
Il Decreto del 19/11/2008 del Min. Economia e Finanze riporta disposizioni attuative dell’articolo 108, comma 2, riguardanti le spese di rappresentanza.
In tale decreto è specificato che , le spese indicate nel comma 1, deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:
a) all’1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
b) allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
c) allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.
Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile.
Ai fini della determinazione dell’importo deducibile di cui al comma 2, non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, deducibili
per il loro intero ammontare ai sensi del terzo periodo del comma 2 del citato art. 108 del Tuir.
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