CCNL : campo di applicazione

Il campo di applicazione di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro descrive in maniera dettagliata a quali aziende è possibile applicare lo stesso.

Analizziamo un ‘esempio

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alla produzione in serie di abbigliamento tradizionale, informale e sportivo – camiceria – biancheria personale e da casa – confezioni in pelle e succedanei – divise ed abiti da lavoro – corsetteria – cravatte, sciarpe e foulards – accessori dell’abbigliamento ed oggetti cuciti in genere – bottoni ed articoli affini

a) Aziende di confezione in serie appartenenti ai seguenti gruppi di produzione:

– Confezione in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e per Organizzazioni; abiti per religiosi.

– Confezione in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine.

– Confezione in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche.

– Confezione in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo di divisa già regolamentato dal mansionario confezioni maschili).

– Confezione in serie di abiti casual-sportwear.

– Confezione in serie di abiti in pelle e succedanei.

– Confezione in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglie; di pigiama; ecc.

– Confezione in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati; biancheria domestica e fazzoletti; rammendatura di abiti e biancheria; preparazione di ricami a mano e a macchina per abiti, biancheria, ecc.

– Confezione in serie di busti, reggicalze, reggipetto, panciere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini.

– Confezione in serie di cravatte, sciarpe e foulards.

– Confezione in serie di articoli vari: sottoascelle, spalline imbottite, accessori sportivi ed affini in tessuto, compresa la confezione di vele, bandiere, gagliardetti, uose, ghette, assorbenti igienici, piume e fiori artificiali per ornamento, ventagli e affini, pieghettatura, oggetti cuciti in genere.

– Bottoni e articoli affini.

b) Aziende fabbricanti maglierie in genere (comprese le sciallerie a maglia), che adoperano qualsiasi fibra, con macchine di qualsiasi tipo e relativa confezione a mano e a macchina

c) Aziende che producono qualsiasi tipo di calza con qualsiasi fibra, adoperando macchine di qualsiasi tipo, escluse le calze per uso ortopedico

d) Aziende dell’industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto ed articoli da caccia

e) Aziende dell’industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche

f) Aziende dell’industria cotoniera, liniera e delle fibre affini

g) Aziende dell’industria della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi

h) Aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile

i) Aziende dell’industria dei comparti tessili vari e torcitura e filatura serica.

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Astensione dal lavoro per donazione

Donazione di sangue e permessi

I dipendenti che donano gratuitamente il proprio sangue, nella misura minima di 250 grammi, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa. La giornata di riposo viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato per l’operazione di prelievo del sangue o, mancando tale riferimento, dall’ora in cui risulta effettuato il prelievo in base alle risultanze del certificato medico. Il prelievo deve essere effettuato presso un centro di raccolta fisso o mobile, un centro trasfusionale o un centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati .

Qualora il lavoratore si sia recato al centro per donare il sangue e la donazione, per motivi di ordine sanitario, non possa essere effettuata o venga effettuata solo parzialmente, il medico dovrà rilasciare al lavoratore un certificato, con l’indicazione del giorno e dell’ora, attestante la mancata o parziale donazione (art. 7 D.M. 8.4.1968). In tale ipotesi non è consentita la rivalsa dell’indennità nei confronti dell’INPS.

Obblighi lavoratore e datore di lavoro

Il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro :

– certificato del medico che ha effettuato il prelievo nel quale siano indicati: dati anagrafici del lavoratore e del suo documento d’identificazione; quantità del prelievo; giorno e ora del prelievo con gli estremi dell’autorizzazione del Ministero della sanità;

– dichiarazione attestante la gratuità della donazione, la fruizione del riposo, la riscossione dell’indennità e l’ammontare percepito.

I certificati medici e le dichiarazioni del lavoratore devono essere conservati per 10 anni negli atti dell’azienda.

Retribuzione e rimborso INPS

Il dipendente ha diritto alla normale retribuzione di fatto corrispondente alle ore non lavorate; essa viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro. Egli può invece non aver diritto ad alcuna retribuzione nel il caso della donazione effettuata di sabato in caso di settimana corta, o può avere titolo solamente a una retribuzione inferiore a quella giornaliera nel caso del lavoratore che si assenta per la donazione nella giornata prima del termine dell’orario di lavoro.  La retribuzione fissa mensile, quindicinale o settimanale è trasformata in retribuzione giornaliera utilizzando, rispettivamente, il divisore 26, 13 e 6 (22, 11 e 5 in caso di settimana corta). La donazione di sangue effettuata durante un periodo di sospensione per cassa integrazione guadagni dà comunque diritto alla relativa indennità, che prevale, quindi, sull’integrazione salariale.

