Regime opzionale IRI

Dal 1° gennaio 2018 le imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria possono esercitare l’opzione per l’imposta sul reddito di impresa. L’applicazione di tale regime comporterà una tassazione proporzionale con aliquota al 24% con la possibilità di dedurre dal reddito d’impresa le somme prelevate a carico degli utili o delle riserve di utili dall’imprenditore o dai soci. Tali somme saranno tassate secondo le ordinarie regole Irpef nella dichiarazione personale dei redditi dell’imprenditore e dei soci.

Quali sono i destinatari del regime IRI

I destinatari della nuova tassazione sono :
– le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, anche per opzione;
– le piccole società di capitali (articolo 116 del Tuir), ovvero
– le società a responsabilità limitata con un numero di soci non superiore a 10, o a 20 nel caso di società cooperativa, con ricavi annui non superiori a quelli previsti per l’applicazione degli studi di settore (5.164.569 euro).

Qual’ è il reddito assoggettato al regime IRI

Il reddito d’impresa da assoggettare ad aliquota proporzionale verrà determinato secondo le ordinarie regole di determinazione previste dal capo VI del Tuir, con la possibilità di dedurre dallo stesso le somme che l’imprenditore (o i soci della società di persone) preleveranno a carico dell’utile o delle riserve di utili. Questi prelievi deducibili potranno essere effettuati nei limiti del reddito assoggettato a tassazione sostitutiva negli anni passati, al netto delle perdite residue. Le eventuali perdite d’impresa conseguite in regime Iri potranno essere riportate in avanti, senza limiti temporali, per essere utilizzate in compensazione dei redditi dei periodi di imposta successivi e per l’intero importo che trova capienza in ciascuno di essi.
L’opzione ha una durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. Deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione. L’opzione si effettua nella dichiarazione dei redditi modello Redditi riferita all’anno da cui parte il regime (per il quinquennio 2018-2013, opzione nel modello Redditi 2019).

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I regimi contabili per il 2018

I soggetti che vogliono avviare un’attività nel 2018 devono scegliere quale regime contabile adottare in relazione alle loro caratteristiche soggettive ed in base alle caratteristiche e condizioni di convenienza previste dallo specifico regime .

Le opzioni tra cui scegliere nel 2018 sono:
-forfettario;
-semplificato;
-ordinario “non IRI”;
-ordinario “IRI”.

Regime contabile forfetario

Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di impresa, arti e professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione di inizio attività di presumere il possesso dei requisiti.
La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei seguenti requisiti :
1) abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata. Non concorrono alla determinazione del limite di riferimento i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore. Inoltre, quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso o alla permanenza nel regime forfetario, occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate.
2) abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti. Alla determinazione del limite concorrono gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, nonché le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari
3) il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro. Non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione. Rilevano, invece, nel calcolo del limite: per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale degli stessi determinato alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato; per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto. I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare, concorrono alla formazione del predetto limite nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Non concorrono, infine, al calcolo del limite dei 20.000 euro i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore a 516,45 euro.

Regime contabile semplificato

A partire dal 1° gennaio 2017, questo regime invece di applicare il principio della competenza, applica un principio di cassa “mitigato”.
Questo regime è applicabile, ai sensi del nuovo articolo 18 del D.P.R. 600/1973, a:
-persone fisiche esercenti attività d’impresa ex art. 55, TUIR;
-imprese familiari / aziende coniugali;
-società di persone (snc / sas);
– società di armamento / società di fatto;
-enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata;
che non superino i limiti di ricavi di € 400.000 nel caso di erogazione di servizi o di € 700.000 per le altre attività.

A partire dal 2017 i contribuenti hanno 3 possibili alternative per l’adempimento degli obblighi contabili previsti da questo regime:
-tenuta, in aggiunta dei registri IVA, di due ulteriori registri nei quali annotare i ricavipercepiti e le spese sostenute;
-indicazione, nei registri IVA, dell’importo complessivo dei ricavi non incassati o deicosti non pagati;
-tenuta dei soli registri IVA, senza fornire alcuna indicazione in merito all’incasso opagamento dei componenti registrati. In questo caso vi sarà una presunzione diincasso del ricavo o di pagamento del costo nell’anno in cui il documento è registrato.Nel caso in cui si propendesse per questa alternativa sarà necessario effettuareun’opzione in sede di dichiarazione IVA che avrà durata triennale.

