Assenza ingiustificata sul lavoro

 

Il lavoratore subordinato deve osservare le disposizioni contrattuali sull’ informazione da rendere al datore di lavoro ogni volta che sia impossibilitato a raggiungere il posto di lavoro ed è tenuto a documentare nel modo più completo e opportuno le ragioni per le quali si è astenuto dalla prestazione.

Si ritiene ingiustificata l’assenza dal lavoro qualora la stessa non sia ascrivibile a cause oggettive che rendano impossibile la prestazione.

Assenza ingiustificata e procedimento disciplinare

L’omessa preventiva o tempestiva informazione al datore configura l’ipotesi dell’assenza ingiustificata e prevede l’inizio di un procedimento disciplinare, il quale dovrà necessariamente aprirsi con la contestazione dell’addebito .

Allo stesso modo avviene quando l’assenza sia dovuta al legittimo rifiuto del datore di concedere la fruizione di uno o più giorni di ferie o quando il lavoratore pretenda di fruire di ferie non ancora maturate . Ai fini della legittimità della reazione del datore di lavoro, non è necessario che i comportamenti addebitati al lavoratore abbiano nuociuto all’organizzazione aziendale , essendo sufficiente la violazione dei doveri ricadenti sul subordinato.

È ingiustificata l’assenza per ferie , anche nel caso in cui vi sia un notevole arretrato in termini di giorni di ferie da “smaltire” ,  qualora il datore di lavoro non abbia autorizzato l’assenza ovvero, dopo avervi consentito, cambi idea, disponendo la prosecuzione dell’attività lavorativa.

Assenza ingiustificata e retribuzione

Durante l’assenza ingiustificata il lavoratore non matura il diritto alla retribuzione, sia corrente che differita. L’assenza ingiustificata non fa maturare al lavoratore il diritto di ricevere la copertura contributiva previdenziale e assistenziale né, per il medesimo periodo, può essere richiesto il riscatto.

Assenza ingiustificata e malattia

In caso di assenza dal lavoro per malattia e di conseguente decadenza del lavoratore dal diritto al relativo trattamento economico per l’intero periodo dei primi dieci giorni di assenza per ingiustificata sottrazione alla visita di controllo domiciliare, l’effettuazione da parte del lavoratore di una successiva visita ambulatoriale confermativa dello stato di malattia, ancorché avvenuta prima della scadenza di tale periodo, non vale ad escludere la perdita del diritto al trattamento economico, ma ha la sola funzione di impedire la protrazione degli effetti della sanzione della decadenza per il periodo successivo ai suddetti primi dieci giorni, atteso che l’osservanza dell’onere posto a carico del lavoratore di rendersi reperibile presso la propria abitazione non ammette forme equivalenti di controllo.
Il lavoratore assente dal lavoro per malattia, ove deduca un giustificato motivo della non reperibilità alla visita domiciliare di controllo, deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante le previste fasce orarie, pur senza necessariamente integrare una causa di forza maggiore, costituisca, al fine della tutela di altri interessi, una necessità determinata da situazioni comportanti adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità. Occorre quindi aversi riguardo non già alla forza maggiore, ma a un ragionevole impedimento.

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