Assegno familiare : redditi e importi

 

L’assegno familiare  è un sostegno economico che spetta a coloro che percepiscono pensione da lavoro dipendente, indennità di mobilità, disoccupazione o cassa integrazione guadagni, collaboratori domestici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata, purché non pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
L’ammontare degli assegni viene calcolato in base alla composizione e al reddito complessivo del nucleo familiare sulla base delle tabelle che l’INPS pubblica annualmente e che restano in vigore dal primo giorno di luglio all’ultimo giorno di giugno dell’anno seguente.

Il reddito da considerare ai fini dell’ammontare dell’assegno familiare è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario dei figli, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione.
L’importo dell’assegno varia in base al numero dei componenti, alla tipologia e al reddito complessivo percepito dal nucleo stesso, secondo quanto stabilito nelle tabelle reddituali pubblicate ogni anno dall’INPS.

Come requisito viene richiesto che il nucleo familiare sia composto da più persone e che il reddito complessivo sia inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge.
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato o da reddito derivante dalle attività di lavoro parasubordinato.

Sono esclusi dalla determinazione del reddito di riferimento:
− Arretrati di Integrazione salariale;
− TFR;
− ANF e Assegni Familiari;
− Pensioni di Guerra e indennità accessorie;
− Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte in servizio di leva;
− Indennità di accompagnamento di ogni tipo;
− Rendite vitalizie Inail;
− Assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato.
L’assegno è pagato direttamente dall’INPS secondo la modalità scelta dall’interessato nel modello di domanda

 

Specializzati in Amministrazione del Personale con il corso di formazione in “Paghe e Contributi”

Premi produzione e tassazione agevolata

La Legge n. 208/2015 ha reintrodotto la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva del 10% le somme:
– erogate a titolo di premi di produttività;
– erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa;
nel limite massimo complessivo lordo di € 3.000,00 (aumentato ad € 4.000,00 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).

Quindi i soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato, che nel periodo d’imposta hanno percepito compensi a titolo di premi di risultato, devono dichiarare detti compensi percepiti nel quadro RC del Modello Redditi 2018 .
La tassazione agevolata consiste in un’imposta sostitutiva del 10%.

 

Specializzati in Amministrazione del Personale con il corso di formazione in “Paghe e Contributi”

Assunzione per ragioni sostitutive

Si parla di assunzione sostituiva, collegata nei modi e nei tempi all’evento stesso che ha causato l’assenza del dipendente, allorquando il datore di lavoro si trovi a dover sostituire un lavoratore temporaneamente assente, al fine di mantenere i livelli di produttività standard e contemporaneamente non intensificare eccessivamente l’attività svolta dagli altri lavoratori in forza.

Per soddisfare l’esigenza di coprire la posizione di un altro lavoratore temporaneamente assente, il datore di lavoro può adibire un lavoratore a mansioni superiori, riconoscendogli il corrispondente trattamento economico. In tal caso l’assegnazione a mansioni superiori perdura sino al rientro del lavoratore sostituito e la promozione automatica è sempre esclusa

Occorre ricordare che è sempre vietato ricorre ad una nuova assunzione per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.
Nel caso di sostituzione per maternità, come nel caso di sostituzione per malattia, non è necessario che il datore di lavoro individui il limite temporale dell’assunzione con l’indicazione di una specifica data: tale limite ,infatti, è direttamente individuato in ragione dei motivi che hanno reso necessaria la sostituzione e coincide quindi con il rientro del lavoratore sostituito.

Specializzati in Amministrazione del Personale con il corso di formazione in “Paghe e Contributi”