Ai datori di lavoro spetta il rimborso delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori per le ore non lavorate nella giornata di donazione. I datori di lavori tenuti alla denuncia contributiva devono porre a conguaglio la retribuzione spettante per le ore non lavorate nella giornata di donazione e dovranno conservare la documentazione fornita dai lavoratori (dichiarazione del lavoratore e certificazione del centro trasfusionale), provvedendo mensilmente a trasmettere all’INPS l’elenco delle retribuzioni per donazioni di sangue anche parziali (inidoneità alla donazione).

 

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Riposi giornalieri e maternità

Tutela genitori

Nell’ambito delle tutele garantite ai genitori del bambino il legislatore ha previsto, oltre alle astensioni per maternità (obbligatoria e facoltativa) anche dei riposi giornalieri ( artt. 39 – 44 D.Lgs. 151/2001 ). Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino , due periodi di riposo , anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore . I periodi di riposo equivalgono a un’ora ciascuno e sono considerati ore di lavoro agli effetti della durata e della retribuzione. Alla lavoratrice spetta il diritto a uscire dall’azienda. Il diritto spetta anche in caso di adozione entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia (art. 45, D.Lgs. 151/2001).

Periodi di riposo per il padre

Anche il padre può usufruire dei periodi di riposo: 1) qualora i figli sono affidati solamente a lui ; 2) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga ; 3) qualora la madre non sia lavoratrice dipendente (p.e. lavoratrice autonoma); 4) in caso di morte o di grave infermità della madre.

E’ riconosciuto al lavoratore padre il diritto a fruire dei congedi previsti dall’art. 40, lett. c, D.Lgs. 151/2001 anche nell’ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo .

A seguito del nuovo orientamento anche l’INPS (circ. 112/2009) e l’INPDAP (nota 13.10.2011 n. 23) riconoscono al padre lavoratore dipendente il diritto di poter fruire dei riposi giornalieri Nelle ipotesi in cui la madre sia casalinga non deve essere presentata la documentazione che attesti l’impossibilità di occuparsi del figlio. L’agevolazione spetta anche in caso di parto plurimo (anche durante i 3 mesi dopo il parto). Per disciplinare il periodo transitorio l’INPS chiariva che qualora non sia ancora decorso il primo anno di vita del bambino (o il primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato), il padre dipendente potrà beneficiare dei riposi giornalieri fino al termine del suddetto anno, ma non potrà, invece, recuperare in alcun modo le ore di riposo precedentemente non godute.

Il padre lavoratore dipendente che abbia invece fruito nei limiti temporali previsti per i riposi giornalieri (ossia oltre i 3 mesi dopo il parto ed entro l’anno di vita o di ingresso in famiglia) di assenze orarie ad altro titolo (ad esempio, ferie o permessi orari), potrà chiedere al datore di lavoro ed all’INPS la conversione del titolo giustificativo delle assenze stesse al fine di ottenere il trattamento economico e previdenziale previsto per i riposi giornalieri. Per regolarizzare i periodi pregressi dovrà essere utilizzata la procedura Uniemens (fino a “dicembre 2009” tramite modello DM10/V ed Emens).

Permessi e sanzionabilità del datore di lavoro

Il diritto di fruire dei riposi ha natura di diritto potestativo, inteso quest’ultimo quale situazione giuridica soggettiva consistente nell’attribuzione di un potere alla lavoratrice madre cui corrisponde dal lato del datore una posizione giuridica passiva di soggezione e non di obbligo. Il datore deve consentire alla madre la fruizione dei permessi qualora la stessa presenti esplicita richiesta. La lavoratrice madre può scegliere se esercitare o meno il proprio diritto, fruendo dei riposi.

Nell’ipotesi in cui decida di esercitarlo e il datore di lavoro non le consenta il godimento dei periodi di riposo troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria. Diversamente, qualora la lavoratrice madre presenti una preventiva richiesta al datore di lavoro per il godimento dei permessi giornalieri e successivamente, in modo spontaneo e per proprie esigenze non usufruisca degli stessi per alcune giornate, non sembra ravvisabile la violazione dell’art. 39 T.U. e di conseguenza non potrà trovare applicazione la misura sanzionatoria ad essa collegata .

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