INAIL : nuovi tassi 2019 per l’autoliquidazione

E’ iniziata da parte dell’INAIL l’elaborazione del tasso per i premi assicurativi che dovrà essere notificato ai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2018, in modo da essere applicato nel 2019.
Il datore di lavoro deve infatti autodenunciare il premio assicurativo dovuto, utilizzando la procedura di autoliquidazione.
La procedura consiste nel calcolare, utilizzando i dati forniti dall’INAIL e quelli direttamente conosciuti dal datore di lavoro, il premio dovuto a saldo per l’anno solare scaduto e il premio dovuto a titolo di rata anticipata per l’anno solare in corso, per ciascuna posizione assicurativa e voce di tariffa, effettuando un unico versamento pari all’importo che scaturisce dalla somma algebrica dei predetti risultati.

Il termine per il versamento del premio (saldo e anticipo) è fissato entro il 16 febbraio di ciascun anno .
Qualora il saldo finale dell’autoliquidazione risultasse a credito del datore di lavoro, lo stesso può essere impiegato, in tutto o in parte, per compensare in primo luogo eventuali scoperture INAIL e, se permane un residuo credito, questo potrà essere utilizzato a saldo di quanto dovuto ad altre amministrazioni. Per adempiere all’obbligo di dichiarazione l’azienda deve utilizzare, salvo non proceda con la trasmissione telematica, i modelli denominati 10.3.1 e 11.3.1 supplementare

Sono esonerate dall’obbligo di dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane che nell’anno interessato alla dichiarazione non hanno occupato lavoratori dipendenti (e/o collaboratori), ovvero abbiano occupato solo apprendisti, sempre che, per il medesimo anno, non abbiano pagato all’INAIL un premio anticipato per dipendenti.

 

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