Regime contabile ordinario

Il regime ordinario è applicabile da tutte le tipologie di attività, a prescindere dall’importo dei ricavi conseguito.
Il regime ordinario comporta l’applicazione del principio della competenza economica e la tenuta di una serie di libri e registri contabili che si vanno ad aggiungere a quelli previsti per i soggetti semplificati. Infatti, tra l’altro, diventa obbligatoria la tenuta del libro giornale e del libro inventari.

Regime contabile ordinario I.R.I.

I soggetti che applicano il regime ordinario, anche in via opzionale, a partire dal 1° gennaio 2018 potranno esercitare la scelta per il regime dell’Imposta sul Reddito d’Impresa (c.d. IRI). Dal punto di vista pratico questa opzione, prevista dall’articolo 55-bis del TUIR, comporta che gli utili conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa non prelavati dai soci saranno tassati con la stessa aliquota prevista per l’IRES, ovvero il 24%. Nel caso in cui vi siano dei prelevamenti, questi saranno assoggettati alla tassazione progressiva IRPEF del socio o dell’imprenditore individuale, all’atto del prelievo.

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Novità nella registrazione delle fatture di acquisto

Il comma 1, dell’articolo 25 del D.p.r. 633/1972 dispone che le fatture di acquisto debbano essere, in via preventiva, numerate progressivamente e successivamente registrate in modo che sia assicurata l’ordinata rilevazione del documento di acquisto e l’univocità dell’annotazione.
Pertanto, andranno attribuiti a ciascuna fattura:
– un numero di protocollo;
– un numero progressivo IVA;

Quando si registrano le fatture d’acquisto

Secondo il recente D.L. 50/2017, le fatture e le bollette doganali devono essere annotate in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.

Queste disposizioni potrebbero portare alla situazione paradossale che, in relazione ad un acquisto effettuato nel dicembre 2017 la cui fattura perviene nel gennaio 2018 i termini siano:
– 30 aprile 2018 ai fini di esercitare il diritto alla detrazione (termine di presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2017);
– 30 aprile 2019 ai fini della registrazione della fattura (termine di presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2018).
Al fine di evitare questa situazione paradossale è opportuno considerare che la detrazione può essere operata solo nel periodo di esigibilità dell’imposta, pertanto le fatture di acquisto pervenute nell’anno successivo, ai fini della detrazione, andranno retro-annotate, come previsto dalla R.M. 202/2001.

Cosa è la fattura riepilogativa

Relativamente alle fatture di modesto importo, ovvero inferiori ad Euro 300 totali, è possibile effettuare una registrazione unitaria complessiva attraverso un documento riepilogativo entro il termine di 15 giorni dal mese di riferimento, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del D.p.r. 695/1996.
Nel documento riepilogativo andranno indicati:
– in numeri delle fatture a cui si riferisce;
– l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
– l’ammontare complessivo distinto per aliquota IVA applicata (cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate 80/E/2012).

Come si registrano le fatture d’acquisto

I dati rilevanti ai fini della registrazione sono:
– la data di emissione indicata dal fornitore;
– il numero progressivo attribuito dal contribuente al documento ricevuto;
– l’ammontare dell’imponibile distinto per aliquota;
– l’IVA corrispondente all’imponibile;
– la denominazione del fornitore;
Per le bollette doganali, invece del fornitore, va indicata la dogana dove è avvenuto lo sdoganamento delle merci.

Come si registra la scheda carburante

La documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione ha una disciplina che deroga dalle regole viste precedentemente. La disciplina è regolata dal D.M. 7 giugno 1977, poi aggiornato dal D.p.r. 444/1997, che prevede l’utilizzo delle c.d. “schede carburante”.
Pertanto, gli acquisti di carburante per autotrazione devono risultare da un’apposita scheda carburante redatta su di un modello predefinito:
– univoca per ogni veicolo;
– contenente i riferimenti del veicolo, la ditta, nome e cognome o ragione sociale ed il numero di partita IVA dell’utilizzatore.

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