Il diritto al pagamento del trattamento di fine rapporto (Tfr) matura alla cessazione del rapporto.
Per far sì che l’effettivo valore reale del TFR non venga alterato nel tempo, ogni anno sulla quota accantonata si applica un tasso di rivalutazione.
Questo è pari ad un tasso fisso dell’1,5%, al quale si aggiunge una quota variabile pari al 75% dell’aumento dell’inflazione certificato a dicembre dall’Istat rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Dal momento che il tasso dell’1,5% è annuale, questo va rapportato al numero di mesi trascorsi dall’inizio dell’anno.
Per aprile 2018, ad esempio, l’aliquota di rivalutazione è così composta :
0,500000% = Quota fissa 4/12 dell’1,5%
0,445104% = 75% dell’aumento in percentuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie degli operai e impiegati del mese di aprile 2018 (101,7) rispetto al mese di dicembre 2017
0,945104820104% = Totale
1,00945104 = Montante
Tale coefficiente è utilizzato per:
- determinare il costo della rivalutazione al mese di aprile 2018 del Fondo per il trattamento di fine rapporto (Tfr) al 31 dicembre 2017 da imputare nella contabilità industriale;
- rivalutare il Tfr al 31 dicembre 2017 da corrispondere ai lavoratori il cui rapporto è cessato nel periodo 15 aprile 2018-14 maggio 2018.
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