2021 è obbligato a partire dallo scorso 1° luglio 2022 e quindi anche nel 2023;
chi ha superato il limite di 25.000 euro nel 2022 sarà obbligato dal 1° gennaio 2024.
Dal luglio 2022 sono quindi incluse nei flussi delle e-fatture che transitano dal Sistema di Interscambio le partite IVA con ricavi o compensi superiori ai 25.000 euro nel corso del 2021; resta escluso fino al 2024 chi ha superato la soglia nel 2022.

Semplificazioni ai fini delle imposte sul reddito

I contribuenti in regime forfetario
•sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie
•sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
•non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, devono indicare il codice fiscale di chi ha percepito redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare degli stessi
•non sono soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A tal fine, devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva.

Specializzati in amministrazione aziendale con i corsi e master Intrapresa in :

>> “Contabilità Aziendale

>> “Controllo di Gestione

>> “Contabilità, Bilancio, Controllo”

Novità regime forfettario 2023

È un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Da un punto di vista soggettivo il regime in esame è quindi fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari) purché in possesso dei requisiti stabiliti e che, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste. Le società di persone e i soggetti equiparati di cui all’art. 5 del Tuir, quali le associazioni professionali invece, ne sono escluse.

Requisiti accesso regime forfettario

Il contribuente, per accedere al regime in oggetto, facendo riferimento all’anno precedente, deve verificare di:
– non aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno (nel caso di inizio attività in corso d’anno), superiori a 85.000 euro;
– non aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore ad euro 20.000 lordi per dipendenti o collaboratori.
Si escludono:
dal limite di 85.000 euro i compensi di natura occasionale qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art.67 co.1 lett i) e l) del TUIR;
dal limite di 20.000 euro i compensi erogati per prestazioni di natura occasionale.

Cause esclusione regime forfettario

Non possono accedere al regime forfetario:
• le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
• i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
• i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
• gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
• le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
• coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

 

Specializzati in amministrazione aziendale con i corsi e master Intrapresa in :

>> “Contabilità Aziendale

>> “Controllo di Gestione

>> “Contabilità, Bilancio, Controllo”

Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid

Come previsto dall’articolo 1, commi da 13 a 17, del DL n. 41 del 2021 le imprese che hanno ricevuto Aiuti di Stato in varie forme durante l’emergenza Covid devono presentare un’apposita autodichiarazione per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nel Quadro Temporaneo e che siano rispettate le diverse condizioni previste.

Oggetto della comunicazione sono gli Aiuti di Stato che rientrano nel cosiddetto regime ombrello e sono stati erogati in linea con quanto stabilito nei provvedimenti approvati dal Decreto Rilancio di maggio 2020 al secondo DL Sostegni di maggio 2021.

Con il Decreto dell’11 dicembre 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito le prime istruzioni su questo adempimento, ma all’Agenzia delle Entrate è stato riservato il compito di definire il modello da utilizzare, con le relative istruzioni, e i tempi da rispettare per l’invio.

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso agli aiuti di cui sopra, per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto legge n. 73 del 2021), la presentazione della dichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli di cui in premessa”.

In questo ultimo caso tutte le informazioni devono essere inviate nuovamente: l’autodichiarazione deve riportare gli ulteriori Aiuti di Stato Covid ricevuti e quelli indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.

La presentazione potrà essere effettuata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, dal 28 aprile fino al 30 giugno 2022.
Per i soggetti che hanno usufruito della definizione agevolata delle somme contenute negli avvisi bonari il termine è il 30 giugno o, se successivo, entro 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

La dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all’art. 3, c. 3, D.P.R. n. 322/1998, mediante:
– il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
– i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

A seguito della presentazione della Dichiarazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i suddetti termini ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

Specializzati in amministrazione aziendale con i corsi e master Intrapresa in :

>> “Contabilità Aziendale

>> “Controllo di Gestione

>> “Contabilità, Bilancio, Controllo”