
Dal 1° ottobre 2020 cambia il tracciato XML delle e-fatture, così come le specifiche tecniche per la compilazione. Il passaggio alla fattura elettronica “evoluta” sarà obbligatorio a partire dal 2021, mentre resta facoltativo l’utilizzo del nuovo standard tecnico fino a fine anno. L’obiettivo è far arrivare al Fisco dati più dettagliati e completi, utili per supportare l’avvio della dichiarazione precompilata per le partite IVA.
La versione 1.6.1 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, aggiornata il 20 aprile 2020, cambia il maniera sostanziale il tracciato XML vigente, introducendo nuove tipologie di documenti, nuovi codici natura ed informazioni più dettagliate.
Tale cambiamento è fondamentale per recepire le istanze di operatori ed associazioni di categoria e per rendere più fattibile l’operazione della precompilata per le partite IVA a partire dal 2021.
Le nuove specifiche ed il tracciato XML saranno obbligatori dal 1° gennaio prossimo, mentre nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre vi sarà una sorta di periodo transitorio, per consentire a tutti di adeguarsi alle nuove regole tecniche.
Fattura elettronica, nuovi codici “Natura”
Sono i nuovi codici natura uno degli elementi che consentiranno all’Agenzia delle Entrate di predisporre le dichiarazioni precompilate IVA.
Infatti dal 1° gennaio 2021 partirà infatti il servizio sperimentale di predisposizione dell bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Il servizio sarà predisposto anche mediante i dati delle fatture elettroniche trasmesse al SdI. Dal 1° ottobre, ed obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021, vengono introdotti nuovi codici natura, che consentiranno di evidenziare nel file XML della fattura i casi di esenzione o non imponibilità IVA.
Il codice N2 si scinde in:
N2.1: non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72;
N2.2: non soggette – altri casi.
Il codice N3 invece viene suddiviso in ulteriori specifici fattispecie relative ad operazioni non imponibili:
N3.1 non imponibili – esportazioni;
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie;
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino;
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento;
N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.
Anche il codice N6 relativo alle operazioni in reverse charge viene dettagliato in base alla specifica operazione:
N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro;
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile;
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati;
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari;
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici;
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi;
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico;
N6.9 inversione contabile – altri casi.
Fattura elettronica, nuovi codici “TipoDocumento”
Nelle nuove specifiche tecniche aumentano anche le tipologie di documenti che sarà possibile trasmettere al SdI. Nascono nuovi codici “TipoDocumento”, tra cui quello relativo ai documenti per le operazioni verso operatori esteri.
Accanto al codice TD01, da utilizzare per l’invio delle fatture estere, debuttano dal 4 maggio 2020 i seguenti:
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.
La possibilità di inviare le integrazioni e le autofatture consentirà di superare l’invio dell’esterometro.
Un’innovazione per la quale si attendono ulteriori indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma che rappresenta certamente una piccola semplificazione nel mare magnum degli adempimenti a carico delle partite IVA.