Cosa è il Bonus Giovani
Dal 1° gennaio 2018 ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato a tutele crescenti, o convertono un contratto a tempo determinato, lavoratori che:
non abbiano ancora compiuto 35 anni (dal 1° gennaio 2019 il limite di età scende e l’incentivo riguarderà solo gli under 30)
non siano già stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro
L’esonero è fruibile anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
L’incentivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nelle stessa unità produttiva. Restano inoltre fermi i principi generali di fruizione degli incentivi (Art. 31 D.Lgs n.150/2015).
L’esonero spetta, nella misura del 100% (fermo restando il limite massimo di € 3.000 annui), ai datori di lavoro che assumono, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato di 1° o 3° livello.
Nel caso in cui l’esonero sia stato parzialmente fruito, l’esonero spetta ad altro datore di lavoro, in caso di assunzione a tempo indeterminato, per il periodo residuo i 36 mesi, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.
Qual è l’importo del Bonus Giovani
Viene riconosciuto l’esonero contributivo INPS pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali con un limite massimo annuo di € 3.000.
Quanto dura il Bonus Giovani
La durata massima dell’incentivo è di 36 mesi.
L’esonero si applica per un periodo di 12 mesi anche in caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, se il lavoratore non ha compiuto 30 anni alla data della prosecuzione. L’esonero contributivo viene applicato dopo l’anno successivo alla conferma (ad esempio nel 5° anno in caso di apprendistato di 36 mesi).