Il contratto collettivo nazionale di lavoro è normalmente costituito da quattro parti:
- normativa;
- obbligatoria;
- gestionale;
- di rinvio.
1. PARTE NORMATIVA:
Questa parte ha la funzione di indirizzare i contratti individuali di lavoro; è composta dalle norme sul trattamento economico e dalle norme sul trattamento normativo. In questa sezione sono contenuti i minimi retributivi, i trattamenti di anzianità (scatti), le maggiorazioni di retribuzione, le indennità, la durata del periodo di prova, il preavviso, la disciplina del lavoro supplementare e straordinario, festivo, notturno, i trattamenti di malattia, maternità e infortunio. Il trattamento dei lavoratori a cui viene applicato un particolare contratto come l’apprendistato, il contratto a termine e di somministrazione.
2. PARTE OBBLIGATORIA:
Questa parte raggruppa tutte le clausole destinate a disciplinare gli impegni fra le parti siglanti il contratto tramite la definizione di procedure negoziali formali ed informali, ovvero a disciplinare gli scioperi e le tregue sindacali e, in generale, a disciplinare tutte le norme della contrattazione tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni degli imprenditori e dei singoli imprenditori.
3. PARTE GESTIONALE:
Questa parte contiene tutti i provvedimenti relativi alla gestione del personale quali i provvedimenti sull’orario di lavoro (come la riduzione dell’orario di lavoro) sulla retribuzione a fronte della garanzia del mantenimento del livello occupazionale (CDS) sulla sospensione di un certo numero di lavoratori attraverso la CIG o sulla riduzione del personale in determinati settori produttivi. La parte gestionale contiene anche tutti gli obblighi e le regole previste per il funzionamento di eventuali organismi paritetici e tutti gli obblighi relativi alla possibilità di determinate situazioni quali i trasferimenti, i licenziamenti collettivi, le ristrutturazioni, i mutamenti di assetti societari.
4. PARTE DI RINVIO:
Questa parte contiene tutte le regole che andranno a determinare le deleghe a trattare e contrarre ad un livello inferiore della contrattazione collettiva.
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