
Il calcolo del conguaglio
L’art 23, comma 3, del DPR n. 600/1973, regolamenta le modalità di calcolo del conguaglio sia di fine anno che di fine rapporto. Tale articolo stabilisce che il sostituto d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, deve effettuare il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti imponibili corrisposti in ciascun periodo di paga, tenendo conto delle:
- detrazioni per carichi di famiglia e delle “Altre detrazioni” (articoli 12 e 13 del TUIR);
- detrazioni eventualmente spettanti per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, (articolo 15 del TUIR);
- l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno.
Sempre in sede di conguaglio di fine anno, il datore di lavoro attribuisca le detrazioni d’imposta previste dalle lettere c) ed f) dello stesso articolo 15 del TUIR (spese sanitarie e premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni), per erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
Valori percepiti entro il 12 gennaio
In sede di conguaglio di fine anno, ai sensi dell’articolo 51 del TUIR, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati viene applicato un criterio di cassa “allargato”, in quanto si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui tali redditi si riferiscono.
Poiché la norma sopra citata è obbligatoria per tutti i soggetti che erogano redditi di lavoro dipendente, il versamento delle ritenute afferenti i redditi corrisposti entro il 12 gennaio 2020 e relativi all’anno 2019, dovrà avvenire entro il 16 febbraio 2020 utilizzando l’ordinario codice tributo 1001.
Si ricorda, tuttavia che tale principio di carattere del tutto generale non vale nell’ipotesi in cui il datore di lavoro eroghi, entro la fine del mese di dicembre, l’acconto per tale mese, mentre corrisponda il saldo entro i primi giorni del mese di gennaio dell’anno successivo (2020).
Ai fini del conguaglio di fine anno, la norma sopra evidenziata permette, infatti, di considerare come se fossero state corrisposte nel mese di dicembre somme riferite all’anno precedente che, in realtà, sono state corrisposte nei primi 12 giorni dell’anno, ma non permette il rinvio del versamento dell’IRPEF relativamente a somme effettivamente erogate nel mese di dicembre.
Pertanto, nell’ipotesi in cui, entro la fine del mese di dicembre, venga corrisposto l’acconto della retribuzione relativa a tale mese, mentre il saldo venga pagato entro il 12 gennaio, al fine di non ritardare il versamento dell’imposta relativa all’acconto, occorre effettuare il versamento dell’intera imposta relativa a tale retribuzione, considerata nel suo complesso, entro il 16 gennaio 2020.
Reddito complessivo per il conguaglio fiscale
Per quanto riguarda l’individuazione del Reddito Complessivo da considerare ai fini della determinazione della fascia di reddito in cui il contribuente si deve inserire per verificare l’eventuale diritto alle detrazioni, si deve far riferimento alla circolare n. 15/E/2007 con la quale l’Agenzia ha fornito l’interpretazione che deve essere data all’articolo 51, comma 2, lett. h) del TUIR. In particolare è stato precisato che, ai fini che rilevano, il Reddito Complessivo da considerare è quello, determinato dall’articolo 51 del TUIR, comprendendo, quindi, anche il comma 2, lettera h) e di conseguenza al netto degli oneri deducibili “gestiti” dal datore di lavoro.
Detrazioni per carico di famiglia
L’articolo 12, comma 2 del TUIR stabilisce che le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché’ quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. A decorrere dal periodo d’imposta 2019 è inoltre previsto che per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro.
Considerando che le detrazioni per carichi di famiglia vengono riconosciute in relazione al reddito complessivo posseduto, in merito alle modalità di determinazione del reddito per essere considerati fiscalmente a carico si ricorda che occorre porre particolare attenzione nell’ipotesi in cui il soggetto “potenzialmente” a carico possieda redditi di natura immobiliare soggetti ad IMU e, se locati, anche a cedolare secca sugli affitti in quanto le detrazioni in commento vengono riconosciute.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
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