
Come avviene la comunicazione della malattia ?
In generale i contratti collettivi obbligano il lavoratore ammalato a comunicare al datore di lavoro l’assenza. Normalmente i CCNL stabiliscono termini e modalità per la comunicazione che, in assenza di norme, deve essere effettuata tempestivamente anche a mezzo telefono.
La mancata comunicazione non comporta effetti sull’indennità di malattia, ma può determinare l’applicazione di una sanzione disciplinare.
Il lavoratore, in caso di omessa comunicazione, può provare di essersi trovato nell’impossibilità di adempiere.
Come deve avvenire la certificazione della malattia ?
Per poter fruire dell’indennità il lavoratore deve documentare la malattia mediante certificazione sull’inizio e la durata presunta della stessa ( art. 3 L. 33/1980 ). Il certificato deve essere rilasciato dal medico curante in duplice copia, su apposito modulo a lettura ottica (dal 1°.1.1992: D.M. 30.9. 1991 ) . Una copia è il certificato di diagnosi, l’altra è l’attestazione della durata presunta della malattia (prognosi). L’indennità spetta per la durata della malattia (prognosi) indicata nel certificato e in caso di prosecuzione della stessa il lavoratore deve produrre un apposito certificato. L’indennità di malattia non spetta per i giorni non documentati da idonea certificazione. La mancata comunicazione della malattia, da parte del lavoratore, è motivo sufficiente per procedere (dopo aver osservato la relativa procedura) al licenziamento per giusta causa salvo che il lavoratore non provi rigorosamente che l’omesso o il ritardato invio del certificato medico sia stato causato da un serio e apprezzabile motivo .
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