
La Legge di bilancio 2018 ha imposto, a partire dallo scorso 1° luglio 2018, la corresponsione delle retribuzioni e compensi attraverso pagamenti tracciati. Da tale data non è quindi più permesso al datore di lavoro versare in contanti i salari e i relativi acconti.
Il divieto di pagamento in contanti si intende violato allorquando il versamento delle somme avvenga con modalità diverse da quelle di seguito indicate e quando, benché il versamento sia avvenuto con i sistemi di pagamento ammessi, esso sia stato successivamente revocato:
– bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
– strumenti di pagamento elettronico;
– pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
– emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
– carta di credito prepagata intestata al lavoratore, ancorché la stessa non sia collegata ad un codice IBAN.
– libretto di prestito per i soci della cooperativa.
L’Ispettorato del Lavoro ha chiarito che l’obbligo di pagamenti tracciati vale esclusivamente per le somme erogate a titolo di retribuzione o acconti delle retribuzioni e non anche per le altre spese aventi natura diversa come ad esempio rimborsi di viaggi, vitti ed alloggi. Al contrario soggiacciono all’obbligo le indennità di trasferta avendo esse natura mista sia risarcitoria che retributiva.
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