Ferie solidali

Al fine di offrire una tutela ulteriore ai lavoratori che, in particolari periodi della propria vita, si ritrovino ad affrontare problematiche legate alle condizioni di salute dei propri figli, nonché ad incentivare il consolidarsi di un sistema di solidarietà tra colleghi di lavoro, il legislatore ha provveduto, per mezzo dell’art. 24, D.Lgs. n. 151/2015 (Jobs Act), ad introdurre nell’ordinamento italiano un peculiare meccanismo di cessione delle ferie maturate: le “ferie solidali”.

La norma stabilisce che, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Decreto Legislativo n. 66/2003 in materia di orario di lavoro, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturate ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore de lavoro, in modo da consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti. La cessione è finalizzata all’assistere di figli minori che, per particolari condizioni di salute, hanno bisogno di cure costanti da parte dei genitori.
In ogni caso la misura, le condizioni e le modalità per disporre la cessione sono affidate ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro. Pertanto, deve essere comunque consultato il CCNL applicato dall’azienda.

Occorre ricordare che l’art. 10 del D.Lgs. 66/2003 esprime i seguenti principi fondamentali: (i) il diritto del lavoratore di godere di almeno 4 settimane, per almeno la metà, nell’anno di maturazione e per il residuo nei successivi 18 mesi dalla maturazione, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva di riferimento, (ii) che le due settimane di fruizione delle ferie maturate nell’anno corrente vanno godute consecutivamente in caso di richiesta del lavoratore, (iii) che la mancata fruizione delle ferie annuali, nel limite del periodo minimo legale, non può essere sostituita dalla relativa indennità, se non al momento della cessazione del rapporto di lavoro, (iv) i contratti collettivi possono prevedere periodi di ferie ulteriori a quello legale, che possono essere fruiti in base a quanto esplicitato dal contratto collettivo e, infine, che (v) l’indennità sostitutiva può essere riconosciuta solo in caso di mancata fruizione del periodo di ferie contrattuale, aggiuntivo della previsione legale.
In questo contesto e nei limiti dei citati principi, il Legislatore ha permesso di valorizzare il “patrimonio” individuale del lavoratore rappresentato dalle ferie non godute.

 

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INAIL : nuovi tassi 2019 per l’autoliquidazione

E’ iniziata da parte dell’INAIL l’elaborazione del tasso per i premi assicurativi che dovrà essere notificato ai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2018, in modo da essere applicato nel 2019.
Il datore di lavoro deve infatti autodenunciare il premio assicurativo dovuto, utilizzando la procedura di autoliquidazione.
La procedura consiste nel calcolare, utilizzando i dati forniti dall’INAIL e quelli direttamente conosciuti dal datore di lavoro, il premio dovuto a saldo per l’anno solare scaduto e il premio dovuto a titolo di rata anticipata per l’anno solare in corso, per ciascuna posizione assicurativa e voce di tariffa, effettuando un unico versamento pari all’importo che scaturisce dalla somma algebrica dei predetti risultati.

Il termine per il versamento del premio (saldo e anticipo) è fissato entro il 16 febbraio di ciascun anno .
Qualora il saldo finale dell’autoliquidazione risultasse a credito del datore di lavoro, lo stesso può essere impiegato, in tutto o in parte, per compensare in primo luogo eventuali scoperture INAIL e, se permane un residuo credito, questo potrà essere utilizzato a saldo di quanto dovuto ad altre amministrazioni. Per adempiere all’obbligo di dichiarazione l’azienda deve utilizzare, salvo non proceda con la trasmissione telematica, i modelli denominati 10.3.1 e 11.3.1 supplementare

Sono esonerate dall’obbligo di dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane che nell’anno interessato alla dichiarazione non hanno occupato lavoratori dipendenti (e/o collaboratori), ovvero abbiano occupato solo apprendisti, sempre che, per il medesimo anno, non abbiano pagato all’INAIL un premio anticipato per dipendenti.

 

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Congedo di paternità : novità 2018

L’attenzione del Legislatore si è progressivamente concentrata sul ruolo del padre lavoratore, con la duplice finalità di estendere le tutele previste in ambito di genitorialità e di agevolare il reinserimento lavorativo della madre.
A decorrere dal 2018 entrano in vigore le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 a favore dei padri lavoratori dipendenti. Le novità riguardano, in particolare, la durata del congedo obbligatorio, nonché la reintroduzione della
possibilità di astensione dal lavoro in sostituzione della madre lavoratrice.

Il lavoratore è tenuto ad inviare comunicazione scritta al datore di lavoro, indicando i giorni per i quali intende fruire del congedo obbligatorio o facoltativo, con un preavviso di almeno 15 giorni.
Per l’anno 2018, il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di quattro giorni, da godersi anche in via non continuativa.
Egli inoltre ha facoltà di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso, ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità.
Il congedo obbligatorio del padre rappresenta un diritto autonomo e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al congedo
obbligatorio. In corrispondenza della fruizione del congedo è riconosciuta al padre lavoratore dipendente un’indennità a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione.
La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

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