Limiti deducibilità spese di rappresentanza

Il Decreto del 19/11/2008 del Min. Economia e Finanze riporta disposizioni attuative dell’articolo 108, comma 2, riguardanti le spese di rappresentanza.

In  tale decreto è specificato che , le spese indicate nel comma 1, deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:
a) all’1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
b) allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
c) allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile.

Ai fini della determinazione dell’importo deducibile di cui al comma 2, non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, deducibili
per il loro intero ammontare ai sensi del terzo periodo del comma 2 del citato art. 108 del Tuir.

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Tipologie di spese di rappresentanza

Il Decreto del 19/11/2008 del Min. Economia e Finanze riporta disposizioni attuative dell’articolo 108, comma 2, riguardanti le spese di rappresentanza.

In  tale decreto è specificato che , agli effetti dell’applicazione dell’art. 108, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, si considerano inerenti, sempreche’
effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalita’ promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda
a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Presupposti per la deducibilità sono quindi :

GRATUITA’
EFFETTIVITA’
DOCUMENTAZIONE
CONGRUITA’ (RAGIONEVOLEZZA)

Costituiscono, in particolare, spese di rappresentanza:
a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attivita’ promozionali
dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attivita’ caratteristica dell’impresa;b) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festivita’ nazionali o religiose;

c) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;

d) le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;

e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento

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Bilancio : Costanza nei criteri di valutazione

L’ articolo 2423 bis Codice Civile dedicato ai “Principi di redazione del bilancio” prevede che nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro .

Il Legislatore mira ad evitare che l’entità del reddito di esercizio e del capitale di funzionamento risulti condizionata dal criterio di valutazione adottato in bilancio, modificato da un esercizio all’altro in ossequio a politi che di bilancio orientate al conseguimento di contingenti obiettivi di risultato. Il tutto a pregiudizio della possibilità di comparare dati e informazioni di esercizi consecutivi, atteso che dalla comparazione si possono trarre puntuali elementi di giudizio sullo stato e sull’andamento dell’impresa14. Peraltro, come è stato attentamente rilevato, «la motivazione logico–aziendale che sostiene la necessarietà di questo postulato non risiede soltanto nel consentire la raffrontabilità nel tempo e nello spazio dei bilanci aziendali, bensì discende direttamente dall’essere l’esercizio una finzione alla quale si fa ricorso per scopi di conoscenza e di informazione».

La rigidità dei vincoli posti dal disposto normativo  che si contrappone alla variabilità delle condizioni d’impresa e di ambiente, è tuttavia attenuata
dal 2° comma del medesimo articolo 2423 bis c.c.17. Esso consente deroghe al principio generale della costanza dei criteri di valutazione sotto il vincolo del rispetto di due condizioni: a) la sussistenza di casi eccezionali; b) la trasmissione in nota integrativa di una chiara ed esaustiva spiegazione in merito alle motivazioni che hanno indotto a derogare e
in merito agli effetti generati dalla deroga sulla rappresentazione della situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria d’impresa.

Al verificarsi dei casi eccezionali, il ricorso alla deroga impone, il rispetto di una seconda condizione sottesa alle informazioni da trasmettere in
nota integrativa; la deroga, infatti, deve essere adeguatamente motivata ed illustrata in termini di effetti indotti sulla situazione aziendale oggetto di rappresentazione, e ciò al
fine di prevenire possibili abusi volti all’occultamento dei risultati conseguiti.

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