Mansioni, qualifiche, categorie

All’atto della stipula del contratto di lavoro le parti sono tenute a individuare la prestazione che il lavoratore svolgerà in favore del datore di lavoro.

I criteri per individuare la prestazione offerti dal legislatore sono tre: le  mansioni, le qualifiche e le categorie.

Si tratta di un sistema di classificazione del personale basato su tre diversi livelli, che operano come contenitori: si passa dal più grande (le categorie legali) passando al successivo (qualifiche contrattuali) per arrivare all’ultimo livello, quello che identifica i compiti concretamente svolti dal dipendente (mansioni).

Le categorie legali

La categoria sono individuate dal  codice civile (art. 2095), sono quattro:

Dirigenti;
Quadri;
Impiegati;
Operai.
La figura del dirigente si caratterizza per essere generalmente preposto alla gestione dell’intera azienda o, per le realtà più strutturate, ad un ramo autonomo di essa, rispondendo unicamente all’organo amministrativo e/o al legale rappresentante.

I quadri si collocano tra i dirigenti e gli impiegati, ma ad essi si applica la disciplina prevista per questi ultimi a meno che il contratto collettivo applicato non disponga diversamente.  A differenza degli impiegati, tuttavia, i quadri svolgono con continuità delle funzioni di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi aziendali,.

Con il termine impiegati si intendono quei dipendenti che svolgono la loro attività in collaborazione con datore di lavoro, dirigenti e quadri, esclusa ogni prestazione di semplice manodopera.

Gli operai infine collaborano nell’attività d’impresa svolgendo compiti generalmente di tipo manuale ed esecutivo.

Le qualifiche contrattuali

La qualifica contrattuale è  da intendersi come un insieme di mansioni tra loro accumunate dal medesimo livello di specializzazione, responsabilità e difficoltà del ruolo ricoperto.

Si definiscono “contrattuali” perché sono individuate dai singoli contratti collettivi, che ad ogni qualifica fanno corrispondere un determinato trattamento economico (si parla a tal proposito di livelli retributivi). Quindi il CCNL attribuisce ai dipendenti con una particolare qualifica, diversi possibili  livelli retributivi, ognuno con un diverso trattamento economico:

Le mansioni

Le mansione identificano l’insieme dei compiti affidati al dipendente, quindi identifica cosa in concreto fa il dipendente.

Analizziamo un esempio in cui il dipendente (con applicazione del CCNL Metalmeccanici – Industria) venga assunto per ricoprire la mansione di “addetto ufficio acquisti” con funzioni di mera attuazione delle direttive del responsabile dell’ufficio. Il soggetto ha già un’esperienza pregressa nel ruolo di 3 anni.

In considerazione di quanto detto, la sua classificazione sarebbe:

Categoria legale : “impiegato”;
Qualifica contrattuale CCNL Metalmeccanica – Industria : “impiegato d’ordine”;
Mansione : “addetto ufficio acquisti”;
Livello retributivo 3 con retribuzione lorda mensile di euro

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CCNL : classificazione del personale

S

All’atto dell’assunzione il datore di lavoro assegna al dipendente un determinato ruolo all’interno dell’organizzazione aziendale, identificato con categoria, qualifica, mansioni, da cui discendono tutta una serie di conseguenze economiche e normative. La retribuzione è diversa a seconda dei compiti affidati al dipendente.

A tal fine è necessario un sistema di classificazione del personale basato su diversi livelli.

Analizziamo un esempio relativo ad alcuni livelli

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alla produzione in serie di abbigliamento

8° Livello

Declaratoria

Appartiene a questo livello con qualifica di quadro il personale con funzioni direttive, il quale, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l’alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l’elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione di tali obiettivi.

A tale personale è affidata la gestione, il coordinamento ed il controllo, in condizioni di autonomia decisionale e con poteri discrezionali, di settori o servizi di particolare complessità ed importanza per il perseguimento degli obiettivi dell’impresa.

A tale personale sono affidate, in condizioni di autonomia decisionale e responsabilità, funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale per l’impresa per l’elevato livello, ampiezza e natura dei compiti.

Nota a verbale

Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l’attribuzione della qualifica di quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190. Al lavoratore con la qualifica di quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati.

7° Livello

Declaratoria

Appartiene a questo livello con qualifica di impiegato il personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell’imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà di iniziativa ed autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell’attività aziendale.

