
I datori di lavoro sono tenuti alla assunzione diretta di tutti i lavoratori, tranne gli extracomunitari residenti all’estero, i disabili e i lavoratori da impiegare all’estero (art. 6 D.Lgs. n. 297/2002).
Dal 1° marzo 2008 tutte le comunicazioni obbligatorie devono essere effettuate in via telematica sulla base delle procedure indicate nel D.M. 30.10.2007. La comunicazione obbligatoria on line sostituisce tutte le altre comunicazioni obbligatorie inviate ad altri Enti:
– comunicazione INAIL ( art. 14 comma 2, d.lgs. 38/2000);
– comunicazione INPS dei datori di lavoro agricolo, (art. 1, comma 9, legge 11 marzo 2006 n. 81);
– comunicazione alla Prefettura dell’assunzione e della cessazione dei rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari, (art. 22, comma 7, del TU n. 286/1998, come modificato dalla l. 189/2002 e dal d.p.r. 39/1999);
– comunicazione all’ENPALS riguardante lavoratori dello spettacolo, (art. 9 d.p.r. 708 /1947);
– ogni altra comunicazione di denuncia di rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente nei confronti delle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.
Obbligo di comunicazione al centro per l’impiego
Effettuata l’assunzione il datore di lavoro (compresi quelli agricoli, gli enti Pubblici Economici e le Pubbliche Amministrazioni) dal 1° gennaio 2007 deve inviare al Centro provinciale per l’impiego del luogo in cui si svolge l’attività una comunicazione, contenente i seguenti dati, mediante il modello Unificato Lav entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti mediante documentazione avente data certa :
- a) i dati identificativi del datore di lavoro e della sede di lavoro;
- b) i dati identificativi del lavoratore;
- c) la data di assunzione e la data di cessazione;
- d) la tipologia di contratto di lavoro che regola il rapporto;
- e) la qualifica professionale assegnata al momento dell’assunzione;
- f) il trattamento economico e normativo.
La comunicazione di assunzione sostituisce, con decorrenza 11.1.2008, tutte le altre comunicazioni obbligatorie se effettuata on line dal momento che fino al 1° marzo 2008 non è obbligatoria e potrà avvenire con modello cartaceo con consegna a mano, tramite posta o fax. Le comunicazioni effettuate in modo tradizionale tuttavia, fino al 1° marzo 2008, non hanno pluriefficacia e il soggetto obbligato all’invio deve trasmettere anche la restante modulistica agli altri Enti.
La trasmissione on line è obbligatoria dal 1° marzo 2008. L’invio telematico può essere effettuato con due modalità:
- a) compilando i moduli on line mediante la soluzione applicativa messa a disposizione dai servizi informatici presso cui l’utente è stato abilitato ad operare;
- b) inviando un file XML, i cui contenuti e modalità di predisposizione sono indicati nell’allegato E del DM 30.10.2007, direttamente ai servizi informatici .
I servizi informatici rilasciano una ricevuta dell’avvenuta trasmissione, indicante la data e l’ora di ricezione.
Per poter adempiere agli obblighi di comunicazione ciascun soggetto abilitato deve accreditarsi e registrarsi presso i servizi informatici dove è ubicata la sede di lavoro, secondo le modalità indicate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
Quali moduli si utilizzano per la comunicazione ?
| Unificato Lav | Utilizzato dalla generalità dei datori di lavoro anche per comunicare la trasformazione, proroga e cessazione del rapporto |
| Unificato Somm | Utilizzato dalle Agenzie di somministrazione |
| Unificato Vardatori | Utilizzato per alcune modifiche societarie (r. 4.7) |
| Unificato Urg | Per le assunzioni di urgenza (v.sotto) |
Comunicazione al lavoratore all’atto dell’assunzione
All’atto della assunzione, prima dell’inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro adempiendo in tal modo anche alla comunicazione delle informazioni contrattuali prevista dal D.Lgs. 152/1997 (art. 40, c. 2 L. 133/2008). Tale obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell’inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 152/1997. Tale adempimento non riguarda (art. 3 D.Lgs. 165/2001) il personale della pubblica amministrazione in regime di diritto pubblico (magistrati, Polizia, diplomatici ecc.).
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