Esemplificazioni

– Responsabile del servizio amministrazione e/o finanza

– Responsabile del servizio del personale, selezione, formazione e gestione delle risorse umane e delle relazioni industriali

– Responsabile della produzione, anche di unità operative autonome

– Product manager (responsabile del servizio progettazione e industrializzazione del prodotto)

– Responsabile del servizio commerciale

– Responsabile del servizio EDP

– Responsabile del servizio qualità di prodotto e/o processo

– Responsabile del magazzino totalmente automatizzato

6° Livello

Declaratoria

Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà di iniziativa per l’attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell’attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto.

Esemplificazioni

– Capo ufficio contabilità

– Capo ufficio controllo di gestione

– Capo ufficio acquisti e/o vendite, cui può essere richiesta la conoscenza operativa di almeno una lingua estera

– Capo ufficio amministrazione del personale

– Capo ufficio programmazione della produzione

– Brand manager (capo ufficio progettazione e industrializzazione del prodotto, con riferimento a singole linee di prodotto)

– Capo ufficio gestione e coordinamento delle produzioni decentrate (outsourcing)

– Capo reparto/sala di produzione o servizi equivalenti

– Capo ufficio marketing

– Analista EDP

– Capo laboratorio di analisi chimiche, chimico/fisiche

– Gestore di strutture di vendita medie (di cui all’art. 4, lett. e) del D.Lgs. n. 114/1998) o superiori con funzioni di coordinamento e guida di altro personale e ruolo decisionale anche in ordine all’assortimento dei capi e alle politiche di vendita al pubblico

Declaratorie ed esemplificazioni per i dipendenti addetti all’industria abbigliamento tradizionale, informale e sportivo – camicerie – biancheria personale e da casa – confezioni in pelle e succedanei – divise ed abiti da lavoro – corsetteria – cravatte, sciarpe e foulards – accessori dell’abbigliamento – oggetti cuciti in genere – bottoni ed articoli affini

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Il tirocinio nel CCNL

Il CCNL può prevedere regole specifiche per i tirocini, definendo condizioni dei tirocinanti, periodi di riferimento, periodi di prova.

Analizziamo un esempio

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti della piccola e media industria della panificazione

Al fine di agevolarne l’inserimento nelle realtà produttive, i lavoratori:

– privi di esperienza professionale specifica;

ovvero

– che risultino disoccupati da almeno 12 mesi od occupati in attività occasionali;

potranno essere inquadrati:

a) nell’8° livello:

– fino a 18 mesi di effettivo servizio, qualora per gli stessi sia previsto uno sbocco professionale in mansioni rientranti nel 7° livello;
– fino a 24 mesi di effettivo servizio, qualora per gli stessi sia previsto uno sbocco professionale in mansioni rientranti nel 6° livello;

b) nel 7° livello:

– fino a 27 mesi di effettivo servizio qualora per gli stessi sia previsto uno sbocco professionale in mansioni rientranti nel 5° livello;

c) nel 6° livello:

– fino a 30 mesi di effettivo servizio qualora per gli stessi sia previsto uno sbocco professionale in mansioni rientranti in livelli superiori al 5°.

Per i lavoratori di cui al presente articolo:

– il periodo di prova è di 40 giorni di effettivo servizio per i lavoratori di cui al precedente punto a) e 90 giorni di effettivo servizio per i lavoratori di cui ai precedenti punti b) e c), proporzionalmente prolungato in caso di part-time;

– per la durata del tirocinio, la retribuzione è composta unicamente dagli elementi previsti dal presente C.C.N.L per 14 mensilità, con esclusione di ogni altra eventuale voce retributiva a qualsiasi livello di contrattazione definita;

– per la durata del tirocinio, non si applica quanto previsto dall’art. 18 (Classificazione del personale).

A tali lavoratori:

– verranno comunque corrisposte quelle maggiorazioni ed indennità connesse alle modalità di svolgimento delle prestazioni;
– verrà fornita una formazione teorico-pratica di complessive 20 ore, che favorisca il conseguimento della prevista professionalità.

Per la maturazione degli istituti contrattuali, che fanno riferimento all’anzianità di servizio, il periodo di tirocinio è considerato utile trascorso il 50% dello stesso.

Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, valgono le norme di legge e del presente contratto nazionale di lavoro, ivi compresi i termini di preavviso previsti per gli altri lavoratori del livello finale del tirocinante.

Nota a verbale

Nel periodo di effettiva prestazione, per quanto attiene il presente articolo, le parti hanno voluto ricomprendere solo i periodi utilizzati di ferie, festività e ROL nonché gli infortuni sul lavoro e le certificazioni di malattia complessivamente non superiori a 30 giorni di calendario.

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